Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
0 37 6 1 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.22221/00 SEZIONE LAVORO Cron. SI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Ud.
4.12.02 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere ? Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
-
contro
- RI EN, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Navach giusta mandato a margine e con esso elettivamente domiciliata in Roma a via Archimede 39 presso l'avv. Giancarlo Cristallini.
- controricorrente -
5073 1 avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1374 del 25/1125/15/2000, RG 2329/36; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto Con sentenza del 25.5.2000 il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello del Ministero dell'Interno, confermando la condanna del Ministero alla pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento in favore di ZI OM con decorrenza dal 1.5.1988. La decisione è fondata sulla consulenza tecnica svolta in appello, che aveva confermato che la ZI era affetta da cecità funzionale bilaterale con grave insufficienza neuromotoria degli arti inferiori e da psiconevrosi ansiosa. Propone ricorso per cassazione affidato quattro motivi il Ministero dell'Interno, resiste con controricorso la ZI. Pur denunciando con il terzo motivo del ricorso anche la violazione e falsa applicazione dell'artt. 1 legge n.18 del 1971, le censure del ministero ricorrente, svolte con questo e con gli altri tre motivi, che deducono il vizio di motivazione, investono la sentenza di appello solo in ordine all'accertamento dei presupposti del diritto all'indennità di accompagnamento. Si lamenta che sia stata affermata la cecità funzionale, mentre era stato accertato un residuo visus di un decimo ad un occhio, che consente la visione di oggetti a 50 cm.. Questa infermità, insieme a quella artrosica -2- 0 13 T O V IC 17 IDAN LIN 9 ISE 35 O U IV EN CL-C-11 O ES SN W V DO O N N R IN O T S IS CSS V (0 VSSVA C 0 0 10 agli arti inferiori, non impedirebbe del tutto, secondo il ricorrente la possibilità di deambulare autonomamente, ma solo in contesti extradomiciliari, e mancherebbe pertanto quella necessità di aiuto permanente che costituisce presupposto dell'indennità di accompagnamento. Le censure sono inammissibili. Infatti l'affermazione del Tribunale che una visione tanto ridotta, unita alla grave insufficienza neuromotoria agli arti inferiori, impedisce sempre la possibilità di deambulare autonomamente per la concreta ed incombente possibilità di cadute, appare una valutazione di merito assistita da una motivazione immune da vizi logici e giuridici, alla quale il ricorrente contrappone, inammissibilmente in sede di legittimità, una diversa valutazione di fatto. Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in favore dell'avv. Nicola Navach, procuratore della ricorrente distrattario.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 12,00, oltre € 1.300,00 di onorario in favore dell'avv. LUIGI Vila Navach. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2002 Il Consigliere est Il Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2003 999 CANCELLIERE13 -3-