CASS
Sentenza 1 dicembre 2023
Sentenza 1 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2023, n. 47946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47946 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FI LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Roma, con ordinanza in data 21 giugno 2023, dichiarava inammissibile l'appello avanzato nell'interesse di NI OL avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli datata 12-1-2023 che aveva condannato la predetta alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del delitto di rapina aggravata. Riteneva la corte di appello che l'impugnazione non risultava corredata dalla necessaria elezione di domicilio e ciò ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Iurlaro, deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: inosservanza od erronea applicazione della legge penale posto che avrebbe dovuto tenersi conto della dichiarazione di residenza contenuta nella procura speciale rilasciata al difensore per impugnare la sentenza di primo grado;
al proposito si dubitava della legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 1 ter dell'art. 581 cod.proc.pen. per limitazione del diritto di difesa a fronte dell'esigenze deflattiva delle corti di appello, per limitazione del diritto di impugnare e per l'irragionevolezza della norma nella parte in cui non prevede la possibilità di notificare il decreto di citazione in appello al difensore e procuratore speciale nominato per il giudizio di primo grado. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47946 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 09/11/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, come esattamente rilevato dalla ordinanza ricorsa per cassazione, all'atto di impugnazione della sentenza di primo grado, emessa a gennaio 202:3 dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dai commi 1 ter ed 1 quater dell'art. 581 cod.proc.pen., non veniva allegata la dichiarazione od elezione di domicilio che la disposizione espressamente prevede a pena di inammissibilità. Né può ritenersi, così come sostenuto in ricorso, che la sola dichiarazione di residenza contenuta nella procura speciale rilasciata al difensore per il giudizio di primo grado sia idonea a sortire gli effetti voluti dalla norma e ciò essenzialmente per un duplice ordine di ragioni. Innanzi tutto l'indicazione del luogo di residenza nella nomina del difensore non vale quale dichiarazione di domicilio;
al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato che in tema di notificazioni, non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione della propria residenza nell'atto di nomina del difensore di fiducia, atteso che l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell'art. 162 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, Rv. 266070 - 01). Già precedentemente si era affermato che in tema di notificazioni, non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione da parte dell'imputato nell'atto di nomina del difensore della propria residenza, perché la stessa non contiene la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra uno dei luoghi indicati dall'art, 157 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014, Rv. 261032 - 01). In secondo luogo il legislatore ha espressamente previsto che tale dichiarazione od elezione sia successiva l'emissione della sentenza di primo grado e ciò perché la stessa è funzionalmente connessa alla notificazione della citazione al giudizio di secondo grado. 2.2 Né può in alcun modo ritenersi sussistere alcun profilo di incostituzionalità della predetta norma stante che il diritto di difesa, di cui costituisce certamente espressione il diritto all'appello, inteso quale potere di sottoporre ad altro giudice la questione controversa attraverso motivi specifici, non viene ad essere in alcun modo limitato dalla suddetta disposizione che stabilisce soltanto una formalità necessaria per assicurare il più rapido e corretto svolgimento del giudizio di gravame mediante la citazione a giudizio in un luogo il cui rapporto c:on l'imputato è accertato anche dopo l'emissione della sentenza di primo grado. La norma suddetta costituisce quindi espressione di principi stabiliti proprio dall'art. 111 Costituzione in tema di conoscenza effettiva del processo e ragionevole durata dello stesso, permettendo lo svolgimento del giudizio solo a seguito di un avviso comunicato in un luogo in cui l'imputato ha dichiarato od eletto domicilio ed evitando altresì il protrarsi inutilmente delle fasi preliminari al giudizio di appello. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria c:onsegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. 2
P.Q.M
, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 9 novembre 2023 L CONSIGLIERE T. ggl o P rd Lucia"r Imperiali IL PRESIDENTE
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Roma, con ordinanza in data 21 giugno 2023, dichiarava inammissibile l'appello avanzato nell'interesse di NI OL avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli datata 12-1-2023 che aveva condannato la predetta alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del delitto di rapina aggravata. Riteneva la corte di appello che l'impugnazione non risultava corredata dalla necessaria elezione di domicilio e ciò ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Iurlaro, deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: inosservanza od erronea applicazione della legge penale posto che avrebbe dovuto tenersi conto della dichiarazione di residenza contenuta nella procura speciale rilasciata al difensore per impugnare la sentenza di primo grado;
al proposito si dubitava della legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 1 ter dell'art. 581 cod.proc.pen. per limitazione del diritto di difesa a fronte dell'esigenze deflattiva delle corti di appello, per limitazione del diritto di impugnare e per l'irragionevolezza della norma nella parte in cui non prevede la possibilità di notificare il decreto di citazione in appello al difensore e procuratore speciale nominato per il giudizio di primo grado. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47946 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 09/11/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, come esattamente rilevato dalla ordinanza ricorsa per cassazione, all'atto di impugnazione della sentenza di primo grado, emessa a gennaio 202:3 dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dai commi 1 ter ed 1 quater dell'art. 581 cod.proc.pen., non veniva allegata la dichiarazione od elezione di domicilio che la disposizione espressamente prevede a pena di inammissibilità. Né può ritenersi, così come sostenuto in ricorso, che la sola dichiarazione di residenza contenuta nella procura speciale rilasciata al difensore per il giudizio di primo grado sia idonea a sortire gli effetti voluti dalla norma e ciò essenzialmente per un duplice ordine di ragioni. Innanzi tutto l'indicazione del luogo di residenza nella nomina del difensore non vale quale dichiarazione di domicilio;
al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato che in tema di notificazioni, non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione della propria residenza nell'atto di nomina del difensore di fiducia, atteso che l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell'art. 162 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, Rv. 266070 - 01). Già precedentemente si era affermato che in tema di notificazioni, non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione da parte dell'imputato nell'atto di nomina del difensore della propria residenza, perché la stessa non contiene la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra uno dei luoghi indicati dall'art, 157 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014, Rv. 261032 - 01). In secondo luogo il legislatore ha espressamente previsto che tale dichiarazione od elezione sia successiva l'emissione della sentenza di primo grado e ciò perché la stessa è funzionalmente connessa alla notificazione della citazione al giudizio di secondo grado. 2.2 Né può in alcun modo ritenersi sussistere alcun profilo di incostituzionalità della predetta norma stante che il diritto di difesa, di cui costituisce certamente espressione il diritto all'appello, inteso quale potere di sottoporre ad altro giudice la questione controversa attraverso motivi specifici, non viene ad essere in alcun modo limitato dalla suddetta disposizione che stabilisce soltanto una formalità necessaria per assicurare il più rapido e corretto svolgimento del giudizio di gravame mediante la citazione a giudizio in un luogo il cui rapporto c:on l'imputato è accertato anche dopo l'emissione della sentenza di primo grado. La norma suddetta costituisce quindi espressione di principi stabiliti proprio dall'art. 111 Costituzione in tema di conoscenza effettiva del processo e ragionevole durata dello stesso, permettendo lo svolgimento del giudizio solo a seguito di un avviso comunicato in un luogo in cui l'imputato ha dichiarato od eletto domicilio ed evitando altresì il protrarsi inutilmente delle fasi preliminari al giudizio di appello. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria c:onsegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. 2
P.Q.M
, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 9 novembre 2023 L CONSIGLIERE T. ggl o P rd Lucia"r Imperiali IL PRESIDENTE