Sentenza 14 aprile 2011
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine, la rinuncia a proporre opposizione a decreto penale è volontaria ed esclude pertanto il diritto alla restituzione anche quando dipenda da un errore che sia comunque frutto di una soggettiva interpretazione o valutazione dell'interessato. (Fattispecie in cui la richiedente aveva dedotto di non avere proposto opposizione in quanto convinta che il decreto penale concernesse gli stessi fatti già oggetto di altro decreto penale opposto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2011, n. 19735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19735 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/04/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 816
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 34005/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN OT, nata a [...] il 7 luglio del 1938;
avverso l'ordinanza del tribunale di Avellino del 28 giugno del 2010;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
Letta la requisitoria del Procuratore generale nella persona della dott.ssa Anna Maria De Sandro, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Avellino, con ordinanza del 28 giugno del 2010, ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto di condanna pronunciato nei confronti di IN OT, imputata di abuso edilizio A fondamento della decisione il giudice,dopo avere premesso che la prevenuta aveva rinunciato a proporre opposizione, osservava che l'errore di valutazione in ordine alla rinuncia non integrava il presupposto per ottenere la rimessione nel termine, sia a norma dell'art. 175 c.p.p., comma 1 che a norma del comma 2 del medesimo articolo.
La IN ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore sulla base di un solo motivo. La ricorrente, dopo avere premesso che l'istanza di rimessione nel termine era stata avanzata a norma dell'art. 175, comma 2 e che il decreto in questione non era stato opposto perché l'istante aveva ritenuto che trattavasi degli stessi fatti già oggetto di altro decreto penale opposto, ha dedotto la violazione dell'art. 175 c.p.p. per avere il giudice omesso di valutare il caso concreto e cioè che essa aveva rinunciato a proporre opposizione sul presupposto che avesse già esercitato tale diritto. Quindi il vizio di formazione della volontà aveva impedito una libera determinazione dell'interessata in ordine all'impugnazione. Di conseguenza non si poteva ritenere che l'imputata avesse volontariamente rinunciato a proporre opposizione. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Anzitutto va premesso che l'opponente può rinunciare all'opposizione dopo che questa è stata presentata. La rinuncia quale contrarius actus deve rispettare le condizioni e le forme imposte per l'atto di opposizione. Quindi nella fattispecie non si può parlare formalmente di rinuncia ad un'opposizione che non era stata mai presentata, ma tutt'al più di rinuncia a presentare opposizione.
Ciò precisato, a norma dell'art. 175, comma 2, l'imputato o il condannato con decreto penale ha diritto alla restituzione nel termine salva la prova, incombente sull'autorità giudiziaria, che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione. Il giudice per escludere la restituzione nel termine deve verificare, sia la mancata conoscenza del procedimento o del provvedimento, sia la volontaria rinuncia a comparire o a presentare impugnazione o opposizione. La volontaria rinuncia ad impugnare deve essere una conseguenza dell'effettiva conoscenza del provvedimento.
Nella fattispecie l'interessata ha affermato di non avere impugnato il provvedimento per avere ritenuto che il suo contenuto fosse identico ad altro decreto impugnato La conoscenza effettiva del provvedimento è stata quindi ammessa dalla stessa interessata, la quale sostiene che la rinuncia ad impugnare, ancorché volontaria e consapevole, sarebbe frutto di un'erronea rappresentazione della realtà per avere ritenuto identici i due decreti. Orbene la IN, proprio perché ha ritenuto identici i due provvedimenti, potrebbe avere omesso di proporre opposizione avverso il decreto notificatogli successivamente al fine di far passare in giudicato il decreto non opposto per eccepire nel giudizio conseguente all'opposizione il ne bis in idem. In seguito melius re perpensa potrebbe avere cambiato idea. In definitiva è certa,per ammissione della stessa parte, la conoscenza del provvedimento, ma non risulta che l'omessa opposizione, ancorché volontaria, sia frutto di un errore anziché di una deliberata strategia difensiva. In ogni caso trattasi di una valutazione giuridica soggettiva che non rileva, in quanto non attiene all'effettiva conoscenza dell'atto, che è la condizione per ottenere la restituzione. L'errore, per escludere la volontarietà della rinuncia a proporre impugnazione, deve essere oggettivamente rilevabile e non dipendere da una soggettiva interpretazione o valutazione dell'interessato, altrimenti questo potrebbe sempre sostenere, pur in presenza di un'effettiva conoscenza dell'atto e di una volontaria rinunciaci non avere proposto impugnazione per un qualsivoglia errore.
Alla duplicazione di condanna per il medesimo fatto è sempre possibile porre rimedio a norma dell'art. 649 c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.; Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011