CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2023, n. 14594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14594 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BU ER, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14594 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 16/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale proposta da ER BU, a causa della tardività di tale opposizione, dichiarando di conseguenza esecutivo il decreto penale opposto. Nell'adottare tale provvedimento il Giudice per le indagini preliminari ha evidenziato che il decreto penale di condanna, n. 413 del 2019, emesso il 4 settembre 2019 (con cui lo stesso BU era stato condannato al pagamento della somma di euro 2.500,00 in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. A, d.lgs. n. 152 del 2006), era stato notificato una prima volta al BU il 13 novembre 2019; all'udienza del 7 dicembre 2020, fissata a seguito della tempestiva opposizione proposta dall'imputato personalmente (in data 18 novembre 2019 con richiesta di giudizio immediato), il difensore di fiducia dell'imputato aveva eccepito la nullità della notificazione del decreto penale di condanna e anche del decreto di giudizio immediato, a causa della sua omessa notificazione allo stesso difensore di fiducia dell'imputato, che era stato nominato sin dal 19 marzo 2019, ossia anteriormente alla emissione del decreto penale;
in accoglimento di tale eccezione il Tribunale di Avellino aveva quindi disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari per la notificazione del decreto penale, eseguita il 18 dicembre 2020 al difensore di fiducia e il 21 dicembre 2020 all'imputato; nonostante l'esito positivo di tali notifiche la polizia giudiziaria aveva successivamente eseguito un'altra notifica all'imputato del medesimo decreto penale, in data 26 settembre 2022, a seguito della quale l'imputato aveva presentato, in data 5 ottobre 2022, un'altra opposizione, giudicata tardiva con il provvedimento impugnato, in quanto proposta oltre il termine di 15 giorni stabilito dall'art. 461, comma 5, cod. proc. pen., decorrente dalla notificazione eseguita con esito positivo il 21 dicembre 2020 a seguito della rinnovazione di quella precedente. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Luigi Petrillo, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, con il quale ha lamentato la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e l'abnormità del provvedimento impugnato. Ha esposto che a seguito della eccezione di nullità sollevata dalla difesa dell'imputato, a causa della omessa notificazione del decreto penale e del decreto che dispone il giudizio al difensore di fiducia dell'imputato, nominato anteriormente alla emissione del decreto, il Tribunale, senza dichiarare la nullità del decreto penale di condanna e del successivo decreto che aveva disposto il giudizio, aveva disposto la notificazione dell'atto di opposizione e del successivo decreto di giudizio 2 immediato al difensore dell'imputato, che era stata eseguita il 18 dicembre 2020, con l'annotazione che avverso tale decreto penale era stata proposta opposizione;
a tale notificazione non era seguita alcuna altra attività processuale, fino a quando, il 26 settembre 2022 la cancelleria del Tribunale di Avellino aveva notificato nuovamente il medesimo decreto penale di condanna all'imputato che, per superare la stasi processuale determinatasi, aveva proposto una nuova opposizione, in data 5 ottobre 2022, ritenuta tardiva dal Giudice per le indagini preliminari e dichiarata quindi inammissibile con il provvedimento impugnato. Tanto premesso, ha denunciato l'abnormità di tale provvedimento, in quanto l'opposizione tempestivamente proposta dall'imputato non era stata inficiata dalla omessa notificazione del decreto penale di condanna al difensore di fiducia dell'imputato, che aveva solamente determinato la notificazione a cura della cancelleria del Tribunale dell'atto di opposizione e del decreto di giudizio immediato al difensore di fiducia dell'imputato, con la ccnseguenza che la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e di esecutività del decreto penale di condanna dovevano ritenersi erronee, essendo stata presentata tempestiva opposizione dall'imputato, mai dichiarata inefficace. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'assenza di profili di abnormità, strutturale o funzionale, nel provvedimento impugnato, in quanto rientrante nel novero di quelli tipizzati e non determinante alcuna stasi o indebita regressione del procedimento, e anche l'onere, per l'imputato, di riproporre, quanto meno prudenzialmente, opposizione a seguito della seconda notificazione del medesimo decreto penale, eseguita il 18 dicembre 2020. 4. Con memoria del 6 marzo 2023 il ricorrente ha replicato a tali richieste, ribadendo la fondatezza del proprio ricorso, sottolineando, in particolare, la validità e la tempestività della prima opposizione proposta nei confronti del decreto penale di condanna erroneamente ed indebitamente dichiarato esecutivo, con provvedimento che aveva determinato l'indebita regressione del procedimento. Ha eccepito anche la violazione dell'art. 463 cod. proc. pen., per essere il medesimo decreto stato opposto anche dal coimputato TR LL, la cui posizione era stata separata proprio a causa del vizio di notifica rilevato quanto al difensore del ricorrente e non era ancora stata definita, con la conseguente preclusione alla dichiarazione di esecutività del decreto opposto nei confronti del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è fondato. 2. Va, preliminarmente, evidenziato che a seguito della eccezione sollevata dal difensore dell'imputato, che all'udienza del 7 dicembre 2020 aveva fatto rilevare l'omessa notificazione nei propri confronti del decreto penale, in quanto eseguita solamente nei confronti dell'imputato, che peraltro lo aveva tempestivamente opposto, il Tribunale di Avellino ha disposto la separazione della posizione del BU e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari per la rinnovazione della notificazione del decreto penale di condanna, per non essere stato tale decreto penale, come pure il decreto di giudizio immediato, pronunciato a seguito della opposizione proposta dall'imputato, notificato a tale difensore. Il Giudice per le indagini preliminari ha quindi disposto la rinnovazione della notificazione del decreto penale, sia all'imputato sia al suo difensore di fiducia, regolarmente eseguite, il 21 dicembre 2020 e il 18 dicembre 2020. Ora, a prescindere dalla necessità di eseguire tale notificazione al difensore, che, comunque, aveva avuto conoscenza della opposizione ed era intervenuto nel giudizio instaurato a seguito di tale opposizione e non aveva dedotto alcunché a proposito delle eventuali opzioni o richieste istruttorie che il difensore di fiducia dell'imputato, se debitamente citato, avrebbe inteso far esercitare al proprio assistito per un rito alternativo (giudizio abbreviato o applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'art. 461, comma 3, cod. proc. pen., o di essere ammesso all'oblazione), il Tribunale ha erroneamente ritenuto che a seguito di tale rinnovazione della notificazione del decreto penale decorresse un nuovo termine per proporre opposizione anche per l'imputato, che però la aveva già proposta, ed ha quindi giudicato tardiva la nuova opposizione proposta dall'imputato, a seguito della ulteriore notificazione del medesimo decreto, eseguita, per la terza volta nei confronti dell'imputato, il 26 settembre 2022. In realtà non incombeva all'imputato proporre una nuova opposizione avverso il medesimo decreto penale, avendola già proposta tempestivamente a seguito della prima notificazione del decreto penale, posto che la notificazione di tale decreto nei suoi confronti era regolare e che quindi egli, tempestivamente, aveva proposto validamente opposizione, che quindi non doveva proporre nuovamente. L'omessa notificazione del decreto penale e del decreto di giudizio immediato al difensore di fiducia dell'imputato non ha, infatti, viziato anche la notifica del medesimo decreto penale all'imputato e reso invalida o inefficace l'opposizione dallo stesso proposta. Benché, infatti, sia necessaria la notificazione del decreto penale sia all'imputato sia al suo difensore, di fiducia o di ufficio (art. 450, comma 3, cod. proc. pen.), tali notificazioni costituiscono fasi indipendenti di un procedimento complesso, cosicché il vizio di una di esse, come, nel caso in esame, la mancanza 4 della notificazione al difensore, non incide anche sulla validità dell'altra, posto che se regolarmente eseguita la notifica all'imputato la stessa non deve essere rinnovata nel caso, come quello in esame, in cui sia stata omessa solamente la notifica al difensore dell'imputato, che è l'unica a dover essere, eventualmente e se necessario, rinnovata. Il Tribunale avrebbe dunque dovuto, stante la valida instaurazione del giudizio di opposizione, solamente rinnovare la notificazione al difensore dell'imputato del decreto penale, esaminando eventuali richieste di restituzione in termini per l'ammissione a riti alternativi o all'oblazione che fossero state proposte dal difensore a seguito di tale rinnovazione della notificazione, o eventuali richieste istruttorie, proseguendo il giudizio senza la necessità di una nuova opposizione da parte dell'imputato, che la aveva già proposta e che quindi, anche per ragioni di economia processuale, manteneva la propria efficacia, ossia di determinare l'instaurazione di un giudizio ordinario sulla contestazione di reato di cui al decreto penale di condanna. Ne consegue l'erroneità del provvedimento impugnato, per essere stata indebitamente dichiarata inammissibile una opposizione che era già stata validamente e tempestivamente proposta e il cui giudizio era ancora pendente, cosicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti restituiti al Tribunale di Avellino, per l'ulteriore corso, ossia per la prosecuzione del giudizio di opposizione, validamente instaurato dall'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avellino. Così deciso il 16/3/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14594 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 16/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale proposta da ER BU, a causa della tardività di tale opposizione, dichiarando di conseguenza esecutivo il decreto penale opposto. Nell'adottare tale provvedimento il Giudice per le indagini preliminari ha evidenziato che il decreto penale di condanna, n. 413 del 2019, emesso il 4 settembre 2019 (con cui lo stesso BU era stato condannato al pagamento della somma di euro 2.500,00 in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. A, d.lgs. n. 152 del 2006), era stato notificato una prima volta al BU il 13 novembre 2019; all'udienza del 7 dicembre 2020, fissata a seguito della tempestiva opposizione proposta dall'imputato personalmente (in data 18 novembre 2019 con richiesta di giudizio immediato), il difensore di fiducia dell'imputato aveva eccepito la nullità della notificazione del decreto penale di condanna e anche del decreto di giudizio immediato, a causa della sua omessa notificazione allo stesso difensore di fiducia dell'imputato, che era stato nominato sin dal 19 marzo 2019, ossia anteriormente alla emissione del decreto penale;
in accoglimento di tale eccezione il Tribunale di Avellino aveva quindi disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari per la notificazione del decreto penale, eseguita il 18 dicembre 2020 al difensore di fiducia e il 21 dicembre 2020 all'imputato; nonostante l'esito positivo di tali notifiche la polizia giudiziaria aveva successivamente eseguito un'altra notifica all'imputato del medesimo decreto penale, in data 26 settembre 2022, a seguito della quale l'imputato aveva presentato, in data 5 ottobre 2022, un'altra opposizione, giudicata tardiva con il provvedimento impugnato, in quanto proposta oltre il termine di 15 giorni stabilito dall'art. 461, comma 5, cod. proc. pen., decorrente dalla notificazione eseguita con esito positivo il 21 dicembre 2020 a seguito della rinnovazione di quella precedente. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Luigi Petrillo, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, con il quale ha lamentato la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e l'abnormità del provvedimento impugnato. Ha esposto che a seguito della eccezione di nullità sollevata dalla difesa dell'imputato, a causa della omessa notificazione del decreto penale e del decreto che dispone il giudizio al difensore di fiducia dell'imputato, nominato anteriormente alla emissione del decreto, il Tribunale, senza dichiarare la nullità del decreto penale di condanna e del successivo decreto che aveva disposto il giudizio, aveva disposto la notificazione dell'atto di opposizione e del successivo decreto di giudizio 2 immediato al difensore dell'imputato, che era stata eseguita il 18 dicembre 2020, con l'annotazione che avverso tale decreto penale era stata proposta opposizione;
a tale notificazione non era seguita alcuna altra attività processuale, fino a quando, il 26 settembre 2022 la cancelleria del Tribunale di Avellino aveva notificato nuovamente il medesimo decreto penale di condanna all'imputato che, per superare la stasi processuale determinatasi, aveva proposto una nuova opposizione, in data 5 ottobre 2022, ritenuta tardiva dal Giudice per le indagini preliminari e dichiarata quindi inammissibile con il provvedimento impugnato. Tanto premesso, ha denunciato l'abnormità di tale provvedimento, in quanto l'opposizione tempestivamente proposta dall'imputato non era stata inficiata dalla omessa notificazione del decreto penale di condanna al difensore di fiducia dell'imputato, che aveva solamente determinato la notificazione a cura della cancelleria del Tribunale dell'atto di opposizione e del decreto di giudizio immediato al difensore di fiducia dell'imputato, con la ccnseguenza che la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e di esecutività del decreto penale di condanna dovevano ritenersi erronee, essendo stata presentata tempestiva opposizione dall'imputato, mai dichiarata inefficace. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'assenza di profili di abnormità, strutturale o funzionale, nel provvedimento impugnato, in quanto rientrante nel novero di quelli tipizzati e non determinante alcuna stasi o indebita regressione del procedimento, e anche l'onere, per l'imputato, di riproporre, quanto meno prudenzialmente, opposizione a seguito della seconda notificazione del medesimo decreto penale, eseguita il 18 dicembre 2020. 4. Con memoria del 6 marzo 2023 il ricorrente ha replicato a tali richieste, ribadendo la fondatezza del proprio ricorso, sottolineando, in particolare, la validità e la tempestività della prima opposizione proposta nei confronti del decreto penale di condanna erroneamente ed indebitamente dichiarato esecutivo, con provvedimento che aveva determinato l'indebita regressione del procedimento. Ha eccepito anche la violazione dell'art. 463 cod. proc. pen., per essere il medesimo decreto stato opposto anche dal coimputato TR LL, la cui posizione era stata separata proprio a causa del vizio di notifica rilevato quanto al difensore del ricorrente e non era ancora stata definita, con la conseguente preclusione alla dichiarazione di esecutività del decreto opposto nei confronti del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è fondato. 2. Va, preliminarmente, evidenziato che a seguito della eccezione sollevata dal difensore dell'imputato, che all'udienza del 7 dicembre 2020 aveva fatto rilevare l'omessa notificazione nei propri confronti del decreto penale, in quanto eseguita solamente nei confronti dell'imputato, che peraltro lo aveva tempestivamente opposto, il Tribunale di Avellino ha disposto la separazione della posizione del BU e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari per la rinnovazione della notificazione del decreto penale di condanna, per non essere stato tale decreto penale, come pure il decreto di giudizio immediato, pronunciato a seguito della opposizione proposta dall'imputato, notificato a tale difensore. Il Giudice per le indagini preliminari ha quindi disposto la rinnovazione della notificazione del decreto penale, sia all'imputato sia al suo difensore di fiducia, regolarmente eseguite, il 21 dicembre 2020 e il 18 dicembre 2020. Ora, a prescindere dalla necessità di eseguire tale notificazione al difensore, che, comunque, aveva avuto conoscenza della opposizione ed era intervenuto nel giudizio instaurato a seguito di tale opposizione e non aveva dedotto alcunché a proposito delle eventuali opzioni o richieste istruttorie che il difensore di fiducia dell'imputato, se debitamente citato, avrebbe inteso far esercitare al proprio assistito per un rito alternativo (giudizio abbreviato o applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'art. 461, comma 3, cod. proc. pen., o di essere ammesso all'oblazione), il Tribunale ha erroneamente ritenuto che a seguito di tale rinnovazione della notificazione del decreto penale decorresse un nuovo termine per proporre opposizione anche per l'imputato, che però la aveva già proposta, ed ha quindi giudicato tardiva la nuova opposizione proposta dall'imputato, a seguito della ulteriore notificazione del medesimo decreto, eseguita, per la terza volta nei confronti dell'imputato, il 26 settembre 2022. In realtà non incombeva all'imputato proporre una nuova opposizione avverso il medesimo decreto penale, avendola già proposta tempestivamente a seguito della prima notificazione del decreto penale, posto che la notificazione di tale decreto nei suoi confronti era regolare e che quindi egli, tempestivamente, aveva proposto validamente opposizione, che quindi non doveva proporre nuovamente. L'omessa notificazione del decreto penale e del decreto di giudizio immediato al difensore di fiducia dell'imputato non ha, infatti, viziato anche la notifica del medesimo decreto penale all'imputato e reso invalida o inefficace l'opposizione dallo stesso proposta. Benché, infatti, sia necessaria la notificazione del decreto penale sia all'imputato sia al suo difensore, di fiducia o di ufficio (art. 450, comma 3, cod. proc. pen.), tali notificazioni costituiscono fasi indipendenti di un procedimento complesso, cosicché il vizio di una di esse, come, nel caso in esame, la mancanza 4 della notificazione al difensore, non incide anche sulla validità dell'altra, posto che se regolarmente eseguita la notifica all'imputato la stessa non deve essere rinnovata nel caso, come quello in esame, in cui sia stata omessa solamente la notifica al difensore dell'imputato, che è l'unica a dover essere, eventualmente e se necessario, rinnovata. Il Tribunale avrebbe dunque dovuto, stante la valida instaurazione del giudizio di opposizione, solamente rinnovare la notificazione al difensore dell'imputato del decreto penale, esaminando eventuali richieste di restituzione in termini per l'ammissione a riti alternativi o all'oblazione che fossero state proposte dal difensore a seguito di tale rinnovazione della notificazione, o eventuali richieste istruttorie, proseguendo il giudizio senza la necessità di una nuova opposizione da parte dell'imputato, che la aveva già proposta e che quindi, anche per ragioni di economia processuale, manteneva la propria efficacia, ossia di determinare l'instaurazione di un giudizio ordinario sulla contestazione di reato di cui al decreto penale di condanna. Ne consegue l'erroneità del provvedimento impugnato, per essere stata indebitamente dichiarata inammissibile una opposizione che era già stata validamente e tempestivamente proposta e il cui giudizio era ancora pendente, cosicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti restituiti al Tribunale di Avellino, per l'ulteriore corso, ossia per la prosecuzione del giudizio di opposizione, validamente instaurato dall'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avellino. Così deciso il 16/3/2023