Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2002, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
C.C 60440 34 12 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE - Presidente R.G. N. 11286/98 - Cron. 8205 Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Stefano MONACI Rep.Consigliere Rel. Consigliere Ud. 21/09/01 Dott. Giuseppe FALCONE - · Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENT ENZA N. 60440 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO presso STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
GENIMMOBILI SPA;
intimato avverso la sentenza n. 28/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 2001 06/05/97; - 1806 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso perGenerale Dott. Dario CAFIERO che ha l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'ufficio ha iscritto a ruolo le imposte Irpeg ed Ilor per il 1981 a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo per effetto del passaggio in giudicato della decisione della Commissione Tributaria di secondo grado di Milano del 29.1.1990. La s.p.a. Genimmobili ha impugnato la cartella esattoriale contestando che agli effetti della quantificazione delle imposte dirette dovute si era mancato di riconoscere la deducibilità della perdita di esercizio relativa all'anno 1980. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso l'Amministrazione Finanziaria deducendo un unico motivo. Motivi della decisione La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 5 del d.p.r. n. 636/72, motivazione inesistente su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 62 del d.lgs. n.546/92 ed all'art. 360, comma 1, nn.3 e 5 c.p.c., sul presupposto che l'atto impositivo relativo al 1981 è stato impugnato dalla contribuente soltanto relativamente ad alcuni dei recuperi di imponibile posti in essere dall'Amministrazione, sicchè è rimasto fuori dall'impugnazione il problema del diniego della deduzione della perdita di esercizio relativa al 1980. Nel ricorso in Cassazione è stato sostenuto che detta perdita è stata rettificata dall'ufficio con autonomo avviso di accertamento, impugnato separatamente con giudizio ancora pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che dell'intera questione la Commissione Regionale non ha inteso darsi carico, anche se l'ufficio aveva prospettato l'esistenza del giudicato quale causa giustificativa dell'iscrizione a ruolo per il 1981. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento. E' noto infatti che la cartella va impugnata per vizi suoi propri, e che possono essere fatti valere vizi relativi ad altri atti solo se questi ultimi non sono stati notificati (arrt. 16, comma 3, d.p.r. n.636/72 e 19,comma 3, d.lgs.n.546/92). Refill Nella specie, tutte le questioni relative al 1981 hanno avuto una soluzione definitiva, che ha legittimato l'emissione della cartella, mentre la questione relativa alla deducibilità della perdita del 1980, per quanto ha affermato il ricorrente, ha formato oggetto di autonomo giudizio, ancora pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale. Il giudice di appello, nella sentenza qui impugnata con l'odierno ricorso, si è limitato ad evidenziare che l'appellante incidentale aveva prodotto la copia del dispositivo della decisione favorevole relativa alle imposte Irpeg ed Ilor del 1980, emessa dalla Commissione di II grado di Milano in data 16.11.1994, ma non ha specificato quando tale statuizione è passata in giudicato ed è divenuta vincolante. In un tale contesto la TR ha sicuramente errato nel momento in cui ha dato valore ad una sentenza senza averne previamente accertato la sua definitività. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata. Poiché non è necessario procedere ad accertamenti di fatto, occorre decidere nel merito e rigettare il ricorso avverso la cartella esattoriale. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso avverso la cartella esattoriale. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 21.9.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Pasquale Reale IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casang DEPOSITATO IN RA - 8 MAR. 2002 Oggi Ашов Сатель IL CANCELLERE C1 Arnaldo Casano