Sentenza 6 ottobre 2011
Massime • 1
Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-bis, cod. pen., è un reato di evento per il quale è configurabile la forma del tentativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2011, n. 48748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48748 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 06/10/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1465
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 25771/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG AD, IG IO, IG TO;
contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli, emessa in data 29.4.2011;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. Dott. IPPOLITO Francesco;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. MURA TO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore degli indagati, avv. V. De Martino, che ha richiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa in data 11 aprile 2011 dal giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale, che aveva disposto nei confronti di TO IG la misura cautelare degli arresti domiciliari e nei confronti di AD e IG IO la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 377-bis cod. pen. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).
2. Le misure cautelari furono disposte nel corso di una complessa indagine relativa al servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani nella città di Napoli.
Emerge dall'ordinanza impugnata che, anche a seguito dell'esecuzione di misura cautelare carceraria nei confronti di OR AL, amministratore della cooperativa ID per i delitti di devastazione e tentata estorsione in danno dell'Enerambiente s.p.a., affidataria di parte del predetto servizio in forza di appalti banditi da Asia s.p.a., furono estese le intercettazioni telefoniche e ambientali e le indagini nei confronti di TO IG e dei figli AD e IO, molto preoccupati per le investigazioni in corso e soprattutto per il pericolo che il OR, nei suoi interrogatori, riferisse notizie che li potessero coinvolgere nell'emersione di un irregolare e anomalo sistema di assunzioni di personale da parte delle imprese operanti nel settore. Dal contenuto delle intercettazioni, dalle osservazioni dirette di polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni rese dal OR nel corso degli interrogatori i giudici hanno tratto elementi per ritenere la sussistenza, a carico dei tre IG, di gravi indizi del delitto di cui agli artt. 110, 56, 81 cpv. e 377-bis cod. pen., per avere effettuato, per il tramite di TA PR, promesse e dazioni di denaro e altre utilità verso AR CI, moglie del OR, mediante: a) consegna, in tre rate, della somma di 1.500 Euro;
b) offerta di un posto di lavoro per lo stesso OR all'uscita dal carcere;
c) offerta di sostegno legale;
d) assicurazione di una generale disponibilità economica per qualsiasi altra evenienza;
così realizzando atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre il OR - destinatario di plurimi inviti a comparire da parte del PM per essere sottoposto a interrogatorio e destinatario di misura cautelare carceraria - a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci e, in particolare, a non riferire ciò che conosceva in ordine al sistema di assunzioni con finalità politico-clientelari gestito dalle cooperative sociali, affidatane dei servizi interinali nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, gestito su indicazione dei fratelli IO e AD IG, nonché in ordine ai periodici pagamenti a questi ultimi eseguiti dal medesimo OR, attraverso lo storno di parte dei canoni contrattuali che l'Enerambiente s.p.a. erogava dapprima alla cooperativa San Marco e poi alla cooperativa ID.
3. Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre per cassazione, nell'interesse dei tre indagati sopra indicati, il difensore, che deduce:
a) "violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione degli art. 56 e 311-bis cod. pen. relativamente all'art.274 c.p.p., comma 1, lett. a) in assenza di specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative a condotte non riconducibili a fattispecie penalmente rilevanti;
b) "violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza di condotte riconducibili all'art. 56-bis c.p.". CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A sostegno del primo motivo, si argomenta in ricorso che le società Enerambiente spa e Codeco coop. "sono società di diritto privato e tali restano, costituendo questa realtà una cognizione ben nota ai ricorrenti essendo ed essendo stati tutti gli stessi, in tempi occasioni e funzioni diverse, operanti nello specifico settore. Tale emergenza impedisce che eventuali attività poste in essere dagli inquisiti in stato di libertà tendenti al fine di conoscere la progressione delle dichiarazioni di altro soggetto processuale detenuto per i reati di devastazione e tentata estorsione in danno della società Enerambiente spa, possa essere connotata come indizi di sussistenza dell'art. 377-bis c.p., anche solo nella forma del tentativo".
2. Trattasi di motivo manifestamente infondato.
Rileva il Collegio che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 377-bis cod. pen., introdotto dalla L. 1 marzo 2001, n.63, art. 20, la natura privatistica o pubblicistica delle società,
delle cooperative e, in generale, delle imprese operanti nella raccolta dei rifiuti solidi urbani è assolutamente priva di rilevanza. Nè importa in alcun modo l'eventualità infondatezza od opinabilità delle ipotesi di reato contestate alla persona destinataria delle condotte di induzione di cui all'art. 377-bis cod. pen.. Ciò che è essenziale, invece, è che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria, sia indotta a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. Come è stato già rilevato (Cass. Sez. 6, n. 45626 del 25/11/2010), la fattispecie inserita dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 20, (introdotta in attuazione dell'art. 111 Cost., quale riformulato dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 32), persegue lo scopo di contrastare gli inconvenienti derivanti da un possibile uso strumentale e insidioso della facoltà di tacere e perfino di mentire davanti all'autorità giudiziaria. E ciò al fine di tutelare la corretta attuazione del procedimento probatorio attraverso la formazione di un materiale conoscitivo non inquinato da induzioni esterne.
È utile ribadire che l'art. 377-bis c.p., con il riferimento alla condotta di induzione finalizzata a non fare ("non rendere dichiarazioni") ovvero a un fare ("rendere dichiarazioni mendaci") delinea un reato di evento per il quale è, perciò, configurabile l'ipotesi del tentativo (cfr. Cass. Sez. 6^, n. 32633 del 12/07/2006, Lucchetta).
Correttamente, perciò, i giudici di merito hanno qualificato il fatto contestato agli indagati come reato previsto dagli artt. 56 e 377-bis cod. pen., essendo il complesso delle condotte, analiticamente e esaurientemente ricostruite nell'ordinanza impugnata, idoneo e univocamente diretto a indurre OR AL - ristretto in carcere in stato di custodia cautelare e chiamato, con facoltà di non rispondere, a rendere interrogatori dinanzi al pubblico ministero, il cui contenuto sarebbe stato utilizzabile in un procedimento penale - a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.
3. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo, che individua la manifesta illogicità della motivazione nella "evidente disuguaglianza delle posizioni assegnate ai personaggi coinvolti nella vicenda, di cui taluno, come TA LA non sottoposto a custodia cautelare e neppure indagato, a differenza di quanto è avvenuto per DA IG e per TA PR.
In materia cautelare personale, l'art. 606 c.p.p., comma 1 legittima il sindacato sulla manifesta illogicità o sulla contraddittorietà della motivazione del provvedimento con riferimento alle posizioni delle persone oggetto dell'atto impugnato (che sono quelle di TO, IO e IG AD), mentre nessun potere ha la Corte di legittimità e lo stesso Tribunale del riesame di esaminare la posizione di persone che, allo stato, ben potrebbero essere oggetto di diversi provvedimenti o procedimenti ovvero verso le quali il pubblico ministero non ha ancora esercitato la sua iniziativa. Senza dire, che l'eventuale illegittimità o illogicità del provvedimento in esame, per disparità di trattamento, ben potrebbe ricorrere non già a danno degli attuali indagati ricorrenti, bensì a vantaggio di altri soggetti, senza che la Corte di cassazione abbia alcuna possibilità di intervenire, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero. Ciò che, in ipotesi, renderebbe oggettivamente ingiusto il provvedimento cautelare per l'inerzia verso altri soggetti, ma non certamente illegittimo nei confronti degli odierni ricorrenti.
4. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011