CASS
Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/08/2024, n. 31840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31840 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 23/2/2024, resa nel proc. a carico di CO AN n. a Manduria il 12/5/1987 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Flavia Alenni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
dato atto che nessuno è comparso per la difesa, nonostante la richiesta e disposta trattazione orale 1 4)- Penale Sent. Sez. 2 Num. 31840 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di RA OS, riqualificato ai sensi dell'art. 393 cod.pen. il delitto di tentata estorsione aggravata provvisoriamente ascritto al capo 1), annullava l'ordinanza del Gip del Tribunale di Brindisi in data 5/2/2024 che aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura della custodia in carcere, disponendone l'immediata liberazione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il quale ha dedotto: 2.1 l'omessa motivazione in ordine al titolo cautelare concernente il delitto ex artt. 2,4,7 L. 897/67, 61 n. 2 cod.pen. provvisoriamente ascritto all'indagato, in quanto, pur avendo il collegio cautelare ritenuto attendibili le dichiarazioni del denunciante con riferimento alla detenzione delle pistole e alle minacce di morte, ha trascurato di motivare in ordine alla permanenza o caducazione di detto autonomo titolo, disponendo la remissione in libertà dell'indagato; 2.2 la violazione di legge con riguardo alla riqualificazione del delitto di tentata estorsione in quello di ragion fattasi. Il P.M. ricorrente, premesso che il rapporto contrattuale controverso intercorreva tra la p.o. BO EF e OR ND, lamenta che il collegio cautelare non ha fatto corretta applicazione dei criteri distintivi tra i delitti di estorsione e ragion fattasi enucleati da Sezioni Unite IL, trascurando che non esistono elementi per ritenere che la titolare del diritto abbia incaricato il compagno OS, ma anche i concorrenti LF e Chiloiro, di minacciare la p.o. con armi dopo averlo attirato in aperta campagna per indurlo a compiere i lavori asseritamente commissionati. Né il Tribunale ha correttamente scrutinato il profilo dell'elemento soggetivo sebbene le modalità esecutive dell'agguato ai danni dell'BO risultino sintomatiche del dolo estorsivo. Conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, attesa la sussistenza di esigenze cautelari sia con riguardo al rischio di inquinamento probatorio che al pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle in contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è fondato e merita accoglimento. Dall'ordinanza genetica e dal provvedimento impugnato (pag. 2) consta che il Gip emittente aveva ravvisato la gravità indiziaria e la sussistenza di esigenze cautelari sia in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata in danno di BO EF che con riguardo all'illecita detenzione e al porto abusivo in luogo pubblico di una pistola utilizzata per l'intimidazione della vittima. 2 Il collegio ha omesso di valutare, in esito alla riqualificazione del delitto sub 1) in quello di ragion fattasi, la persistenza o meno dei presupposti cautelari in relazione all'addebito in materia di armi che, in ragione della previsione edittale, astrattamente legittimante la misura, imponeva autonomo ed esauriente vaglio, nella specie trascurato. 2. Anche l'operata riqualificazione del delitto di tentata estorsione presta il fianco a censura. La riconduzione dell'episodio delittuoso nell'alveo dell'art. 393 cod.pen. non pare, infatti, sostenuta da una corretta interpretazione del discrimine tra le due fattispecie in esame. Anche a voler ritenere che l'indagato, coniuge della OR, contraente dei lavori edilizi commissionati all'BO, avesse titolo a richiederne l'esecuzione, agendo in nome e per conto della coniuge, dimorante all'estero, alla luce della documentazione prodotta e richiamata dal Tribunale appaiono tutt'altro che chiari i contorni dell'impegno contrattuale assunto dall'BO il quale, a detta della difesa, si sarebbe vincolato, da un lato, all'esecuzione di lavori di riqualificazione energetica coperti dal c.d. superbonus;
dall'altro, all'effettuazione di lavori di ristrutturazione dell'edificio sito in contrada S. Barbato di Villa Castelli. L'assenza di elementi di dettaglio, pure astrattamente evincibili dai preventivi e dalle scritture di cantiere, circa la natura, l'entità e la remunerazione dei lavori convenuti rende di fatto assertiva l'affermazione circa l'esistenza di una pretesa giuridicamente tutelabile in sede giudiziaria in capo al prevenuto a fronte delle dichiarazioni della p.o. richiamate a pag. 4, laddove la stessa ha spiegato che i lavori compulsati con le minacce riguardavano interventi diversi da quelli contrattualmente pattuiti. 2.1 Devesi in proposito ribadire che non risulta sufficiente al fine della ravvisabilità della fattispecie leviore la tesi dell'inadempimento contrattuale dell'imprenditore p.o., su cui radica l'asserito convincimento del prevenuto di aver agito a tutela di un proprio diritto allorché, con almeno cinque complici, ordiva un agguato nei confronti del denunziante, minacciato a mano armata per indurlo a portare a compimento i lavori controversi. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente precisato in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni che la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato, operata dall'agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente ( Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020,IL e altri, Rv. 280027-01, in motivazione;
Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, Rv. 285883-03; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Rv. 268362-01; n. 7483 del 22/01/1988, Rv. 178737-01). 3 g9-, 2.2 Inoltre il collegio cautelare non ha considerato che dalla denunzia della p.o. (allegata al ricorso del P.m., pag. 2) consta che in occasione dell'incontro fraudolentemente organizzato il OS e i coindagati minacciarono non solo la p.o. ma anche la di lui famiglia. Al riguardo questa Corte ha in più occasioni rimarcato che è configurabile il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Rv. 260344; 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272017, orientamento confermato dalle già richiamate Sez. U. IL), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nel far valere il preteso diritto nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, attesa la fondatezza di entrambi i motivi di impugnazione, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att.cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 4 luglio 2024 La Consigliera estensore Il Presid nte
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Flavia Alenni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
dato atto che nessuno è comparso per la difesa, nonostante la richiesta e disposta trattazione orale 1 4)- Penale Sent. Sez. 2 Num. 31840 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di RA OS, riqualificato ai sensi dell'art. 393 cod.pen. il delitto di tentata estorsione aggravata provvisoriamente ascritto al capo 1), annullava l'ordinanza del Gip del Tribunale di Brindisi in data 5/2/2024 che aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura della custodia in carcere, disponendone l'immediata liberazione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il quale ha dedotto: 2.1 l'omessa motivazione in ordine al titolo cautelare concernente il delitto ex artt. 2,4,7 L. 897/67, 61 n. 2 cod.pen. provvisoriamente ascritto all'indagato, in quanto, pur avendo il collegio cautelare ritenuto attendibili le dichiarazioni del denunciante con riferimento alla detenzione delle pistole e alle minacce di morte, ha trascurato di motivare in ordine alla permanenza o caducazione di detto autonomo titolo, disponendo la remissione in libertà dell'indagato; 2.2 la violazione di legge con riguardo alla riqualificazione del delitto di tentata estorsione in quello di ragion fattasi. Il P.M. ricorrente, premesso che il rapporto contrattuale controverso intercorreva tra la p.o. BO EF e OR ND, lamenta che il collegio cautelare non ha fatto corretta applicazione dei criteri distintivi tra i delitti di estorsione e ragion fattasi enucleati da Sezioni Unite IL, trascurando che non esistono elementi per ritenere che la titolare del diritto abbia incaricato il compagno OS, ma anche i concorrenti LF e Chiloiro, di minacciare la p.o. con armi dopo averlo attirato in aperta campagna per indurlo a compiere i lavori asseritamente commissionati. Né il Tribunale ha correttamente scrutinato il profilo dell'elemento soggetivo sebbene le modalità esecutive dell'agguato ai danni dell'BO risultino sintomatiche del dolo estorsivo. Conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, attesa la sussistenza di esigenze cautelari sia con riguardo al rischio di inquinamento probatorio che al pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle in contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è fondato e merita accoglimento. Dall'ordinanza genetica e dal provvedimento impugnato (pag. 2) consta che il Gip emittente aveva ravvisato la gravità indiziaria e la sussistenza di esigenze cautelari sia in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata in danno di BO EF che con riguardo all'illecita detenzione e al porto abusivo in luogo pubblico di una pistola utilizzata per l'intimidazione della vittima. 2 Il collegio ha omesso di valutare, in esito alla riqualificazione del delitto sub 1) in quello di ragion fattasi, la persistenza o meno dei presupposti cautelari in relazione all'addebito in materia di armi che, in ragione della previsione edittale, astrattamente legittimante la misura, imponeva autonomo ed esauriente vaglio, nella specie trascurato. 2. Anche l'operata riqualificazione del delitto di tentata estorsione presta il fianco a censura. La riconduzione dell'episodio delittuoso nell'alveo dell'art. 393 cod.pen. non pare, infatti, sostenuta da una corretta interpretazione del discrimine tra le due fattispecie in esame. Anche a voler ritenere che l'indagato, coniuge della OR, contraente dei lavori edilizi commissionati all'BO, avesse titolo a richiederne l'esecuzione, agendo in nome e per conto della coniuge, dimorante all'estero, alla luce della documentazione prodotta e richiamata dal Tribunale appaiono tutt'altro che chiari i contorni dell'impegno contrattuale assunto dall'BO il quale, a detta della difesa, si sarebbe vincolato, da un lato, all'esecuzione di lavori di riqualificazione energetica coperti dal c.d. superbonus;
dall'altro, all'effettuazione di lavori di ristrutturazione dell'edificio sito in contrada S. Barbato di Villa Castelli. L'assenza di elementi di dettaglio, pure astrattamente evincibili dai preventivi e dalle scritture di cantiere, circa la natura, l'entità e la remunerazione dei lavori convenuti rende di fatto assertiva l'affermazione circa l'esistenza di una pretesa giuridicamente tutelabile in sede giudiziaria in capo al prevenuto a fronte delle dichiarazioni della p.o. richiamate a pag. 4, laddove la stessa ha spiegato che i lavori compulsati con le minacce riguardavano interventi diversi da quelli contrattualmente pattuiti. 2.1 Devesi in proposito ribadire che non risulta sufficiente al fine della ravvisabilità della fattispecie leviore la tesi dell'inadempimento contrattuale dell'imprenditore p.o., su cui radica l'asserito convincimento del prevenuto di aver agito a tutela di un proprio diritto allorché, con almeno cinque complici, ordiva un agguato nei confronti del denunziante, minacciato a mano armata per indurlo a portare a compimento i lavori controversi. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente precisato in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni che la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato, operata dall'agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente ( Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020,IL e altri, Rv. 280027-01, in motivazione;
Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, Rv. 285883-03; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Rv. 268362-01; n. 7483 del 22/01/1988, Rv. 178737-01). 3 g9-, 2.2 Inoltre il collegio cautelare non ha considerato che dalla denunzia della p.o. (allegata al ricorso del P.m., pag. 2) consta che in occasione dell'incontro fraudolentemente organizzato il OS e i coindagati minacciarono non solo la p.o. ma anche la di lui famiglia. Al riguardo questa Corte ha in più occasioni rimarcato che è configurabile il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Rv. 260344; 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272017, orientamento confermato dalle già richiamate Sez. U. IL), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nel far valere il preteso diritto nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, attesa la fondatezza di entrambi i motivi di impugnazione, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att.cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 4 luglio 2024 La Consigliera estensore Il Presid nte