Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 1
In tema di revisione ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto. Ne consegue che non è ammissibile l'istanza di revisione con la quale si deduca che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2008, n. 21556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21556 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 06/05/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 666
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 036321/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO EL N. IL 23/11/1952;
avverso SENTENZA del 29/06/2007 CORTE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
acquisite le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. Selvaggi Eugenio che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 29-6-2007 la Corte di appello di Messina dichiarava inammissibile l'istanza di revisione ex art. 630 c.p.p., lett. a avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1242/2002, proposta da SO LO sul presupposto dell'incompatibilità con l'altra sentenza emessa nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato, giudicati in via ordinaria. In motivazione la Corte territoriale osservava che non vi era inconciliabilità tra i fatti accertati nelle due sentenze e neppure diverse valutazioni dello stesso fatto, bensì diverse e autonome valutazioni giurisdizionali. A parere della Corte territoriale sussisteva anche un'ulteriore ragione di inammissibilità, poiché il ricorso mirava ad una non consentita revisione "parziale" intesa al solo mutamento del titolo, del grado e della quantità del reato.
1.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SO LO, per mezzo dei difensori, deducendo la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della revisione ex art. 630 c.p.p., lett. a. Osserva che l'assoluzione nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 giudicati con il rito ordinario è stata pronunciata con la formula perché il fatto non sussiste ex art. 530 c.p.p., comma 1; in tale situazione in cui la sentenza di assoluzione non è fondata su un'indagine sul dolo, ma sulla ricostruzione degli elementi fattuali, vi sarebbe inconciliabilità tra i fatti accertati che giustificherebbe la procedura di revisione.
2. Va premesso che - come emerge dal testo del provvedimento impugnato e dalle stesse deduzioni del ricorrente - nei confronti del SO LO ed altri venne instaurato procedimento penale per i reati di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3 e 4, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, traffico di stupefacenti ex artt. 81 e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e tentata rapina;
il procedimento si divaricò, però, in due tronconi, perché il SO e altri imputati optarono per il giudizio abbreviato e vennero ritenuti responsabili dal G.U.P. di Catania, tra l'altro, del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, decisione confermata - salvo che per la determinazione della pena, che veniva applicata come da accordo delle parti - dalla Corte di appello di Catania con sentenza n. 1242/2002, passata in giudicato.
La stessa Corte di appello di Catania, con sentenza n. 310/2005, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escluse, invece, la sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nei confronti dei concorrenti per i quali si era proceduto con il rito ordinario, sul rilievo che si era trattato di una condotta di pochi mesi antecedente all'arresto degli imputati, di una sola fonte di approvvigionamento e di non ingenti quantità di cocaina, riconducendo i fatti alla sola fattispecie di concorso nel reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Ritiene il ricorrente che vi sia inconciliabilità tra le due sentenza che - esaminando lo stesso fatto addebitato a più persone - sono pervenute a diverse conclusioni in ordine alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, Il ricorso è infondato. Il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale, osservando che l'art. 630 c.p.p., lett. A) fa riferimento non ad un'inconciliabilità di natura logica tra due decisioni, ma all'accertamento dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza, che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile. Invero ciò che è emendabile in base alla norma cit. è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto, che costituisce l'essenza della giurisdizione, tant'è che l'art. 637 c.p.p., comma 3, (così come l'art. 566 c.p.p. 1930) pone un limite invalicabile alla revisione nel divieto di riesame degli stessi elementi che furono valutati nel processo definito col giudicato, vietando la valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. Ne consegue che non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente apprezzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due procedimenti distinti (Cass., 12/05/99, n. 1515). In sostanza l'ordinamento non consente che i fatti, il cui accertamento costituisce la premessa del giudizio, siano ritenuti esistenti da un giudice e inesistenti da un altro giudice, dovendo la realtà fattuale posta a fondamento delle decisioni giudiziarie essere incontrovertibile;
la valutazione di questa realtà può, invece, essere diversa perché è nell'essenza stessa della giurisdizione che, fermi restando i fatti accertati nei diversi processi, giudici diversi possano apprezzarli diversamente. A tal riguardo si è osservato (cfr.. Cass. pen., Sez. 5^, 09/07/1997, n. 8462 in motivazione) che il ragionamento del giudice, nel nostro sistema procedurale si compone di un momento deduttivo ed uno induttivo: il primo - posta la norma incriminatrice - mira a verificare che il fatto storico ipotizzato, che si attribuisce all'imputato, è un fenomeno del genere di quelli cui si riferisce la norma incriminatrice;
mentre il secondo è il momento probatorio, concerne la verifica del fatto storico e si svolge stabilendo che gli elementi acquisiti conducono alla ricostruzione di fatto ipotizzata:
ed è l'errore che inficia questo secondo tipo di ragionamento - concernente la ricostruzione del fatto storico - che la revisione vuole emendare. Per questa ragione, a norma dell'art. 631, gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere a pena di inammissibilità tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto, cosicché non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze, che abbiano a fondamento gli stessi fatti.
Nel caso all'esame il fatto storico, ritenuto nella sentenza che assolve gli originari computati, è il medesimo ritenuto a carico dell'odierno ricorrente;
ciò in cui divergono le due sentenze è la relativa valutazione, posto che, nella sentenza pronunciata nei confronti dei soggetti che hanno optato per il rito abbreviato si è ritenuto che tale fatto integrasse il reato associativo, mentre nella sentenza pronunciata nel giudizio ordinario tale valutazione è stata negativa. L'accertamento dell'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti costituisce, infatti, l'esito di un giudizio condotto sull'esame dei fatti accertati nel processo e non un fatto posto alla base del giudizio. Non è, quindi, configurabile quell'inconciliabilità che consente l'ingresso al giudizio di revisione;
la sentenza di assoluzione non è fondata su fatti che non possono conciliarsi con quelli accertati nei giudizi di merito nei confronti del SO, ma solo su diverso apprezzamento degli elementi di prova acquisiti al processo. Del resto - come evidenziato dal P.G. presso questa Corte - le due sentenze vennero emesse all'esito di procedure diverse;
di tal che non appare priva di rilievo, in rapporto al diverso apprezzamento degli elementi probatori acquisiti, la scelta dell'odierno ricorrente di avvalersi (per il caso di condanna) dello sconto di pena in cambio della rinuncia al contraddittorio dibattimentale.
In definitiva il ricorso va rigettato con i consequenziali provvedimenti in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 agosto 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008