Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00378/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00779/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 779 EL 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Battista Luciano e Alessandro Unali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero ELl'Interno Dipartimento IG EL FU EL Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via -OMISSIS- n. 50;
per l'annullamento
- ELla ELiberazione EL -OMISSIS- con la quale il Ministero ELl’Interno, Dipartimento dei IG EL FU, EL Soccorso Pubblico e ELla Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – Contenzioso Disciplinare ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare ELla multa pari ad 1 (una) ora di retribuzione;
- di ogni atto e/o provvedimento ad esso presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero ELl'Interno Dipartimento IG EL FU EL Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Relatore nell'udienza pubblica EL giorno 18 febbraio 2026 il dott. ER TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento ELla ELiberazione EL -OMISSIS-, con la quale il Ministero ELl’Interno, Dipartimento dei IG EL FU, Soccorso Pubblico e ELla Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – Contenzioso Disciplinare ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare ELla multa pari ad 1 (una) ora di retribuzione, irrogata con provvedimento n. -OMISSIS- EL -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-;
2. Il ricorrente riveste la qualifica di Pilota di aeromobile Capo Reparto Esperto–Elicotterista e presta servizio presso il Comando di -OMISSIS- dei IG EL FU- Reparto Volo di -OMISSIS-.
3. In data -OMISSIS- al ricorrente perveniva apposita richiesta da parte EL Comando dei VV.F. di -OMISSIS- per un intervento EL Reparto Volo di -OMISSIS- necessario ad effettuare un’operazione di soccorso per salvataggio animali nel comune di -OMISSIS-.
4. Il Pilota, in qualità di Capo equipaggio, rifiutava la missione, per come riportato nel dettaglio ELl’intervento sull’applicativo AFM.
5. Successivamente, il ricorrente veniva contattato dal Dirigente ELl’Ufficio per il Soccorso Pubblico, la CMR, l’AI e la PST ELla Direzione Regionale VV.F. Sardegna, dapprima per le vie brevi e successivamente con ordine formale prot. n° -OMISSIS-, per sollecitare l’esecuzione ELl’intervento che nuovamente veniva rifiutato in quanto, ad avviso ELl’esponente, le note prot. -OMISSIS-, la circolare prot. 8817 EL 28.6.2013 e la nota -OMISSIS- “ non prevedono la possibilità per il personale elisoccorritore di operare fuori bordo, qualora sprovvisto di idonei dpi forniti dall’amministrazione, e che invece le operazioni previste per il recupero EL bovino avrebbero comportato necessariamente azioni svolte al di fuori ELl’abitacolo da parte EL suddetto personale (...)”
6. A seguito di tale comportamento, che determinava il mancato svolgimento ELla missione, con nota prot. n. -OMISSIS-, al ricorrente veniva contestata la violazione ELl’art. 36, commi 1 e 3 lett. a), lett. H) EL C.C.N.L. EL 5/04/1996 integrato e modificato dal C.C.N.L. EL 26/05/2004 vigente e ELl’art. 7, comma 1 e comma 3 lett. a), lett. h) EL D.P.R. n. 64/2012.
7. Il ricorrente partecipava al procedimento disciplinare formulando memorie difensive e rappresentando che tutti gli elisoccorritori al momento in servizio non potevano dal medesimo essere autorizzati a salire a bordo ELl’elicottero per eseguire il salvataggio EL bovino in difficoltà in quanto sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale e, in particolare, dei c.d. “ occhiali di sicurezza ” obbligatori per il personale impegnato in attività diverse dalla conduzione dei mezzi di soccorso e che il deficit visivo dagli stessi sofferto non era altrimenti rimediabile.
8. Della specifica questione, avente rilievo disciplinare, veniva interessata la Direzione Centrale Emergenza e Soccorso Tecnico AIB-Ufficio Coordinamento Servizio Aereo e Soccorso Portuale che precisava come anche per gli elisoccorritori, al pari dei piloti e tecnici di bordo, era consentito l’utilizzo degli occhiali da vista personali indossabili con il casco da volo e confermava la sussistenza a carico EL ricorrente ELl’obbligo di rispettare le disposizioni con particolare riferimento a quelle impartite dal Dirigente ELl’Ufficio per il Soccorso Pubblico.
9. Il procedimento disciplinare veniva, pertanto, concluso con l’irrogazione ELla gravata sanzione disciplinare ELla multa di importo pari a un’ora di retribuzione.
10. Avverso tale determinazione è insorta con un unico, articolato, motivo parte ricorrente che ha dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione.
10.1. Sostiene il ricorrente che il provvedimento disciplinare si rivelerebbe illegittimo in quanto fondato su un’erronea interpretazione ELla normativa in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI) e su un travisamento ELla situazione concreta.
Ciò in quanto la normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e direttive interne) impone l’utilizzo obbligatorio degli “ occhiali di sicurezza ” (DPI specifici con montatura ed elastico) per il personale operativo affetto da deficit visivo quando svolge attività diverse dalla mera conduzione EL mezzo di soccorso.
Infatti, per il personale di volo (piloti, tecnici ed elisoccorritori), l’uso di semplici occhiali da vista personali è consentito esclusivamente durante l’attività a bordo ELl’elicottero; invece, nelle operazioni “ fuori bordo ” o a terra, l’uso degli occhiali di sicurezza costituirebbe obbligo espresso e non derogabile.
Pertanto, l’amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, anche per attività operative a terra, l’utilizzo di occhiali da vista personali indossati con il casco di volo, attribuendo a quest’ultimo una funzione protettiva che, secondo il ricorrente, non possiederebbe al di fuori EL contesto di volo.
L’interpretazione fornita dall’amministrazione si porrebbe in contrasto con la disciplina interna e con i principi in materia di sicurezza sul lavoro, che non consentirebbero soluzioni “ atipiche ” o equivalenti rispetto ai DPI espressamente previsti.
Alla luce EL sopra descritto contesto nel quale non era garantito al personale di operare in condizioni di sicurezza, assume il ricorrente di aver operato, in qualità di Capo equipaggio e preposto alla sicurezza, in coerenza con l’obbligo sul medesimo gravante di impedire lo svolgimento di attività in condizioni non conformi alle norme antinfortunistiche, anche al fine di evitare responsabilità civili e penali in caso di infortunio.
Conclusivamente, il rifiuto di eseguire l’ordine non costituiva insubordinazione, bensì legittimo esercizio EL dovere di tutela ELla sicurezza EL personale.
In conclusione, il ricorrente chiede l’annullamento ELla sanzione disciplinare, ritenendo legittimo il proprio rifiuto in quanto volto a evitare l’esecuzione di un ordine ritenuto manifestamente illegittimo sotto il profilo ELla sicurezza sul lavoro.
11. Si costituiva in giudizio il Ministero ELl’Interno, Dipartimento dei IG EL FU instando per la reiezione EL gravame.
12. L’istanza cautelare formulata dal ricorrente veniva rigettata con Ordinanza n° 274 EL 24.11.2023.
13. In vista ELl’udienza di merito le parti depositavano documenti, memorie e repliche.
14. La causa veniva, infine, trattenuta in decisione all’udienza EL 18 febbraio 2026.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Parte ricorrente assume l’illegittimità EL provvedimento e, per converso, la legittimità EL rifiuto frapposto all’ordine ricevuto dal Dirigente ELl’Ufficio per il Soccorso Pubblico, in ragione EL fatto che la richiesta d’intervento avrebbe imposto di operare in assenza ELle necessarie condizioni di sicurezza.
In particolare, la criticità rappresentata dal ricorrente sarebbe legata alla mancata fornitura da parte ELl’Amministrazione degli occhiali di sicurezza e al fatto che tale mancata dotazione avrebbe esposto l’equipaggio ad una situazione di pericolo per la propria incolumità.
1.2. Il Collegio non condivide l’argomentare EL ricorrente.
1.2.1. Va premesso, in via generale, che il dipendente pubblico può legittimamente rifiutare l’esecuzione di un ordine gerarchico soltanto ove esso sia manifestamente illegittimo ovvero integri la commissione di un illecito, non essendo invece consentita una valutazione discrezionale circa l’opportunità o la maggiore o minore adeguatezza organizzativa ELla disposizione ricevuta.
1.2.2. Nel caso di specie, tale presupposto non ricorre.
Assume, infatti, portata dirimente il contenuto ELla nota ELla Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo prot. n. -OMISSIS-, citata dallo stesso ricorrente, che precisa che, nelle more ELl’acquisizione dei prescritti occhiali di sicurezza, trova applicazione la circolare n. 8817 EL 28.6.2013, la quale espressamente consente “ la conduzione degli aeromobili e l’assistenza tecnica a bordo, anche nell’ambito ELle missioni di soccorso, con l’utilizzo di occhiali correttivi da vista personali indossabili con il casco da volo ”, precisando che “ nel personale di volo è compreso anche il personale elisoccorritore ”.
Le disposizioni richiamate non operano la distinzione, prospettata dal ricorrente, tra attività strettamente svolta a bordo e operazioni fuori bordo, ma si riferiscono all’impiego EL personale di volo nell’ambito ELle missioni di soccorso nel loro complesso, contemplando espressamente una disciplina transitoria finalizzata a garantire la continuità operativa EL servizio.
1.2.3. Le disposizioni interne avevano, pertanto, espressamente previsto la fattispecie nella quale si trovava ad operare l’equipaggio in questione, al momento non ancora provvisto ELle montature oftalmiche per IG EL FU (costituite da montatura, lenti correttive incolori ed elastico per il fissaggio dietro la nuca) di cui alla Direttiva tecnica n. 9219 EL 27 luglio 2012, stabilendo che la continuità ELle attività di soccorso dovesse essere assicurata mediante il temporaneo impiego degli occhiali correttivi personali, unitamente al casco dotato di visiera.
1.3. La particolare attenzione prestata dall’Amministrazione alla fattispecie in esame è, peraltro, testimoniata dal coinvolgimento, nel corso EL procedimento disciplinare, ELl’Ufficio di coordinamento EL servizio aereo e EL soccorso aeroportuale che, con nota prot. n. -OMISSIS-, ha ribadito la correttezza ELle disposizioni emanate sull’argomento, confermando che, con disposizione a carattere transitorio correlata al tempo tecnico strettamente necessario alla fornitura ELl’occhiale correttivo da parte ELla Direzione Regionale agli operatori interessati, anche per gli elisoccorritori, al pari di piloti e tecnici di bordo, era consentito l’utilizzo degli occhiali da vista personali indossabili con il casco da volo.
La medesima Direzione ha, inoltre, chiarito come sia erroneo qualificare l’occhiale da vista quale DPI finalizzato alla protezione degli occhi, essendo tale funzione attribuita alla visiera EL casco da volo; da ciò la precisazione che l’occhiale personale è consentito purché compatibile con il casco stesso, senza che ciò determini un aggravamento EL rischio per chi non necessiti di correzione visiva.
1.4. Alla luce ELle richiamate disposizioni interne —peraltro note al ricorrente, che le ha espressamente richiamate a fondamento EL proprio rifiuto— l’Amministrazione, nell’autorizzare l’esecuzione degli interventi di soccorso mediante l’impiego degli occhiali correttivi personali in via temporanea, aveva previamente valutato tali modalità operative come idonee a garantire condizioni di sicurezza adeguate.
Ne consegue che l’ordine impartito non presentava profili di manifesta illegittimità tali da giustificarne la disapplicazione e che, pertanto, il rifiuto opposto dal ricorrente integra legittimamente l’illecito disciplinare contestato.
Deve, inoltre, escludersi che l’esecuzione ELl’ordine, conforme alle disposizioni organizzative vigenti, potesse esporre il ricorrente a profili di responsabilità personale, atteso che l’operato richiesto si collocava nell’ambito di una disciplina transitoria formalmente adottata dagli organi competenti.
Non sussistono, pertanto, i dedotti vizi di travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione o illogicità manifesta.
2. Conclusivamente, per le suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e, come tale, va respinto.
3. La particolare natura ELla controversia giustifica l’integrale compensazione ELle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge siccome infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, EL decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 EL Regolamento (UE) 2016/679 EL Parlamento europeo e EL Consiglio EL 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o ELla dignità ELla parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento ELle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio EL giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio IS, Presidente FF
Gabriele Serra, Primo Referendario
ER TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER TI | Antonio IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.