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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 6097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6097 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AS, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale IA OR, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le richieste, datate 5 gennaio 2026, depositate nell’interesse di AS IN dal difensore, avv. Paolo Giuseppe Piazza, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14/04/2025, la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo sull’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, avverso la sentenza del Tribunale di Enna emessa in data 14/02/2024 nei confronti di AS IN, in riforma della stessa, dichiarava l’imputato colpevole del reato di ricettazione contestato in concorso e, riconosciuta la attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, oltre che al pagamento delle spese Penale Sent. Sez. 2 Num. 6097 Anno 2026 Presidente: GR RE Relatore: AN RA Data Udienza: 15/01/2026 2 di entrambi i gradi di giudizio, con pena sospesa per il termine di cinque anni alle condizioni di legge. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia, avv. Paolo Giuseppe Piazza, nell’interesse di AS IN, articolando vari motivi. 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 589 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dichiarato la inammissibilità della impugnazione per intervenuta rinuncia alla stessa, come desumibile dal tenore delle conclusioni scritte della Procura Generale, che concludeva, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, per il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza di primo grado. 2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 192, 603, comma 3-bis e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado senza rinnovare la istruttoria dibattimentale con l’esame del teste Canzonieri;
censura vieppiù come manifestamente illogica e apodittica la motivazione nella parte in cui ha ritenuto certa la riconducibilità della scheda telefonica al IN. 2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 712 cod. pen., 546, comma 1, lett. d) ed e) e 125 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine alla richiesta subordinata, avanzata sia dal Procuratore della Repubblica nell’atto di appello che dal difensore nelle conclusioni scritte, di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen., con declaratoria di maturata prescrizione. Insta pertanto per annullamento della sentenza con le conseguenze di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Risulta principio di diritto costantemente affermato quello secondo cui la rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero costituisce atto abdicativo di carattere formale che non ammette equipollenti. Come già condivisibilmente precisato, il pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione può rinunciare al gravame proposto da altro pubblico ministero, ma la rinuncia può essere effettuata con dichiarazione espressa, con le forme e 3 nei termini espressamente stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., vigendo il principio della natura esclusivamente formale dell'atto processuale di rinuncia all'impugnazione (Sez. 2, n. 40433 del 17/09/2003, Landi, Rv. 228437-01; Sez. 3, n. 8005 del 19/06/1997, Sarno, Rv. 209085-01). Ne consegue che la volontà di rinunciare alla impugnazione deve essere, nei termini e con le forme anzidette, espressa in modo chiaro e inequivoco e che non può essere considerato atto di rinuncia all'impugnazione la richiesta del Procuratore generale di conferma della sentenza di assoluzione impugnata da altro pubblico ministero, posto che tale richiesta non può esprimere altro che una valutazione circa il merito della questione sottoposta a giudizio (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493-01; Sez. 6, n. 35267 del 22/06/2021, Crea, Rv. 281984-01; Sez. 2, n. 23404 del 09/02/2017, Moi, Rv. 270311-01; Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, Colonna, Rv. 261144-01; Sez. 1, n. 4512 del 21/01/2011, Buonaiuto, Rv. 249496-01). Nella specie, dunque, non risulta espressa alcuna valida rinuncia all’impugnazione, essendo le conclusioni rassegnate nel senso della verifica delle condizioni di ammissibilità dell’appello. 1.2. Il secondo motivo di ricorso risulta in parte generico ed in parte manifestamente infondato. Al riguardo si osserva che, a norma dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022, la rinnovazione della istruzione dibattimentale in appello è imposta esclusivamente in ipotesi di appello avverso «una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa». Tale regola processuale, per come da ultimo modificata dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio tempus regit actum (Sez. 3, n. 10691 del 10/01/2024, S., Rv. 286089-01; Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490-01). Nella specie, la riforma della sentenza di assoluzione non si fonda su una diversa valutazione della prova dichiarativa ed anzi sul punto la ricostruzione in fatto risulta operata in senso conforme a quella del primo giudice, che ha ritenuto accertato, sulla base delle risultanze processuali, che l’imputato ha utilizzato il cellulare provento di furto il giorno 1 ottobre 2018 (vds. pag. 3 della sentenza di primo grado, laddove si afferma che, «sebbene possa ritenersi accertato che i prevenuti abbiano avuto la materiale disponibilità del telefono di provenienza delittuosa, non può ritenersi sufficientemente provato che costoro fossero consapevoli della provenienza illecita del bene»), registrandosi invece la difformità 4 nel ragionamento inferenziale operato che, pur traendo origine dal medesimo dato fattuale (la disponibilità accertata del bene in capo all’imputato), porta i giudici di appello alla conclusione logica circa la conoscenza della provenienza delittuosa del bene. Di talché il motivo di ricorso risulta anche genericamente formulato laddove assume la illogicità ed apoditticità della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto certa la riconducibilità della scheda telefonica intestata all’odierno imputato, non confrontandosi il ricorrente con la ricostruzione del fatto, conformemente ritenuta, in aderenza alle emergenze istruttorie, dai giudici di entrambi i gradi del merito. D’altro canto, la Corte di appello non si è limitata a sostituire la propria valutazione, in punto di elemento soggettivo del reato, a quella del primo giudice, ma ha confutato specificamente le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, ha dato ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi diversamente valutati. I giudici di appello hanno poi fatto corretta applicazione dei princìpi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di elemento soggettivo del delitto di ricettazione, marcando la differenza con quello della fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen. e rilevando come nella specie, anche ritenendo la facilità di circolazione dei telefoni cellulari, nessun elemento induce a ritenere che l’imputato avesse potuto non ricordare le modalità di acquisto e l’identità del dante causa, specialmente avuto riguardo al ristrettissimo lasso temporale intercorso tra il furto del dispositivo ed il suo utilizzo (vds. pagg.
1-2 della sentenza impugnata). 1.3. Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche del terzo motivo, motivo che si profila vieppiù come generico in quanto non si confronta in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Infine, va rilevato come il reato contestato, commesso in data 29/09/2018, non risulta prescritto in quanto la scadenza del relativo termine si avrà solo in data 01/10/2030: come è noto, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella specie, pari a complessivi anni due e giorni due, avuto riguardo alle date di deposito delle sentenze di primo e secondo grado - continua ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati – 5 quale il presente - commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01). 2. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione della natura dei motivi e dei profili di colpa ravvisabili, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RA AN RE GR
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale IA OR, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le richieste, datate 5 gennaio 2026, depositate nell’interesse di AS IN dal difensore, avv. Paolo Giuseppe Piazza, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14/04/2025, la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo sull’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, avverso la sentenza del Tribunale di Enna emessa in data 14/02/2024 nei confronti di AS IN, in riforma della stessa, dichiarava l’imputato colpevole del reato di ricettazione contestato in concorso e, riconosciuta la attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, oltre che al pagamento delle spese Penale Sent. Sez. 2 Num. 6097 Anno 2026 Presidente: GR RE Relatore: AN RA Data Udienza: 15/01/2026 2 di entrambi i gradi di giudizio, con pena sospesa per il termine di cinque anni alle condizioni di legge. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia, avv. Paolo Giuseppe Piazza, nell’interesse di AS IN, articolando vari motivi. 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 589 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dichiarato la inammissibilità della impugnazione per intervenuta rinuncia alla stessa, come desumibile dal tenore delle conclusioni scritte della Procura Generale, che concludeva, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, per il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza di primo grado. 2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 192, 603, comma 3-bis e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado senza rinnovare la istruttoria dibattimentale con l’esame del teste Canzonieri;
censura vieppiù come manifestamente illogica e apodittica la motivazione nella parte in cui ha ritenuto certa la riconducibilità della scheda telefonica al IN. 2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 712 cod. pen., 546, comma 1, lett. d) ed e) e 125 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine alla richiesta subordinata, avanzata sia dal Procuratore della Repubblica nell’atto di appello che dal difensore nelle conclusioni scritte, di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen., con declaratoria di maturata prescrizione. Insta pertanto per annullamento della sentenza con le conseguenze di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Risulta principio di diritto costantemente affermato quello secondo cui la rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero costituisce atto abdicativo di carattere formale che non ammette equipollenti. Come già condivisibilmente precisato, il pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione può rinunciare al gravame proposto da altro pubblico ministero, ma la rinuncia può essere effettuata con dichiarazione espressa, con le forme e 3 nei termini espressamente stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., vigendo il principio della natura esclusivamente formale dell'atto processuale di rinuncia all'impugnazione (Sez. 2, n. 40433 del 17/09/2003, Landi, Rv. 228437-01; Sez. 3, n. 8005 del 19/06/1997, Sarno, Rv. 209085-01). Ne consegue che la volontà di rinunciare alla impugnazione deve essere, nei termini e con le forme anzidette, espressa in modo chiaro e inequivoco e che non può essere considerato atto di rinuncia all'impugnazione la richiesta del Procuratore generale di conferma della sentenza di assoluzione impugnata da altro pubblico ministero, posto che tale richiesta non può esprimere altro che una valutazione circa il merito della questione sottoposta a giudizio (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493-01; Sez. 6, n. 35267 del 22/06/2021, Crea, Rv. 281984-01; Sez. 2, n. 23404 del 09/02/2017, Moi, Rv. 270311-01; Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, Colonna, Rv. 261144-01; Sez. 1, n. 4512 del 21/01/2011, Buonaiuto, Rv. 249496-01). Nella specie, dunque, non risulta espressa alcuna valida rinuncia all’impugnazione, essendo le conclusioni rassegnate nel senso della verifica delle condizioni di ammissibilità dell’appello. 1.2. Il secondo motivo di ricorso risulta in parte generico ed in parte manifestamente infondato. Al riguardo si osserva che, a norma dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022, la rinnovazione della istruzione dibattimentale in appello è imposta esclusivamente in ipotesi di appello avverso «una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa». Tale regola processuale, per come da ultimo modificata dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio tempus regit actum (Sez. 3, n. 10691 del 10/01/2024, S., Rv. 286089-01; Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490-01). Nella specie, la riforma della sentenza di assoluzione non si fonda su una diversa valutazione della prova dichiarativa ed anzi sul punto la ricostruzione in fatto risulta operata in senso conforme a quella del primo giudice, che ha ritenuto accertato, sulla base delle risultanze processuali, che l’imputato ha utilizzato il cellulare provento di furto il giorno 1 ottobre 2018 (vds. pag. 3 della sentenza di primo grado, laddove si afferma che, «sebbene possa ritenersi accertato che i prevenuti abbiano avuto la materiale disponibilità del telefono di provenienza delittuosa, non può ritenersi sufficientemente provato che costoro fossero consapevoli della provenienza illecita del bene»), registrandosi invece la difformità 4 nel ragionamento inferenziale operato che, pur traendo origine dal medesimo dato fattuale (la disponibilità accertata del bene in capo all’imputato), porta i giudici di appello alla conclusione logica circa la conoscenza della provenienza delittuosa del bene. Di talché il motivo di ricorso risulta anche genericamente formulato laddove assume la illogicità ed apoditticità della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto certa la riconducibilità della scheda telefonica intestata all’odierno imputato, non confrontandosi il ricorrente con la ricostruzione del fatto, conformemente ritenuta, in aderenza alle emergenze istruttorie, dai giudici di entrambi i gradi del merito. D’altro canto, la Corte di appello non si è limitata a sostituire la propria valutazione, in punto di elemento soggettivo del reato, a quella del primo giudice, ma ha confutato specificamente le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, ha dato ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi diversamente valutati. I giudici di appello hanno poi fatto corretta applicazione dei princìpi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di elemento soggettivo del delitto di ricettazione, marcando la differenza con quello della fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen. e rilevando come nella specie, anche ritenendo la facilità di circolazione dei telefoni cellulari, nessun elemento induce a ritenere che l’imputato avesse potuto non ricordare le modalità di acquisto e l’identità del dante causa, specialmente avuto riguardo al ristrettissimo lasso temporale intercorso tra il furto del dispositivo ed il suo utilizzo (vds. pagg.
1-2 della sentenza impugnata). 1.3. Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche del terzo motivo, motivo che si profila vieppiù come generico in quanto non si confronta in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Infine, va rilevato come il reato contestato, commesso in data 29/09/2018, non risulta prescritto in quanto la scadenza del relativo termine si avrà solo in data 01/10/2030: come è noto, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella specie, pari a complessivi anni due e giorni due, avuto riguardo alle date di deposito delle sentenze di primo e secondo grado - continua ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati – 5 quale il presente - commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01). 2. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione della natura dei motivi e dei profili di colpa ravvisabili, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RA AN RE GR