Sentenza 10 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/12/2002, n. 17563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17563 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA1 75 63 / 02 IN NOME DE POPO DITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G. N. 5085/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 1213ляез Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 23/05/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: EU SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 39, presso 10 studio dell'avvocato PETRACCA NICOLA & SICILIANO ROSARIO, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO CANESSA, MARINA ERCOLI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CAFFE LA TORRE SRL, in persona del legale ⠀ rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio! in ROMA VIA CELIMONTANA 38, dell'avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e difeso2002 2350 dagli avvocati GIUSEPPE CHIDICHIMO, SIMONE ZANI, -1- giusta delega in atti;
controricorrente :avverso la sentenza n. 533/99 del Tribunale di -FIRENZE, depositata il 15/12/99 R.G.N. 332/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato PANARITI per delega CHIDICHIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso._ -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 23 dicembre 1998 il Pretore di Firenze, riconoscendo l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato (con mansioni di cuoca) intercorso fra RA ZE e la CAFFE' LA TORRE S.r.l., condannò la società al pagamento della somma di lire 29.052.283 per differenze retributive. Il Pretore aveva ritenuto che le testimonianze ed il per rendere l'interrogatorio) erano prova del tempo di inizio del rapporto di"Know comportamento della resistente (costituitasi tardivamente e non comparsa la lavoro, delle modalità del relativo svolgimento, della retribuzione path della successiva imposizione datorile d'un contratto part-time, e della giusta causa del conseguente recesso della lavoratrice. Con sentenza del 15 dicembre 1999 il Tribunale di Firenze, in accoglimento dell'appello della società, ridusse a lire 1.854.844 la somma spettante alla lavoratrice. Determinante, nella logica della decisione, è il fatto che l'asserito contratto individuale per una retribuzione mensile di lire 2.500.000 non era stato provato. Poiché l'onere di questa prova incombeva sul lavoratore, la tardiva costituzione della società era irrilevante. E la società non aveva minimamente ammesso il fatto, avendo eccepito espressamente che “la ZE ha sempre percepito una retribuzione pari (anzi superiore) alla paga sindacalmente dovuta”; e questa eccezione conservava il suo valore pur nella tardiva costituzione della resistente;
e sulla retribuzione percepita nulla avevano riferito i testi. 3 La ricorrente aveva diritto solo alla somma accertata in base all'elaborazione contabile effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni erano accettabili in quanto immuni da vizi logici. Per la cassazione di questa sentenza ricorre RA ZE, percorrendo le linee di quattro motivi;
la CAFFE' LA TORRE S.r.l. resiste con controricorso. Motivi della decisione Reces Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., la ricorrente sostiene che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'attore deve fornire prova dei fatti che costituiscono la causa petendi solo ove vi sia espressa specifica contestazione da parte del convenuto. E nel caso in esame, ove l'assunto di aver percepito per i primi sette mesi la retribuzione mensile di lire 2.500.000 costituiva la causa petendi non contestata dalla società (che si era limitata ad affermare di aver retribuito regolarmente, ed in misura anche superiore, la lavoratrice), la ricorrente non aveva l'onere di provare il fatto. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2697 cod. civ., la ricorrente sostiene che la retribuzione mensile di lire 2.500.000 per i primi sette mesi, essendo stata espressamente riconosciuta dalla resistente con l'atto d'appello (ed in particolare con la subordinata richiesta che si riferiva ai conteggi della consulenza tecnica d'ufficio), costituiva l'oggetto di confessione stragiudiziale. 4 Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che, poiché in primo grado la resistente nulla aveva dedotto in ordine alla retribuzione corrisposta per i primi sette mesi, ed in secondo grado aveva riconosciuto (con i dati del proprio prospetto) per questo periodo il pagamento della retribuzione mensile di lire 2.500.000, l'affermazione del Tribunale, per cui la società non avrebbe riconosciuto il fatto, era infondata. Kerses Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 429 cod. proc. civ. e 1219 e 1224 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che, poiché il prospetto del consulente tecnico d'ufficio (cui anche la resistente si era riportata) era fondato sul presupposto della retribuzione mensile di lire 2.500.000 per i primi sette mesi, il Tribunale aveva contraddittoriamente accolto l'appello fondando la decisione sulla consulenza tecnica d'ufficio, e nel contempo aveva ritenuto non provato l'analogo assunto della ricorrente, che aveva sostenuto di aver percepito la retribuzione mensile di lire 2.500.000 per i primi sette mesi. Aggiunge la ricorrente che, per l'art. 429 cod. proc. civ., interessi e rivalutazione sono dovuti solo sulle somme spettanti al lavoratore. Recependo il conteggio, il Tribunale aveva poi applicato interessi e rivalutazione di segno negativo su pretesi indebiti retributivi. Il primo motivo, in cui gli altri in gran parte si risolvono, è fondato. Il contratto di lavoro, e lo stesso consenso che ne è elemento costitutivo, talora espressi con atto scritto o verbale, sono anche inscritti nel comportamento delle parti (per il fatto stesso che questo comportamento ne è strumento 5 interpretativo, ex art. 1362 secondo comma cod. civ.: Cass. 10 agosto 1999 n. 8574): da questo comportamento sono pertanto deducibili. In tal modo, anche la retribuzione dalle parti convenuta è deducibile dal suo costante protratto pagamento nel corso del rapporto di lavoro;
e colui che intenda negare il rilievo probatorio di questo pagamento avrebbe l'onere di provare (ex art. 2697 cod. civ.) i limiti del consenso inscritto nel fatto. duse Nel caso in esame, il Tribunale nega l'esistenza della prova d'un contratto che prevedesse la retribuzione mensile di lire 2.500.000, ciò deducendo dalla contestazione, da parte della resistente, dell'assunto della ricorrente. E' tuttavia da osservare in primo luogo che, anche se è esatto (come il Tribunale afferma) che la tardività della costituzione della resistente non esclude (in astratto) il potenziale rilievo delle sue contestazioni, il Tribunale non indica tuttavia la ragione per cui il concreto elemento da cui intenderebbe dedurre la contestazione formulata dalla resistente (e riportata dalla sentenza: "La ZE ha sempre percepito una retribuzione pari - anzi superiore alla paga sindacalmente dovuta": espressione che è ammissione e - non negazione) sia negazione dell'affermazione formulata dalla ricorrente (di aver ricevuto, dal 1° maggio 1995 al 30 novembre 1995 la retribuzione mensile di lire 2.500.000); questa evidente carenza rende evidentemente illogica la motivazione. Ed il fatto (la contestazione, la cui esistenza non è stata adeguatamente giustificata dal Tribunale) assume rilievo, considerando che, come affermato da questa Corte (Cass. Sez. Un. 23 gennaio 2002 n. 761), 6 l'omessa contestazione d'un fatto costitutivo della domanda esclude il fatto stesso dalla materia della controversia e preclude al giudice l'indagine sulla relativa esistenza (od inesistenza). Nel contempo (ciò è da aggiungere per completezza), ed indipendentemente dal comportamento della resistente, lo stesso Tribunale, recependo "l'elaborazione contabile" del consulente tecnico d'ufficio, ha posto alla base della decisione (come la ricorrente rileva) anche l'iniziale retribuzione mensile di lire 2.500.000, che questa elaborazione dnes conteneva. I predetti elementi sono idonei ad escludere la coerenza logica della conclusione cui il giudicante giunge, relativa alla ritenuta inesistenza della prova della predetta retribuzione. All'esistenza di questa retribuzione è connesso il diritto in controversia. Ed invero, in assenza di riduzione quantitativa o qualitativa della sua prestazione (Cass. 18 novembre 1997 n.11460), il lavoratore, per l'art. 2103 cod. civ., ha diritto a conservare la retribuzione periodicamente percepita. E nel caso in esame, nell'ambito del rapporto svoltosi dal 1° dicembre 1995, questo diritto all'irriducibilità della prestazione assume determinante rilievo. Per tali ragioni il primo motivo del ricorso (nel quale gli altri in gran parte si risolvono) deve essere accolto, con rinvio a contiguo giudice di merito, che applicherà gli indicati principi, nel contempo provvedendo alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità. 7 SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2002. Tieto Cuco Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Ovetro S Depositato in Cancelleria ! Me 100 LC, 2002 OWENGE 8