Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 1
Non è ricorribile per cassazione il decreto con cui viene respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento reiettivo della domanda di affidamento in prova al servizio sociale nelle more della decisione sulla sua impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/1998, n. 4732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4732 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 02.10.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 4732
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 15787/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) SA ER n. il 07.09.1947 avverso ordinanza del 04.03.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibili il ricorso
LA CORTE OSSERVA.
Con ordinanza 4 marzo 1998 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di SA ER diretta ad ottenere la sospensione della esecuzione dell'ordinanza di quel Tribunale datata 24.02.98 che aveva respinto la domanda di affidamento al servizio sociale.
Ha proposto ricorso per cassazione il RO deducendo difetto di motivazione e violazione dell'art. 54 ord. pen.
Il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile perché il provvedimento "de quo" non è impugnabile. L'osservazione del P.G. è esatta. Il provvedimento con il quale viene rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che respinge la domanda di affidamento al servizio sociale, non è soggetto a ricorso per cassazione. Ciò in forza del combinato disposto degli articoli 678 comma 1, e 666 c.p.p.. Al comma 7 di quest'ultimo articolo è espresso il principio secondo cui i provvedimenti, emessi nelle materie indicate, sono ricorribili per cassazione, ma il ricorso non ne sospende l'esecuzione a meno che il Giudice che l'ha emesso non disponga diversamente. Trattasi di una deroga al principio dell'effetto sospensivo dell'impugnazione;
temperata peraltro dalla attribuzione al Giudice che ha adottato il provvedimento della facoltà di disporre diversamente. Tale facoltà non può che esprimersi a sua volta in un provvedimento che si ritiene assumere la forma del decreto e che non è a sua volta suscettibile di impugnazione, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 568 c.p.p. che stabilisce il principio della tassatività delle impugnazioni. Il sistema è chiaro: sono ricorribili per cassazione i provvedimenti riguardanti l'applicazione o meno delle misure alternative alla detenzione;
il ricorso non sospende l'esecuzione dei provvedimenti stessi;
solo eventualmente, ed eccezionalmente, il Giudice che ha emesso il provvedimento può sospenderne, in pendenza del ricorso, l'esecuzione; ma il relativo provvedimento non è a sua volta ricorribile.
Pertanto l'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla cassa delle ammende.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 1998