CASS
Sentenza 4 maggio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 15952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15952 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AJ AD - nato in [...] il [...] C.U.I 05R09NT ER EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte d'appello di L'Aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AF PI che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 aprile 2025 la Corte d'appello di L'Aquila, ha confermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Pescara, ritenuti AD OP e EA ZZ colpevoli dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, di cui all'articolo 73, comma 1, dPR<309 del 1990, contestati al primo ai capi 1), 6), 7) e 8), al secondo al capo 10) dell'imputazione, riconosciute a entrambi le circostanze attenuanti generiche e unificati sotto il vincolo della continuazione i reati contestati al AJ, aveva condannato il AJ alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 16.000 di multa, il ER a quella di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa. 2. AD OP, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a due motivi di seguito Penale Sent. Sez. 3 Num. 15952 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: DA IL Data Udienza: 29/01/2026 enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e) e cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in relazione all'esame di una prova decisiva riguardo il capo 1) dell'imputazione. La Corte, a fronte della specifica e documentata censura dell'appellante fondata sulla prova (comprensiva dei fotogrammi che ritraevano il momento della consegna) che gli involucri in cartone rinvenuti nel casolare ove è stata trovata anche la sostanza stupefacente il 6 maggio 2022, fossero stati consegnati il 2 maggio 2022 presso l'abitazione dell'imputato, giacché contenenti alcuni divani che lo stesso aveva acquistato, mentre non vi era alcuna prova di chi li avesse trasportati nel casolare, costituente una spiegazione alternativa plausibile rispetto alla presenza dei cartoni posti a fondamento della costruzione accusatoria, ha omesso di analizzare le ragioni dell'imputato, ritenendone la colpevolezza solo perché dopo il rinvenimento della sostanza era stato visto recarsi nella medesima zona. L'omessa valutazione di tale elemento decisivo, sia nella sentenza di primo grado che da parte della Corte di merito, che non ha considerato i documenti e fotogrammi prodotti dalla difesa e non si è confrontata con l'ipotesi alternativa, colmando il vuoto motivazionale del primo giudice, determina manifesta illogicità della motivazione censurabile anche in sede di legittimità. 2.2. Col secondo motivo denuncia, i sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la violazione dall'art.81, comma 2, cod.pen., per essere stato calcolato, sulla pena base quale determinata per il più grave reato di cui al capo 1), un aumento per la continuazione, oltre che per i reati contestati negli altri tre capi di imputazione, anche per la detenzione della marijuana sequestrata unitamente alla cocaina il 6 maggio 2022. Si deduce che la detenzione contestuale di più tipi di sostanze stupefacenti integra un unico reato, la cui maggiore gravità può essere valutata ai sensi dell'articolo 133 cod. pen. nella determinazione della pena base ma non può dar luogo a una duplicazione di aumenti a titolo di continuazione. 3. EA ZZ, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con un primo motivo denuncia, i sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., la mancanza e l'illogicità della motivazione per non avere fornito adeguata risposta al primo motivo d'appello col quale si censurava la 2 ricorrenza di un quadro probatorio univoco e sufficientemente robusto in ordine alla sussistenza del fatto ascritto al ricorrente. Si lamenta in primo luogo la mancanza di autonomia della motivazione, essendo stata riportata la sentenza di primo grado (pagine 12 e 13), seguita da poche righe, oltretutto contenenti considerazioni illogiche, senza fornire risposta alle doglianze del ricorrente che aveva evidenziato le equivocità e l'erronea valutazione delle conversazioni intercettate, dalle quali non emergevano dati univoci in ordine al quantitativo di sostanza acquistata (l'espressione contenuta nel progressivo 613 richiamato dai giudici di merito, non implica necessariamente che si trattasse di sostanze stupefacenti, né di due chili droga e neppure che stessero parlando di una cessione recente) e al prezzo della stessa (ugualmente l'espressione "te l'abbiamo data a 35,34", risultando incoerente con i pagamenti in altre conversazioni che al più consentono di raggiungere un totale di 11.500 €, non già 70.000), ricorrendo la tipica ipotesi della cosiddetta "droga parlata", senza che sia stata mai rinvenuta nella disponibilità del ZZ della sostanza stupefacente ovvero materiale per il taglio, la misurazione e il confezionamento. 3.2. Col secondo motivo deduce il vizio di motivazione, con riguardo all'omessa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità. Si deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui sostiene che gli elementi del caso concreto non permettono di riconoscere l'ipotesi di lieve entità, considerato che il peso lordo della sostanza, indicato in due chilogrammi, e così l'elevato numero di dosi commerciali ricavabili, in uno con la acclarata disponibilità di migliaia di euro in denaro contante, sono dati non provati ma dedotti dal contenuto delle intercettazioni, per cui la Corte avrebbe reso una motivazione contraddittoria rispetto alle prove acquisite nel processo. Si ribadisce che il quantitativo e soprattutto il numero di dosi commerciali non è comprovato mentre con riguardo alla acclarata disponibilità di migliaia di euro (11.000), quale valorizzata e, giudici di merito, non si tiene conto del fatto che si tratta di una eir somma c7seeruestrata e restituita in primo grado perché proveniente da lecite attività lavorative, giacché risulta che il ZZ durante il periodo svolgesse un lavoro regolare, e comunque ben distante dalla maggior somma di 70.000 €, della quale non vi è prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso sottoposti dalle difese di AD OP e EA ZZ supera il vaglio di ammissibilità, perché diretti, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in 3 considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). 1.1. In punto di diritto va ricordato, trattandosi di una problematica comune a entrambi i ricorsi - in specie il primo motivo sottoposto dal OP e sia il primo che il secondo motivo dedotto per il ZZ - che eccede dai limiti di cognizione della Corte di eassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (vedi Sez. 3 - , n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01); d'altro canto la cognizione della Corte di Cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01). 1.2. Occorre, inoltre, premettere - basandosi il ricorso del ZZ su una richiesta di nuova valutazione del contenuto EUT e inféfttazini delle conversazioni intercettate - che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis;
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un 4 significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). Inoltre, deve ricordarsi che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020). In questo quadro, deve richiamarsi il costante insegnamento di questa -Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Rv. 271593; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321). 2. Passando all'esame dei singoli ricorsi, deve rilevarsi che il primo motivo di doglianza del OP è inammissibile, perché risulta formulato in termini generici, oltre che manifestamente infondato, pretendendosi da 5 parte della Corte di legittimità una rivalutazione del quadro probatorio al fine di valutare se la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente sia migliore di quella assecondata dalla Corte d'appello. 2.1. Deve ricordarsi che nel caso di "doppia conforme", la sentenza di appello si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis: Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Ne deriva che la tesi difensiva circa l'omessa valutazione nella sentenza di primo grado della produzione documentale effettuata dalla difesa dalla quale risulta la consegna di un divano letto, scomposto in tre diversi scatoloni, presso l'abitazione dell'imputato, trova smentita nella possibilità di lettura congiunta di essa con la sentenza di appello, che ha colmato nella sostanza le lamentate lacune motivazionali, facendosi carico otk di analizzare Mewidritionar:- la specifica questione: dalla lettura della sentenza impugnata (pagine 13 e 14) emerge che la Corte ha analizzato le prove a carico del OP e con motivazione specifica, logica e coerente, ha evidenziato gli elementi a carico dell'imputato che sono diversi ed ulteriori rispetto a quelli che si è preteso di confutare con la produzione difensiva. 2.2. Il ricorrente, come risulta dalle riprese operate dalla p.g., era stato visto recarsi presso il casolare abbandonato/dove sono state rinvenute le sostanze in più occasioni e senza alcuna ragione, in specie, come risulta dalle pagine 4 e 5 della sentenza del Tribunale: il 2 maggio, lo stesso giorno che erano stati scaricati i tre scatoloni a casa del ricorrente, materialmente ricevuti dal AJ (giudicato separatamente per gli stesi fatti), il OP, di notte, si era diretto a piedi verso il casolare abbandonato ricoperto dalla vegetazione;
il 3 maggio, utilizzando l'autovettura di AJ, si era recato presso l'abitazione di altri soggetti, individuati come presunti fornitori, dove aveva consegnato una busta;
6 maggio, effettuata una perquisizione, con esito negativo presso l'abitazione del ricorrente, i carabinieri si erano poi recati presso il casolare abbandonato ove era stato notato il OP e avevano rinvenuto tre chili di marijuana un chilo e mezzo di cocaina oltre ai predetti scatoloni;
il 7 maggio, AJ e OP erano stati notati recarsi presso il casolare abbandonato. 6 2.3. Dunque, il rinvenimento degli scatoloni vuoti provenienti dall'abitazione del ricorrente presso il casolare ove è stato rinvenuto lo stupefacente, costituiva semmair-secondo la valutazione operata dalla Corte di merito, logica e coerente dunque non censurabile in questa seder. un ulteriore dato idoneo a comprovare la disponibilità del medesimo immobile in capo a questbe al AJ, separatamente giudicato. 3. Non merita miglior sorte il secondo motivo del OP col quale censura l'aumento per la continuazione interna al reato di cui al capo 1) operata dai giudici di merito. 3.1. La detenzione di sostanze stupefacenti appartenenti a diverse tabelle dell'allegato al T.U. degli stupefacenti nell'ambito di un medesimo contesto integra diversi reati che possono eventualmente essere unificati dal vincolo della continuazione [cfr. Sez. 6, n. 35637 del 16/04/2003, Rv. 226649 - 01 così massimata: «La detenzione di sostanze stupefacenti di specie diverse, in quanto riconnprese in differenti tabelle, integra due autonome ipotesi di reato tra le quali è possibile ravvisare la continuazione, trattandosi di distinte azioni tipiche a diversa oggettività giuridica, con differente trattamento sanzionatorio, non alternative tra loro ne' inquadrabili in un rapporto di assorbimento tra un "maius" (assorbente) ed un "minus" (assorbito), come potrebbe essere tra trasporto e detenzione o tra importazione e detenzione (nella specie si trattava di detenzione dì cocaina e marijuana)»]. Il principio, tradizionalmente affermato in passato nella giurisprudenza di legittimità, aveva perso significato con la introduzione della legge "Fini-Giovanardi" (dl. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49) che, ate. attraverso la previsione di cui all'art. 73 nrA n d.P.R.309/90, aveva escluso ogni distinzione tra droghe "pesanti" e "leggere", equiparando il trattamento sanzionatorio delle condotte aventi ad oggetto tali sostanze, la distinzione però ha ripreso successivamente vigore in seguito all'intervento della Corte costituzionale, che, con sentenza'r32/14, ha fatto rivivere la sostanziale differenziazione tra sostanze appartenenti a diverse tabelle, prevista dalla legge "Iervolino-Vassalli" che, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, prevedeva un differente trattamento sanzionatorio per le sostanze appartenenti a tabelle diverse. In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alte modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 7 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la necessità di configurare reati distinti, qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse;
ne deriva che il giudice d'appello, in riforma della sentenza di primo grado emessa nella vigenza delle norme dichiarate incostituzionali, può applicare - anche in assenza di impugnazione sul punto - la continuazione tra i predetti reati, irrogando un più favorevole trattamento sanzionatorio. In relazione alla natura dell'oggetto materiale, le previsioni di cui all'art. 73, comm* 1 e 4, d.P.RA09/90, identificano autonomi fatti delittuosi a cui sono correlati trattamenti sanzionatori diversificati che possono dare luogo, a seconda delle evenienze, al concorso materiale, al concorso formale e alla continuazione tra i reati, con effetti diversi sul piano della definizione del trattamento sanzionatorio (Sez. 4 - , Sentenza n. 14193 del 11/03/2021 Ud. Rv. 281015 - 01; Sez. 4, n. 43432 del 07/10/2015, Rv. 264778 - 01). 3.2. Tutto ciò premesso deve pertanto escludersi ta lamentata violazione di legge, la Corte di merito avendo fatto corretta applicazione di siffatti principi, applicando l'aumento per la continuazione interna fra la contestata detenzione di oltre un chilo di cocaina e quella di quasi quattro chili di marijuana rinvenuti nel medesimo luogo e contestualmente sequestrati. 4. I motivi di ricorso sottoposti dalla difesa del ZZ sono inammissibili. 4.1. Il primo motivo col quale si lamenta vizio di motivazione in relazione al primo motivo d'appello, inerente la insufficienza della prova del fatto ascritto, è manifestamente infondato e comunque inammissibile in quanto mira ad una non consentita rivalutazione del dato probatorio. La Corte di merito non omette affatto di confrontarsi col motivo esposto, ma al contrario, alle pagine 10 e 11, ha riesaminato il materiale probatorio ed è pervenuta a conclusioni conformi a quelle del giudice dell'udienza preliminare, semplicemente non condivise dal ricorrente;
oltretutto (si veda a pag. 9 della sentenza impugnata), premesso che la prova della penale responsabilità può anche ricavarsi dal tenore delle intercettazioni telefoniche, confuta adeguatamente, in termini logici e coerenti, la questione della discrasia tra quanto pagato per la fornitura e risultante dalle conversazioni intercettate e il corrispettivo dovuto, evidenziandp che, come è noto, il pagamento può essere effettuato anche in più , per cui il fatto che ne sia stata pagata solo una parte 8 significa che la transazione non sia avvenuta e non abbia avuto ad oggetto il quantitativo che risulta dalle intercettazioni;
inoltre non considera il ricorrente che, in realtà, il caso in esame non riguarda affatto un processo di cd. "droga parlata" in quanto, nell'ambito della medesima indagine, il 2 maggio 2022 è stata effettuata una perquisizione che ha consentito il rinvenimento di quasi due chili di cocaina, oltre a droghe leggere, presso il casolare isolato nella disponibilità del OP. 4.2. Il secondo motivo di ricorso del ZZ, col quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla denegata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità è anch'esso, alla luce dei principi sopraesposti, inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, oltre che teso ad una non consentita rivalutazione del dato probatorio. La Corte d'appello ha motivatamente respinto, con argomentazione logica e coerente, la censura difensiva evidenziando che la meno grave fattispecie di cui all'articolo 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo nell'ipotesi di minima offensività penale della condotta, nel caso in esame certamente esclusa già sulla base della apprezzabile rilevanza del peso lordo complessivo, pari a due chilogrammi, della sostanza detenuta, elemento decisivo in alcun modo investito dalla censura difensiva, che si sofferma sull'ulteriore dato individuato nella comprovata disponibilità di migliaia di euro di denaro, oltretutto pretendendo una inammissibile rivalutazione del dato probatorio, per di più sulla base di dati e atti, quali il dissequestro e la restituzione all'imputato di alcune somme di denaro contante perché frutto di una sua lecita attività lavorativa, non meglio individuati né allegati al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza. 5. I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00 per ciascuno. 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AF PI che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 aprile 2025 la Corte d'appello di L'Aquila, ha confermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Pescara, ritenuti AD OP e EA ZZ colpevoli dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, di cui all'articolo 73, comma 1, dPR<309 del 1990, contestati al primo ai capi 1), 6), 7) e 8), al secondo al capo 10) dell'imputazione, riconosciute a entrambi le circostanze attenuanti generiche e unificati sotto il vincolo della continuazione i reati contestati al AJ, aveva condannato il AJ alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 16.000 di multa, il ER a quella di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa. 2. AD OP, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a due motivi di seguito Penale Sent. Sez. 3 Num. 15952 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: DA IL Data Udienza: 29/01/2026 enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e) e cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in relazione all'esame di una prova decisiva riguardo il capo 1) dell'imputazione. La Corte, a fronte della specifica e documentata censura dell'appellante fondata sulla prova (comprensiva dei fotogrammi che ritraevano il momento della consegna) che gli involucri in cartone rinvenuti nel casolare ove è stata trovata anche la sostanza stupefacente il 6 maggio 2022, fossero stati consegnati il 2 maggio 2022 presso l'abitazione dell'imputato, giacché contenenti alcuni divani che lo stesso aveva acquistato, mentre non vi era alcuna prova di chi li avesse trasportati nel casolare, costituente una spiegazione alternativa plausibile rispetto alla presenza dei cartoni posti a fondamento della costruzione accusatoria, ha omesso di analizzare le ragioni dell'imputato, ritenendone la colpevolezza solo perché dopo il rinvenimento della sostanza era stato visto recarsi nella medesima zona. L'omessa valutazione di tale elemento decisivo, sia nella sentenza di primo grado che da parte della Corte di merito, che non ha considerato i documenti e fotogrammi prodotti dalla difesa e non si è confrontata con l'ipotesi alternativa, colmando il vuoto motivazionale del primo giudice, determina manifesta illogicità della motivazione censurabile anche in sede di legittimità. 2.2. Col secondo motivo denuncia, i sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la violazione dall'art.81, comma 2, cod.pen., per essere stato calcolato, sulla pena base quale determinata per il più grave reato di cui al capo 1), un aumento per la continuazione, oltre che per i reati contestati negli altri tre capi di imputazione, anche per la detenzione della marijuana sequestrata unitamente alla cocaina il 6 maggio 2022. Si deduce che la detenzione contestuale di più tipi di sostanze stupefacenti integra un unico reato, la cui maggiore gravità può essere valutata ai sensi dell'articolo 133 cod. pen. nella determinazione della pena base ma non può dar luogo a una duplicazione di aumenti a titolo di continuazione. 3. EA ZZ, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con un primo motivo denuncia, i sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., la mancanza e l'illogicità della motivazione per non avere fornito adeguata risposta al primo motivo d'appello col quale si censurava la 2 ricorrenza di un quadro probatorio univoco e sufficientemente robusto in ordine alla sussistenza del fatto ascritto al ricorrente. Si lamenta in primo luogo la mancanza di autonomia della motivazione, essendo stata riportata la sentenza di primo grado (pagine 12 e 13), seguita da poche righe, oltretutto contenenti considerazioni illogiche, senza fornire risposta alle doglianze del ricorrente che aveva evidenziato le equivocità e l'erronea valutazione delle conversazioni intercettate, dalle quali non emergevano dati univoci in ordine al quantitativo di sostanza acquistata (l'espressione contenuta nel progressivo 613 richiamato dai giudici di merito, non implica necessariamente che si trattasse di sostanze stupefacenti, né di due chili droga e neppure che stessero parlando di una cessione recente) e al prezzo della stessa (ugualmente l'espressione "te l'abbiamo data a 35,34", risultando incoerente con i pagamenti in altre conversazioni che al più consentono di raggiungere un totale di 11.500 €, non già 70.000), ricorrendo la tipica ipotesi della cosiddetta "droga parlata", senza che sia stata mai rinvenuta nella disponibilità del ZZ della sostanza stupefacente ovvero materiale per il taglio, la misurazione e il confezionamento. 3.2. Col secondo motivo deduce il vizio di motivazione, con riguardo all'omessa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità. Si deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui sostiene che gli elementi del caso concreto non permettono di riconoscere l'ipotesi di lieve entità, considerato che il peso lordo della sostanza, indicato in due chilogrammi, e così l'elevato numero di dosi commerciali ricavabili, in uno con la acclarata disponibilità di migliaia di euro in denaro contante, sono dati non provati ma dedotti dal contenuto delle intercettazioni, per cui la Corte avrebbe reso una motivazione contraddittoria rispetto alle prove acquisite nel processo. Si ribadisce che il quantitativo e soprattutto il numero di dosi commerciali non è comprovato mentre con riguardo alla acclarata disponibilità di migliaia di euro (11.000), quale valorizzata e, giudici di merito, non si tiene conto del fatto che si tratta di una eir somma c7seeruestrata e restituita in primo grado perché proveniente da lecite attività lavorative, giacché risulta che il ZZ durante il periodo svolgesse un lavoro regolare, e comunque ben distante dalla maggior somma di 70.000 €, della quale non vi è prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso sottoposti dalle difese di AD OP e EA ZZ supera il vaglio di ammissibilità, perché diretti, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in 3 considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). 1.1. In punto di diritto va ricordato, trattandosi di una problematica comune a entrambi i ricorsi - in specie il primo motivo sottoposto dal OP e sia il primo che il secondo motivo dedotto per il ZZ - che eccede dai limiti di cognizione della Corte di eassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (vedi Sez. 3 - , n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01); d'altro canto la cognizione della Corte di Cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01). 1.2. Occorre, inoltre, premettere - basandosi il ricorso del ZZ su una richiesta di nuova valutazione del contenuto EUT e inféfttazini delle conversazioni intercettate - che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis;
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un 4 significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). Inoltre, deve ricordarsi che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020). In questo quadro, deve richiamarsi il costante insegnamento di questa -Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Rv. 271593; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321). 2. Passando all'esame dei singoli ricorsi, deve rilevarsi che il primo motivo di doglianza del OP è inammissibile, perché risulta formulato in termini generici, oltre che manifestamente infondato, pretendendosi da 5 parte della Corte di legittimità una rivalutazione del quadro probatorio al fine di valutare se la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente sia migliore di quella assecondata dalla Corte d'appello. 2.1. Deve ricordarsi che nel caso di "doppia conforme", la sentenza di appello si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis: Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Ne deriva che la tesi difensiva circa l'omessa valutazione nella sentenza di primo grado della produzione documentale effettuata dalla difesa dalla quale risulta la consegna di un divano letto, scomposto in tre diversi scatoloni, presso l'abitazione dell'imputato, trova smentita nella possibilità di lettura congiunta di essa con la sentenza di appello, che ha colmato nella sostanza le lamentate lacune motivazionali, facendosi carico otk di analizzare Mewidritionar:- la specifica questione: dalla lettura della sentenza impugnata (pagine 13 e 14) emerge che la Corte ha analizzato le prove a carico del OP e con motivazione specifica, logica e coerente, ha evidenziato gli elementi a carico dell'imputato che sono diversi ed ulteriori rispetto a quelli che si è preteso di confutare con la produzione difensiva. 2.2. Il ricorrente, come risulta dalle riprese operate dalla p.g., era stato visto recarsi presso il casolare abbandonato/dove sono state rinvenute le sostanze in più occasioni e senza alcuna ragione, in specie, come risulta dalle pagine 4 e 5 della sentenza del Tribunale: il 2 maggio, lo stesso giorno che erano stati scaricati i tre scatoloni a casa del ricorrente, materialmente ricevuti dal AJ (giudicato separatamente per gli stesi fatti), il OP, di notte, si era diretto a piedi verso il casolare abbandonato ricoperto dalla vegetazione;
il 3 maggio, utilizzando l'autovettura di AJ, si era recato presso l'abitazione di altri soggetti, individuati come presunti fornitori, dove aveva consegnato una busta;
6 maggio, effettuata una perquisizione, con esito negativo presso l'abitazione del ricorrente, i carabinieri si erano poi recati presso il casolare abbandonato ove era stato notato il OP e avevano rinvenuto tre chili di marijuana un chilo e mezzo di cocaina oltre ai predetti scatoloni;
il 7 maggio, AJ e OP erano stati notati recarsi presso il casolare abbandonato. 6 2.3. Dunque, il rinvenimento degli scatoloni vuoti provenienti dall'abitazione del ricorrente presso il casolare ove è stato rinvenuto lo stupefacente, costituiva semmair-secondo la valutazione operata dalla Corte di merito, logica e coerente dunque non censurabile in questa seder. un ulteriore dato idoneo a comprovare la disponibilità del medesimo immobile in capo a questbe al AJ, separatamente giudicato. 3. Non merita miglior sorte il secondo motivo del OP col quale censura l'aumento per la continuazione interna al reato di cui al capo 1) operata dai giudici di merito. 3.1. La detenzione di sostanze stupefacenti appartenenti a diverse tabelle dell'allegato al T.U. degli stupefacenti nell'ambito di un medesimo contesto integra diversi reati che possono eventualmente essere unificati dal vincolo della continuazione [cfr. Sez. 6, n. 35637 del 16/04/2003, Rv. 226649 - 01 così massimata: «La detenzione di sostanze stupefacenti di specie diverse, in quanto riconnprese in differenti tabelle, integra due autonome ipotesi di reato tra le quali è possibile ravvisare la continuazione, trattandosi di distinte azioni tipiche a diversa oggettività giuridica, con differente trattamento sanzionatorio, non alternative tra loro ne' inquadrabili in un rapporto di assorbimento tra un "maius" (assorbente) ed un "minus" (assorbito), come potrebbe essere tra trasporto e detenzione o tra importazione e detenzione (nella specie si trattava di detenzione dì cocaina e marijuana)»]. Il principio, tradizionalmente affermato in passato nella giurisprudenza di legittimità, aveva perso significato con la introduzione della legge "Fini-Giovanardi" (dl. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49) che, ate. attraverso la previsione di cui all'art. 73 nrA n d.P.R.309/90, aveva escluso ogni distinzione tra droghe "pesanti" e "leggere", equiparando il trattamento sanzionatorio delle condotte aventi ad oggetto tali sostanze, la distinzione però ha ripreso successivamente vigore in seguito all'intervento della Corte costituzionale, che, con sentenza'r32/14, ha fatto rivivere la sostanziale differenziazione tra sostanze appartenenti a diverse tabelle, prevista dalla legge "Iervolino-Vassalli" che, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, prevedeva un differente trattamento sanzionatorio per le sostanze appartenenti a tabelle diverse. In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alte modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 7 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la necessità di configurare reati distinti, qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse;
ne deriva che il giudice d'appello, in riforma della sentenza di primo grado emessa nella vigenza delle norme dichiarate incostituzionali, può applicare - anche in assenza di impugnazione sul punto - la continuazione tra i predetti reati, irrogando un più favorevole trattamento sanzionatorio. In relazione alla natura dell'oggetto materiale, le previsioni di cui all'art. 73, comm* 1 e 4, d.P.RA09/90, identificano autonomi fatti delittuosi a cui sono correlati trattamenti sanzionatori diversificati che possono dare luogo, a seconda delle evenienze, al concorso materiale, al concorso formale e alla continuazione tra i reati, con effetti diversi sul piano della definizione del trattamento sanzionatorio (Sez. 4 - , Sentenza n. 14193 del 11/03/2021 Ud. Rv. 281015 - 01; Sez. 4, n. 43432 del 07/10/2015, Rv. 264778 - 01). 3.2. Tutto ciò premesso deve pertanto escludersi ta lamentata violazione di legge, la Corte di merito avendo fatto corretta applicazione di siffatti principi, applicando l'aumento per la continuazione interna fra la contestata detenzione di oltre un chilo di cocaina e quella di quasi quattro chili di marijuana rinvenuti nel medesimo luogo e contestualmente sequestrati. 4. I motivi di ricorso sottoposti dalla difesa del ZZ sono inammissibili. 4.1. Il primo motivo col quale si lamenta vizio di motivazione in relazione al primo motivo d'appello, inerente la insufficienza della prova del fatto ascritto, è manifestamente infondato e comunque inammissibile in quanto mira ad una non consentita rivalutazione del dato probatorio. La Corte di merito non omette affatto di confrontarsi col motivo esposto, ma al contrario, alle pagine 10 e 11, ha riesaminato il materiale probatorio ed è pervenuta a conclusioni conformi a quelle del giudice dell'udienza preliminare, semplicemente non condivise dal ricorrente;
oltretutto (si veda a pag. 9 della sentenza impugnata), premesso che la prova della penale responsabilità può anche ricavarsi dal tenore delle intercettazioni telefoniche, confuta adeguatamente, in termini logici e coerenti, la questione della discrasia tra quanto pagato per la fornitura e risultante dalle conversazioni intercettate e il corrispettivo dovuto, evidenziandp che, come è noto, il pagamento può essere effettuato anche in più , per cui il fatto che ne sia stata pagata solo una parte 8 significa che la transazione non sia avvenuta e non abbia avuto ad oggetto il quantitativo che risulta dalle intercettazioni;
inoltre non considera il ricorrente che, in realtà, il caso in esame non riguarda affatto un processo di cd. "droga parlata" in quanto, nell'ambito della medesima indagine, il 2 maggio 2022 è stata effettuata una perquisizione che ha consentito il rinvenimento di quasi due chili di cocaina, oltre a droghe leggere, presso il casolare isolato nella disponibilità del OP. 4.2. Il secondo motivo di ricorso del ZZ, col quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla denegata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità è anch'esso, alla luce dei principi sopraesposti, inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, oltre che teso ad una non consentita rivalutazione del dato probatorio. La Corte d'appello ha motivatamente respinto, con argomentazione logica e coerente, la censura difensiva evidenziando che la meno grave fattispecie di cui all'articolo 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo nell'ipotesi di minima offensività penale della condotta, nel caso in esame certamente esclusa già sulla base della apprezzabile rilevanza del peso lordo complessivo, pari a due chilogrammi, della sostanza detenuta, elemento decisivo in alcun modo investito dalla censura difensiva, che si sofferma sull'ulteriore dato individuato nella comprovata disponibilità di migliaia di euro di denaro, oltretutto pretendendo una inammissibile rivalutazione del dato probatorio, per di più sulla base di dati e atti, quali il dissequestro e la restituzione all'imputato di alcune somme di denaro contante perché frutto di una sua lecita attività lavorativa, non meglio individuati né allegati al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza. 5. I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00 per ciascuno. 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2026.