CASS
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2025, n. 38777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38777 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AN GE LB LA R.G.N. 31585/2025 MA IC RO SENTENZA Sul ricorso presentato da: De FR IU, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza del 18/08/2025 del Tribunale del riesame di Agrigento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/08/2025, il Tribunale del riesame di Agrigento rigettava l’istanza di riesame proposta da IU De FR, in qualità di legale rappresentante della associazione sportiva dilettantistica DE.MA., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento il 20/06/2025, disposto in ordine al reato di cui all’articolo 1161 cod. nav. e avente ad oggetto un bene oggetto di concessione demaniale.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale agrigentino l’indagato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Oggetto di doglianza è la mancanza di autonoma motivazione del provvedimento del GIP, sia in relazione al fumus commissi delicti che al periculum in mora. Con il riesame si era evidenziato che il giudice non aveva preso piena cognizione delle risultanze investigative, in quanto il mero richiamo alle annotazioni di polizia giudiziaria è insufficiente a tal fine. Si censura poi la motivazione del provvedimento impugnato laddove evidenzia che il ricorrente non si fosse tempestivamente attivato per segnalare le irregolarità commesse dalla associazione “Lupi di mare”. Il percorso argomentativo del Tribunale del riesame contiene una erronea ricostruzione della vicenda in punto di fatto e soprattutto non da conto di avere analizzato tutte le circostanze dedotte dalla difesa. Neppure condivisibile è la motivazione laddove evidenzia che il rinnovo della concessione demaniale ha riguardato solo il tempo di durata della stessa, senza modificarne l’ambito spaziale. Censura anche, in riferimento al periculum, la motivazione dell’ordinanza laddove ritiene Penale Sent. Sez. 3 Num. 38777 Anno 2025 Presidente: AT VA Relatore: LA LB Data Udienza: 19/11/2025 che l’intenzione palesata di sanare gli abusi costituisca un mero impegno non coercibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Ed infatti, pur deducendosi formalmente un vizio di violazione di legge e segnatamente la violazione dell’obbligo di «autonoma valutazione» di cui all’articolo 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., nonché la mancanza o apparenza della motivazione, la censura è nella sostanza inammissibile in quanto, sotto l’ombrello della violazione di legge e della carenza di motivazione (che astrattamente consentirebbero il ricorso per cassazione), in realtà si lamenta una «insufficienza» di motivazione o addirittura una motivazione «sgradita». A norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della stessa (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (v., ex plurimis, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, Rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, Rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, Rv. 226710).
2. La semplice lettura delle censure difensive restituisce infatti una mera «critica» alle argomentazioni fornite dal Tribunale agrigentino, il quale, in punto di gravità indiziaria, conferma la sussistenza del requisito dell’autonoma valutazione da parte del GIP, il quale ha analiticamente motivato la sua ragionata adesione agli atti di p.g., risoltisi in un semplice accertamento di tipo oggettivo sulla dimensione delle strutture e sulla trasgressione dei limiti quantitativi della concessione demaniale di cui godeva l’indagato. Evidenzia poi, quale elemento rafforzativo dell’esistenza del fumus, l’ampio iato temporale tra l’utilizzo del bene demaniale e la denuncia delle irregolarità (3 anni). Tale motivazione, oltre a non essere «apparente», soddisfa i requisiti minimi di motivazione richiesti dalla giurisprudenza di questa in tema di gravità indiziaria Corte, secondo cui «il giudice, nel valutare il fumus commissi delicti, presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali. (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01), onere cui il Tribunale si è attenuto. Ancora, con riferimento al profilo del difetto di «autonoma valutazione» da cui sarebbe viziato il decreto del Gip, la giurisprudenza (Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Rv. 287827 – 02, in tema di sequestro preventivo;
Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496 - 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274760 - 01) ha ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione che denunci tale vizio è tenuto ad indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate;
ha, inoltre, l’onere di allegare al ricorso non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in 2 sede di legittimità (Sez. 3, n. 100400/2025 cit.; Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, Rv. 274704 - 01). Detti provvedimenti non sono nel caso di specie allegati al ricorso né d’altra parte si discute nel caso di specie di vicenda di una qualche complessità, fondandosi il fumus, come correttamente rilevato dal Tribunale, su un accertamento di tipo oggettivo sulla dimensione delle strutture e la trasgressione ai limiti quantitativi della concessione demaniale in essere. Sul punto, peraltro, non è neppure chiara la prospettazione del ricorrente che, da una parte, sostiene che altro ente, con il quale era stato stipulato un contratto di associazione in partecipazione, aveva realizzato un box abusivo;
dall’altra che, in sede di rinnovo della concessione demaniale, erano stati estesi i metri quadri oggetto di concessione. A tale ultimo riguardo, tuttavia, si allega al ricorso unicamente la richiesta di estensione temporale della validità della concessione fino al 31/12/2033 e la ricevuta telematica di presentazione, che non può certamente legittimare una maggiore occupazione rispetto a quanto previsto dall’atto concessorio. La doglianza è quindi inammissibile in quanto, per un verso, è proposta per motivi non consentiti dalla legge;
per altro verso difetta sia di specificità che di autosufficienza. Analogamente, di tutta evidenza è la natura meramente «contestativa» della doglianza relativa al periculum, che il ricorrente si limita a non condividere. Anche tale censura è quindi inammissibile.
3. Ne consegue che il ricorso proposto nell’interesse del De FR deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto poi conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LB LA VA AT 3
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/08/2025, il Tribunale del riesame di Agrigento rigettava l’istanza di riesame proposta da IU De FR, in qualità di legale rappresentante della associazione sportiva dilettantistica DE.MA., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento il 20/06/2025, disposto in ordine al reato di cui all’articolo 1161 cod. nav. e avente ad oggetto un bene oggetto di concessione demaniale.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale agrigentino l’indagato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Oggetto di doglianza è la mancanza di autonoma motivazione del provvedimento del GIP, sia in relazione al fumus commissi delicti che al periculum in mora. Con il riesame si era evidenziato che il giudice non aveva preso piena cognizione delle risultanze investigative, in quanto il mero richiamo alle annotazioni di polizia giudiziaria è insufficiente a tal fine. Si censura poi la motivazione del provvedimento impugnato laddove evidenzia che il ricorrente non si fosse tempestivamente attivato per segnalare le irregolarità commesse dalla associazione “Lupi di mare”. Il percorso argomentativo del Tribunale del riesame contiene una erronea ricostruzione della vicenda in punto di fatto e soprattutto non da conto di avere analizzato tutte le circostanze dedotte dalla difesa. Neppure condivisibile è la motivazione laddove evidenzia che il rinnovo della concessione demaniale ha riguardato solo il tempo di durata della stessa, senza modificarne l’ambito spaziale. Censura anche, in riferimento al periculum, la motivazione dell’ordinanza laddove ritiene Penale Sent. Sez. 3 Num. 38777 Anno 2025 Presidente: AT VA Relatore: LA LB Data Udienza: 19/11/2025 che l’intenzione palesata di sanare gli abusi costituisca un mero impegno non coercibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Ed infatti, pur deducendosi formalmente un vizio di violazione di legge e segnatamente la violazione dell’obbligo di «autonoma valutazione» di cui all’articolo 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., nonché la mancanza o apparenza della motivazione, la censura è nella sostanza inammissibile in quanto, sotto l’ombrello della violazione di legge e della carenza di motivazione (che astrattamente consentirebbero il ricorso per cassazione), in realtà si lamenta una «insufficienza» di motivazione o addirittura una motivazione «sgradita». A norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della stessa (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (v., ex plurimis, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, Rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, Rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, Rv. 226710).
2. La semplice lettura delle censure difensive restituisce infatti una mera «critica» alle argomentazioni fornite dal Tribunale agrigentino, il quale, in punto di gravità indiziaria, conferma la sussistenza del requisito dell’autonoma valutazione da parte del GIP, il quale ha analiticamente motivato la sua ragionata adesione agli atti di p.g., risoltisi in un semplice accertamento di tipo oggettivo sulla dimensione delle strutture e sulla trasgressione dei limiti quantitativi della concessione demaniale di cui godeva l’indagato. Evidenzia poi, quale elemento rafforzativo dell’esistenza del fumus, l’ampio iato temporale tra l’utilizzo del bene demaniale e la denuncia delle irregolarità (3 anni). Tale motivazione, oltre a non essere «apparente», soddisfa i requisiti minimi di motivazione richiesti dalla giurisprudenza di questa in tema di gravità indiziaria Corte, secondo cui «il giudice, nel valutare il fumus commissi delicti, presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali. (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01), onere cui il Tribunale si è attenuto. Ancora, con riferimento al profilo del difetto di «autonoma valutazione» da cui sarebbe viziato il decreto del Gip, la giurisprudenza (Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Rv. 287827 – 02, in tema di sequestro preventivo;
Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496 - 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274760 - 01) ha ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione che denunci tale vizio è tenuto ad indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate;
ha, inoltre, l’onere di allegare al ricorso non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in 2 sede di legittimità (Sez. 3, n. 100400/2025 cit.; Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, Rv. 274704 - 01). Detti provvedimenti non sono nel caso di specie allegati al ricorso né d’altra parte si discute nel caso di specie di vicenda di una qualche complessità, fondandosi il fumus, come correttamente rilevato dal Tribunale, su un accertamento di tipo oggettivo sulla dimensione delle strutture e la trasgressione ai limiti quantitativi della concessione demaniale in essere. Sul punto, peraltro, non è neppure chiara la prospettazione del ricorrente che, da una parte, sostiene che altro ente, con il quale era stato stipulato un contratto di associazione in partecipazione, aveva realizzato un box abusivo;
dall’altra che, in sede di rinnovo della concessione demaniale, erano stati estesi i metri quadri oggetto di concessione. A tale ultimo riguardo, tuttavia, si allega al ricorso unicamente la richiesta di estensione temporale della validità della concessione fino al 31/12/2033 e la ricevuta telematica di presentazione, che non può certamente legittimare una maggiore occupazione rispetto a quanto previsto dall’atto concessorio. La doglianza è quindi inammissibile in quanto, per un verso, è proposta per motivi non consentiti dalla legge;
per altro verso difetta sia di specificità che di autosufficienza. Analogamente, di tutta evidenza è la natura meramente «contestativa» della doglianza relativa al periculum, che il ricorrente si limita a non condividere. Anche tale censura è quindi inammissibile.
3. Ne consegue che il ricorso proposto nell’interesse del De FR deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto poi conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LB LA VA AT 3