Sentenza 30 gennaio 2001
Massime • 2
L'art.460, comma 5, c.p.p., nel testo introdotto dall'art.37, comma 2, lett.b), della legge 16 dicembre 1999 n.479 - in base al quale, tra l'altro, nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo, il reato è estinto se, entro i termini previsti, l'imputato non commette altri reati - è soggetto, in quanto norma processuale, alla regola del "tempus regit actum". Esso non può, quindi, trovare applicazione con riguardo a decreti penali divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della citata legge n.479/1999.
L'intervenuta prescrizione della pena pecuniaria non è denunciabile davanti al magistrato di sorveglianza, in sede di procedimento di conversione di detta pena per insolvibilità del condannato, trattandosi di questione che, in base al disposto di cui all'art.676 c.p.p., deve ritenersi rientrante nell'esclusiva competenza del giudice dell'esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Decreto penale di condanna, estinzione, riabilitazione, natura sostanzialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 15038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15038 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA Presidente del 30/01/2001
Dott. TORQUATO GEMELLI Consigliere SENTENZA
Dott. EDOARDO FAZZIOLI Consigliere N. 558
Dott. BRUNO ROSSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. UMBERTO GIORDANO Consigliere N. 017165/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA IC n. il 18/01/1957 avverso ORDINANZA del 07/03/2000 GIUD. SORVEGLIANZA di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEMELLI TORQUATO lette le conclusioni del P.G. Dott. GALATI: inammissibilità del ricorso
La multa di lire 160.000 inflitta a AR PA è stata convertita in libertà controllata per la sua insolvibilità.
Ha proposto ricorso il difensore del suddetto censurando la decisione del magistrato di sorveglianza di Bari che non aveva dichiarato prescritta la pena in questione, non ostando una condanna per un delitto della stessa indole in quanto commesso prima dell'inizio del termine di prescrizione di cui all'art. 172 c.p.. Deduce, inoltre, violazione di legge, dovendosi applicare alla fattispecie il disposto dell'art. 461 c.p.p. "come novellato dalla L.479/99", secondo il quale il reato, oggetto di decreto penale di condanna divenuto esecutivo, è estinto se nel termine di cinque anni (se è delitto) l'imputato non commette - è il caso in esame - un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. Chiede annullarsi l'ordinanza impugnata.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In relazione al secondo motivo, va osservato che la modifica legislativa dell'art. 460 co. 5 c.p.p. (è questa la norma di riferimento) non è applicabile al caso in esame, trattandosi di norma processuale intervenuta, in ordine alla quale vige il principio "tempus regit actum"; invero, la legge modificatrice è del 16/12/99 (n. 479), mentre il decreto penale in questione, emesso nei confronti del PA, è divenuto esecutivo il 28/12/88). Comunque, la questione non è di competenza del magistrato di sorveglianza, ma del giudice dell'esecuzione, eventualmente.
Parimenti di competenza del giudice dell'esecuzione (arg. ex art. 676 c.p.p.) è la questione dedotta col primo motivo di ricorso: la pretesa prescrizione della pena, con la commessa problematica, non è di competenza, non conseguendo nella specie alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale. È, quindi, manifestamente infondato censurare in questa sede il mancato accoglimento di una richiesta che esula dalla competenza del magistrato di merito che ha emesso la decisione.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, non sussistendo una situazione di mancanza di colpa, dell'equa somma di lire un milione alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001