Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 15038
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Sentenza 30 gennaio 2001

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L'art.460, comma 5, c.p.p., nel testo introdotto dall'art.37, comma 2, lett.b), della legge 16 dicembre 1999 n.479 - in base al quale, tra l'altro, nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo, il reato è estinto se, entro i termini previsti, l'imputato non commette altri reati - è soggetto, in quanto norma processuale, alla regola del "tempus regit actum". Esso non può, quindi, trovare applicazione con riguardo a decreti penali divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della citata legge n.479/1999.

L'intervenuta prescrizione della pena pecuniaria non è denunciabile davanti al magistrato di sorveglianza, in sede di procedimento di conversione di detta pena per insolvibilità del condannato, trattandosi di questione che, in base al disposto di cui all'art.676 c.p.p., deve ritenersi rientrante nell'esclusiva competenza del giudice dell'esecuzione.

Commentario1

  • 1Decreto penale di condanna, estinzione, riabilitazione, natura sostanzialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 15038
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15038
Data del deposito : 30 gennaio 2001

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