Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2002, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA COR0 17.49 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 7792/99 Cron. 4328 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere - Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere - Ud. 25/10/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S.N.C. AT M.P.M. DI AT & C. in persona del liquidatore pro-tempore; AT PASQUALE, AT AN, AT MA in proprio e n.q.; S.N.C. AT & C "2B", in persona del legale rappresentante pro tempore;
AT AT MA, AT AN inPASQUALE, proprio e n.q.; elettivamente domiciliati in ROMA C.so VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TABACCHI MA, 2001 giusta delega in atti;
4094 ricorrenti -1-
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 71/99 del Tribunale di TREVISO, depositata il 25/01/99 R.G.N. 3555/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato PULLI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con distinti ricorsi, la società in nome collettivo IO PM, di IO e soci, e IO e soci " 2B" nonché i soci illimitatamente responsabili delle società, adivano il pretore di Treviso proponendo opposizione ai decreti ingiuntivi ottenuti dall'Inps a carico delle due società, rispettivamente per l'importo di L. 425.427.643 per la prima società e di L. 56.442.665 per la seconda società, a titolo di contributi evasi e sanzioni, conseguenti all'inquadramento come lavoratori subordinati a domicilio di persone viceversa considerate dai datori di lavoro come prestatori d'opera esterni. Gli opponenti sostenevano che il rapporto di lavoro doveva considerarsi di lavoro autonomo e non subordinato. Con altro ricorso, IO AL, IO IN e IO AR proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emesso dall'Inps avente ad oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative relative alle suddette violazioni contributive. Il pretore, con sentenza del 10 giugno 1998, rigettava i ricorsi, ed il tribunale di Treviso, con sentenza del 12 gennaio 1999, rigettava l'appello proposto contro tale sentenza dai soccombenti. Avverso la decisione del tribunale la snc IO PM e gli altri soggetti dettagliatamente indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, poi illustrato con memoria. L'Inps si è costituito con controricorso. Con il primo motivo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 877 del 1973 e dell'art. 2094 del c.c., deducendo in via preliminare che le società erano state costituite con il preciso intento di avvalersi dell'opera dei soci a domicilio, data la limitata disponibilità dei locali destinati a laboratorio e che dall'istruttoria era risultato che tra la società ed i laboratori esterni 1 veniva trattato di volta in volta il prezzo, che la materia prima veniva fornita direttamente, che non esisteva nessun rapporto di subordinazione con i lavoratori, i quali potevano accettare anche lavori da altre aziende . e che, nonostante ciò, il tribunale, con apodittica motivazione, aveva ritenuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Il motivo è infondato. Trattasi, come emerge dall'esposizione or ora fatta, di critiche all'apprezzamento delle risultanze probatorie fatto il tribunale, di cui il ricorso offre inammissibilmente una diversa lettura, per cui la censura appare non accoglibile, in quanto esula dai compiti di questa Corte la valutazione del materiale probatorio e la critica della valutazione fattane dal tribunale ove non siano dedotti e dimostrati vizi logici e contraddittorietà della motivazione, deduzione e dimostrazione che il ricorso non effettua. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art.8 della legge n. 877 del 1973, facendo presente che, omettendo di motivare in ordine al quantum richiesto dall'Inps, il tribunale si è limitato a ritenere apoditticamente dovute le somme enunciate e pretese. Anche questo motivo non si sottrae alla sanzione di inammissibilità. Infatti, in totale violazione dei principi di autonomia, autosufficienza e di specificità del ricorso per cassazione, i ricorrenti, pur affermando di aver devoluto al tribunale, con uno specifico motivo di appello, il problema della entità delle somme pretese dall'Inps, non specificano affatto i termini e le modalità di tale devoluzione, per cui non mettono in grado questa Corte di apprezzare se il tribunale abbia o meno omesso di decidere e di motivare adeguatamente in ordine ad un motivo di appello. Ne segue che anche la censura in esame deve essere disattesa, con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. 2
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 23235 pariade pari 2065,83 .,oltre a L. 4.000.000/per onorario di avvocato. Roma, 25 ottobre 2001 " Il Presidente Vincenzo Miles Il Cons. est. Du ditulАня не fille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -7 FEB. 2002 oggi, A N E IL CANCELLIERE R E U a Q I A D 0 E O N 3 S 1 , S 3 . O 5 A T L T L R . , O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I T - N S S 1 G N O 1 O E P S A E M I I D G A E A G , E O D O L T E R T T T I S A R N I I L E G L D S E E E R O D 3