Versione
14 novembre 2017
14 novembre 2017
Art. 1. Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della stessa 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 , nonche' per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, nonche' dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresi' il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega e' prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note all' art. 1:
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
- La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24.
- La raccomandazione 2014/135/UE del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza, e' pubblicata nella GUUE n. L 74/65 del 14 marzo 2014 .
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, nonche' dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresi' il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega e' prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note all' art. 1:
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
- La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24.
- La raccomandazione 2014/135/UE del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza, e' pubblicata nella GUUE n. L 74/65 del 14 marzo 2014 .
Commentari • 33
- 1. Comunicato del Presidente del 16 novembre 2022Autorità nazionale anticorruzione · 16 novembre 2022 · 29.666582
[…] L'attuale formulazione dell'articolo 80, comma 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, come modificato dall'art. 372, comma 1, del d.lgs 14/2019, in attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge 155/2017, nel prevedere una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare in caso in cui "l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo", fa salvo quanto prescritto dall'art. 110 del Codice stesso e dall'art. 95 del Codice della crisi d'impresa. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 20
- 1. TAR Genova, sez. I, sentenza 13/10/2025, n. 1113Provvedimento: […] 14.2) Con il PRIMO MOTIVO (dei primi motivi aggiunti) è stata dedotta l'invalidità propria della nota del -OMISSIS-per violazione dell'art. 80, co. 5, lett. b) e 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 95 del D.Lgs. 14/2019 e ss.mm. e ii. attuativo dell'art. 1 della legge 155/2017, nonché dell'art. 94, comma 5, lett. d) e 124 del D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 95 del D.Lgs. n. 14/2019 e 186 bis del R.d. n. 267/1942, nonché per eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste, sviamento di potere ed abuso del diritto.Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- regolarità contributiva·
- autotutela amministrativa·
- art. 80 D.Lgs. 50/2016·
- appalti pubblici·
- art. 95 Codice della crisi d'impresa·
- giurisdizione amministrativa·
- requisiti di partecipazione·
- concordato preventivo·
- esecuzione anticipata