Versione
13 dicembre 2017
13 dicembre 2017
Art. 2. Competenza dello Stato 1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:
a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettivita' locali;
b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
c) componenti stabili del sistema ambientale;
d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettivita' locali degli aventi diritto.
2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformita' dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.
3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:
a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilita' del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
b) essere riservato ai componenti della comunita', salvo diversa decisione dell'ente collettivo.
4. I beni di proprieta' collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettivita' titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facolta' delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 .
5. I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
Note all' art. 2:
La legge 17 aprile 1957, n. 278 , reca: «Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali».
a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettivita' locali;
b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
c) componenti stabili del sistema ambientale;
d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettivita' locali degli aventi diritto.
2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformita' dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.
3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:
a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilita' del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
b) essere riservato ai componenti della comunita', salvo diversa decisione dell'ente collettivo.
4. I beni di proprieta' collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettivita' titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facolta' delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 .
5. I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
Note all' art. 2:
La legge 17 aprile 1957, n. 278 , reca: «Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali».
Commentari • 8
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 4.4749107
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 44
- 1. TAR Latina, sez. I, sentenza 08/10/2022, n. 779Provvedimento: […] Dalla lettura dello Statuto Asbuc si evince che il “Dominio Collettivo Amministrazione Separata dei beni di Uso Civico di Giulianello” , si adegua alla nuova normativa in materia di domini collettivi ( l. 20.11.2017 n° 168) che ha innovato sostanzialmente la natura giuridica dell'ente di gestione, che ha personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria ai sensi dell'art. 1 comma 2 legge 168/2017. Il “ Dominio Collettivo Amministrazione Separata dei beni di Uso di Giulianello” così denominato e così costituito, è uno dei “….comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957 n° 278”, come testualmente richiamato dall'art. 2 comma 4 legge 168/2017.Leggi di più...
- art. 59 l. 69/2009·
- domini collettivi·
- difetto di giurisdizione·
- sentenza Corte di cassazione 4109/2007·
- art. 11 cod. proc. amm.·
- legge 168/2017·
- giurisdizione·
- autonomia statutaria·
- giudice amministrativo·
- giudice ordinario·
- personalità giuridica·
- enti esponenziali delle collettività·
- sentenza Corte costituzionale 77/2007·
- amministrazione separata dei beni di uso civico