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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2026, n. 14471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14471 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città che aveva I,/ condannato AN IO alla pena di anni sette di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 319-321 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14471 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 13/03/2026 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione AN IO, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 319-321 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del pactum sceleris. La Corte di appello, pur riconoscendo che la transazione economica non si è realizzata, non essendo intervenuto il pagamento della somma promessa né il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, ha confermato la sussistenza del reato consumato richiamando la giurisprudenza secondo la quale il reato di perfeziona con la sola promessa. Tuttavia, come evidenziato nell'atto di appello con argomentazione di cui la Corte non ha tenuto conto, nel caso di specie la promessa era del tutto astratta, sia considerazione del contesto, essendo il ricorrente detenuto e con ristrette disponibilità economiche, sia in ragione delle discrasie probatorie in ordine alla serietà dell'accordo. Al più si potrebbe parlare di una ipotesi di tentativo punibile se non persino di una condotta non idonea a cagionare l'evento. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale. La Corte di appello ha del tutto obliterato le contraddizioni rinvenibili nelle dichiarazioni del coimputato DI circa le modalità di consegna del biglietto sottoposto a sequestro su cui erano riportate le indicazioni necessarie all'accredito della somma, ritenendole irrilevanti, laddove, invece, esse attengono al nucleo fondamentale del fatto storico. 2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 323-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante della collaborazione ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La Corte di appello ha escluso la circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. per difetto della necessaria spontaneità e completezza della collaborazione, senza tenere in debito conto che l'imputato si trovava detenuto e non era l'iniziatore dell'accordo e senza considerare eventuali elementi di collaborazione parziale o il fatto che il pactum non sia giunto ad esecuzione. Quanto alla mancata concessione delle generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata, la Corte si è limitata a richiamare il giudizio di bilanciamento già operato in primo grado senza procedere al doveroso riesame che avrebbe consentito di valorizzare dati favorevoli quali, per esempio, il ruolo non apicale del ricorrente e la mancata esecuzione finale del reato 2 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono complessivamente inammissibili. 2. Il primo motivo è generico, oltre che versato sostanzialmente in fatto e volto a sollecitare una rivalutazione dei dati di fatto già apprezzati, con motivazione immune da vizi, dai giudici di merito. Va, preliminarmente, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale "Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione- ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione- ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione" (Sez. Un, n. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246583). Dunque, ai fini della configurabilità del delitto di corruzione è sufficiente che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, restando quindi indifferente che ad essa abbia fatto seguito l'effettivo compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4177 del 27/10/2003, dep.2004, Rv. 227099-01). Si è, in proposito, chiarito, ai fini del discrimine tra reato consumato e tentativo, che il delitto di corruzione può ritenersi consumato quando fra le parti sia stato raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell'atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell'accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumato il delitto di corruzione in atti giudiziari in un caso in cui un avvocato aveva sollecitato l'intervento della polizia, dopo aver già concordato con un giudice di pace il pagamento di una somma di denaro per due sentenze da emettere in procedimenti civili, anche se successivamente per una delle due decisioni si era deciso di rinunciare ad eseguire l'accordo già raggiunto) (Sez. 6, n. 13048 del 25/02/2013, Rv. 255605-01). 3. Tanto premesso, dalle sentenze di merito risulta che l'accordo corruttivo, avente ad oggetto l'introduzione, da parte dell'agente di polizia penitenziaria DI in servizio presso il carcere Ucciardone di Palermo di un numero imprecisato 3 di telefonini da consegnare a IO a fronte della corresponsione della somma di millecinquecento euro, si era concretizzato con la promessa di versamento della somma, della cui concretezza non è da dubitarsi, alla luce delle emergenze probatorie in atti, di cui le sentenze danno conto con motivazione completa e immune da censure. Rileva, innanzitutto, l'intervenuto sequestro, nella disponibilità di IO, del biglietto su cui DI, dopo avere accettato la promessa, aveva annotato il numero riportante l'IBAN della carta PostePay intestata a BA AL, madre della sua compagna. La serietà dell'accordo risulta, inoltre, comprovata, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, dalla circostanza che il coimputato DI, condannato in sede di giudizio abbreviato per altri due episodi corruttivi commessi con modalità sovrapponibili a quelle in esame, aveva già dimostrato, come da lui ammesso, la sua disponibilità a procurare telefoni cellulari ai detenuti, non risultando, di contro, se non dalla mera allegazione dell'odierno ricorrente, l'impossibilità di disporre della somma promessa, il cui importo la Corte di appello ha ritenuto di per sé non esorbitante rispetto alle capacità economiche dell'imputato. Ad ulteriore conforto della serietà dell'accordo, i giudici richiamano quanto emerso dalle intercettazioni circa il fatto che lo stesso IO era aduso a "traffici di cellulari", che si faceva consegnare anche per consegnarli ad altri detenuti. Nessuna seria critica a tali argomentazioni è rinvenibile nelle censure prospettate dal ricorrente, che si limita a reiterare la tesi della irrealizzabilità dell'accordo corruttivo, già motivatamente destituita di fondamento dai giudici di merito. 3. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile per genericità ed è comunque manifestamente infondato. L'assunto secondo cui le contraddizioni emerse dalle dichiarazioni di DI circa le modalità di consegna del biglietto sequestrato a IO rivestirebbero rilievo determinante, risulta destituito di fondamento. Dalle sentenze di merito emerge che DI aveva dapprima dichiarato di avere lasciato il biglietto contenente le istruzioni per il pagamento sul frigorifero, salvo poi confermare, a seguito di contestazione del Pubblico ministero, di averlo consegnato direttamente nelle mani di IO. Entrambi i giudici di merito evidenziano come tale discrasia risulti del tutto ininfluente ai fini della compiuta ricostruzione del fatto, non solo perché immediatamente corretta da DI ma anche perché comunque superata dal dato oggettivo del rinvenimento del biglietto nella cella in cui IO era detenuto. E che il biglietto fosse nella effettiva disponibilità di IO, e non di altri occupanti della cella, risulta confermato tanto 4 dalla deposizione di DI (che ha riconosciuto il biglietto relativamente sia al contenuto quanto alla grafia, comunque verificata tramite comparazione con altre scritture autografe di DI) quanto dalla deposizione del teste DE secondo cui Calalo, propostosi quale fonte confidenziale, verosimilmente per ritorsione
contro
DI che non aveva mantenuto il patto, gli aveva consegnato il 4/04/2020 (ovvero prima della perquisizione del 24/4/2020) quel biglietto di cui DE aveva estratto copia per poi restituire l'originale a IO. I plurimi dati di fatto valorizzati dalle sentenze di merito non sono neppure evocati nell'odierno ricorso, che rimane sul punto silente. 4. Quanto al terzo motivo di ricorso, è generica la doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. i cui presupposti sono stati ritenuti, dai giudici di merito, insussistenti sulla base di argomentazioni con cui il ricorso non si confronta. Va rammentato che la speciale circostanza attenuante in esame può essere riconosciuta in favore di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Premesso che il ricorso si limita a lamentare l'omesso riconoscimento della speciale circostanza attenuante, senza neppure prospettare i dati che si assume essere stati obliterati, va rilevato che la Corte di appello ha correttamente escluso la riconducibilità al concetto di collaborazione rilevate ai sensi dell'art. 323-bis cod. pen. dell'originario contributo offerto da IO alle prime indagini quale "fonte confidenziale", neppure confermato in sede processuale. IO, nel corso del processo, si è infatti limitato a negare ogni responsabilità, come già evidenziato dal primo giudice, che aveva comunque valorizzato l'iniziale contributo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. È, infine, inammissibile la censura relativa all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in quanto prospettata per la prima volta con il ricorso per cassazione, e risultando, comunque, ostativo all'invocato giudizio di prevalenza il disposto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. avuto riguardo alla recidiva reiterata e infraquinquennale contestata e applicata all'odierno ricorrente dai giudici di merito. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, 5 Il Presidente AS consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13/03/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città che aveva I,/ condannato AN IO alla pena di anni sette di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 319-321 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14471 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 13/03/2026 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione AN IO, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 319-321 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del pactum sceleris. La Corte di appello, pur riconoscendo che la transazione economica non si è realizzata, non essendo intervenuto il pagamento della somma promessa né il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, ha confermato la sussistenza del reato consumato richiamando la giurisprudenza secondo la quale il reato di perfeziona con la sola promessa. Tuttavia, come evidenziato nell'atto di appello con argomentazione di cui la Corte non ha tenuto conto, nel caso di specie la promessa era del tutto astratta, sia considerazione del contesto, essendo il ricorrente detenuto e con ristrette disponibilità economiche, sia in ragione delle discrasie probatorie in ordine alla serietà dell'accordo. Al più si potrebbe parlare di una ipotesi di tentativo punibile se non persino di una condotta non idonea a cagionare l'evento. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale. La Corte di appello ha del tutto obliterato le contraddizioni rinvenibili nelle dichiarazioni del coimputato DI circa le modalità di consegna del biglietto sottoposto a sequestro su cui erano riportate le indicazioni necessarie all'accredito della somma, ritenendole irrilevanti, laddove, invece, esse attengono al nucleo fondamentale del fatto storico. 2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 323-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante della collaborazione ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La Corte di appello ha escluso la circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. per difetto della necessaria spontaneità e completezza della collaborazione, senza tenere in debito conto che l'imputato si trovava detenuto e non era l'iniziatore dell'accordo e senza considerare eventuali elementi di collaborazione parziale o il fatto che il pactum non sia giunto ad esecuzione. Quanto alla mancata concessione delle generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata, la Corte si è limitata a richiamare il giudizio di bilanciamento già operato in primo grado senza procedere al doveroso riesame che avrebbe consentito di valorizzare dati favorevoli quali, per esempio, il ruolo non apicale del ricorrente e la mancata esecuzione finale del reato 2 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono complessivamente inammissibili. 2. Il primo motivo è generico, oltre che versato sostanzialmente in fatto e volto a sollecitare una rivalutazione dei dati di fatto già apprezzati, con motivazione immune da vizi, dai giudici di merito. Va, preliminarmente, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale "Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione- ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione- ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione" (Sez. Un, n. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246583). Dunque, ai fini della configurabilità del delitto di corruzione è sufficiente che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, restando quindi indifferente che ad essa abbia fatto seguito l'effettivo compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4177 del 27/10/2003, dep.2004, Rv. 227099-01). Si è, in proposito, chiarito, ai fini del discrimine tra reato consumato e tentativo, che il delitto di corruzione può ritenersi consumato quando fra le parti sia stato raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell'atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell'accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumato il delitto di corruzione in atti giudiziari in un caso in cui un avvocato aveva sollecitato l'intervento della polizia, dopo aver già concordato con un giudice di pace il pagamento di una somma di denaro per due sentenze da emettere in procedimenti civili, anche se successivamente per una delle due decisioni si era deciso di rinunciare ad eseguire l'accordo già raggiunto) (Sez. 6, n. 13048 del 25/02/2013, Rv. 255605-01). 3. Tanto premesso, dalle sentenze di merito risulta che l'accordo corruttivo, avente ad oggetto l'introduzione, da parte dell'agente di polizia penitenziaria DI in servizio presso il carcere Ucciardone di Palermo di un numero imprecisato 3 di telefonini da consegnare a IO a fronte della corresponsione della somma di millecinquecento euro, si era concretizzato con la promessa di versamento della somma, della cui concretezza non è da dubitarsi, alla luce delle emergenze probatorie in atti, di cui le sentenze danno conto con motivazione completa e immune da censure. Rileva, innanzitutto, l'intervenuto sequestro, nella disponibilità di IO, del biglietto su cui DI, dopo avere accettato la promessa, aveva annotato il numero riportante l'IBAN della carta PostePay intestata a BA AL, madre della sua compagna. La serietà dell'accordo risulta, inoltre, comprovata, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, dalla circostanza che il coimputato DI, condannato in sede di giudizio abbreviato per altri due episodi corruttivi commessi con modalità sovrapponibili a quelle in esame, aveva già dimostrato, come da lui ammesso, la sua disponibilità a procurare telefoni cellulari ai detenuti, non risultando, di contro, se non dalla mera allegazione dell'odierno ricorrente, l'impossibilità di disporre della somma promessa, il cui importo la Corte di appello ha ritenuto di per sé non esorbitante rispetto alle capacità economiche dell'imputato. Ad ulteriore conforto della serietà dell'accordo, i giudici richiamano quanto emerso dalle intercettazioni circa il fatto che lo stesso IO era aduso a "traffici di cellulari", che si faceva consegnare anche per consegnarli ad altri detenuti. Nessuna seria critica a tali argomentazioni è rinvenibile nelle censure prospettate dal ricorrente, che si limita a reiterare la tesi della irrealizzabilità dell'accordo corruttivo, già motivatamente destituita di fondamento dai giudici di merito. 3. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile per genericità ed è comunque manifestamente infondato. L'assunto secondo cui le contraddizioni emerse dalle dichiarazioni di DI circa le modalità di consegna del biglietto sequestrato a IO rivestirebbero rilievo determinante, risulta destituito di fondamento. Dalle sentenze di merito emerge che DI aveva dapprima dichiarato di avere lasciato il biglietto contenente le istruzioni per il pagamento sul frigorifero, salvo poi confermare, a seguito di contestazione del Pubblico ministero, di averlo consegnato direttamente nelle mani di IO. Entrambi i giudici di merito evidenziano come tale discrasia risulti del tutto ininfluente ai fini della compiuta ricostruzione del fatto, non solo perché immediatamente corretta da DI ma anche perché comunque superata dal dato oggettivo del rinvenimento del biglietto nella cella in cui IO era detenuto. E che il biglietto fosse nella effettiva disponibilità di IO, e non di altri occupanti della cella, risulta confermato tanto 4 dalla deposizione di DI (che ha riconosciuto il biglietto relativamente sia al contenuto quanto alla grafia, comunque verificata tramite comparazione con altre scritture autografe di DI) quanto dalla deposizione del teste DE secondo cui Calalo, propostosi quale fonte confidenziale, verosimilmente per ritorsione
contro
DI che non aveva mantenuto il patto, gli aveva consegnato il 4/04/2020 (ovvero prima della perquisizione del 24/4/2020) quel biglietto di cui DE aveva estratto copia per poi restituire l'originale a IO. I plurimi dati di fatto valorizzati dalle sentenze di merito non sono neppure evocati nell'odierno ricorso, che rimane sul punto silente. 4. Quanto al terzo motivo di ricorso, è generica la doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. i cui presupposti sono stati ritenuti, dai giudici di merito, insussistenti sulla base di argomentazioni con cui il ricorso non si confronta. Va rammentato che la speciale circostanza attenuante in esame può essere riconosciuta in favore di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Premesso che il ricorso si limita a lamentare l'omesso riconoscimento della speciale circostanza attenuante, senza neppure prospettare i dati che si assume essere stati obliterati, va rilevato che la Corte di appello ha correttamente escluso la riconducibilità al concetto di collaborazione rilevate ai sensi dell'art. 323-bis cod. pen. dell'originario contributo offerto da IO alle prime indagini quale "fonte confidenziale", neppure confermato in sede processuale. IO, nel corso del processo, si è infatti limitato a negare ogni responsabilità, come già evidenziato dal primo giudice, che aveva comunque valorizzato l'iniziale contributo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. È, infine, inammissibile la censura relativa all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in quanto prospettata per la prima volta con il ricorso per cassazione, e risultando, comunque, ostativo all'invocato giudizio di prevalenza il disposto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. avuto riguardo alla recidiva reiterata e infraquinquennale contestata e applicata all'odierno ricorrente dai giudici di merito. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, 5 Il Presidente AS consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13/03/2026