Sentenza 20 luglio 1999
Massime • 1
Il rilascio di cambiali del medesimo importo di altre precedenti, a distanza di due giorni le seconde dalle prime, per un unico rapporto causale tra le stesse parti, può costituire novazione - il cui accertamento è rimesso al giudice del merito - e conseguentemente può privare il creditore dell'azione esecutiva avviata in base alle prime cambiali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7753 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - rel. Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI RG, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DEL VIGNOLA 73, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BATTISTELLI, che lo difende unitamente all'avvocato MARCO DRAGO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 74/96 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 09/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica i udienza del 18/02/99 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito l'Avvocato GOBBI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Ancona, davanti al quale veniva riassunta la causa di opposizione all'esecuzione, iniziata davanti al pretore di Senigallia da AD GI e concernente rilascio di cambiali in favore di AR NA (precisamente, due titoli emessi il 24 novembre 1987 e due titoli emessi con pari importo il 26 novembre 1987, con riferimento a lavori edilizi eseguiti), con sentenza dell'8 giugno 1993 rigettava l'opposizione proposta dal AD. Su gravame di quest'ultimo, la Corte di appello di Ancona con sentenza del 9 febbraio 1996, in riforma della precedente decisione, dichiarava che il AR non aveva il diritto a procedere ad esecuzione forzata contro l'appellante.
Osservava la corte marchigiana che il rilascio delle seconde cambiali a distanza di soli due giorni dalle prime, aveva comportato, anche alla luce del comportamento delle parti, una novazione pura e semplice, aggiungendo che l'unico rapporto causale effettivo, di dare ed avere, relazionato alle cambiali risultava essere quello di cui alla fattura del 23 novembre 1987 n.8 e le cambiali corrispondevano perfettamente al suo importo, sia quelle rilasciate il 24 novembre 1987 sia quelle rilasciate due giorni dopo.
Avverso la stessa sentenza proponeva ricorso per cassazione il AR, affidato a tre motivi: 1) con il primo, denunciando vizio di insufficiente motivazione e violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., deduceva che erroneamente la corte territoriale aveva parlato di "sconto" dei titoli, dal momento che il ricorrente al rilascio delle seconde cambiali aveva versato al AD il relativo importo, 2) con il secondo, denunciando violazione degli art. 1988, 2697, 1230 e 1231 cod.civ., deduceva la stessa corte aveva ritenuto che nel caso si era verificata una novazione, senza che il debitore AD avesse dato la relativa prova, come fatto estintivo;
3) con il terzo, denunciando violazione dell'art. 2729 cod.civ., deduceva che la corte territoriale aveva erroneamente ricavato da meri indizi la volontà di novazione delle parti con il rilascio delle seconde cambiali e prendendo in considerazione soltanto gli elementi di prova a favore del AD.
Quest'ultimo resisteva con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Bisogna premettere che tra le parti sono insorte delle questioni, in seguito a lavori eseguiti dal ricorrente, che hanno dato luogo all'opposizione in sede esecutiva da parte del controricorrente, per la esecuzione iniziata dal primo, in base a titoli cambiari.
Tra le stesse parti si è discusso anche sul fatto se ci furono più rapporti tra le stesse ma i giudici del merito hanno accertato in fatto che l'unico rapporto tra le parti riguarda il rilascio di cambiali, a distanza di due giorni le prime dalle seconde e per lo stesso importo.
Così resta (per l'accertamento in fatto nel punto dei giudici del merito con motivazione congrua e logica non censurabile, in sede di legittimità) delimitato l'ambito del dibattito, in ordine al quale le censure del ricorrente (che, per essere collegate tra loro, possono essere esaminate congiuntamente) non hanno giuridico fondamento.
Osserva la Corte che i giudici del merito hanno, infatti, accertato in fatto, facendo buon governo del materiale probatorio acquisito (costituito dal rilascio di due cambiali prima e due cambiali a distanza di due giorni, poi, e per lo stesso ammontare), che le parti con il loro comportamento (rilascio delle seconde cambiali) intesero porre in essere una novazione oggettiva (art. 1230 cod.civ.). Ancora, il rapporto tra le stesse parti si ridusse, quindi, a un solo credito-debito, peraltro rispondente perfettamente all'ammontare della fattura del 23 novembre 1987 n.8, senza la sopravvivenza di altro credito, in favore del ricorrente, tale da abilitarlo ad agire esecutivamente in danno del controricorrente in base ai primi titoli, estinti ormai per novazione.
I giudici del merito hanno proceduto all'accertamento dei presupposti della indicata novazione (aliquid novi;
animus novandi e causa novandi) con ragionamento adeguatamente motivato (e secondo il loro compito istituzionale), che non è soggetto a sindacato in sede di legittimità (tra le altre, Cass. 8 novembre 1996 n. 9766). Tale accertamento, del resto, per la sua natura assorbente rende prive di valore le altre censure del ricorrente, relative alla pretesa violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. e alla consistenza degli elementi, in base ai quali i giudici del merito hanno accertato la indicata motivazione oggettiva.
Non senza aggiungere che sul punto le stesse censure sono generiche e non sviliscono l'accertamento eseguito dai giudici del merito.
Ora, poiché la motivazione della sentenza impugnata resiste alle censure del ricorrente, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (art. 385 cod.proc.civ.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in lire 125.800, oltre lire 2.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 1999