Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2002, n. 8204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8204 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 2 02. REPUBBLICA ITALIANA 08204 IN NOME DEL POPOLO IT LA CORTE SUPR Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SAGGIO R.G.N. 3809/98 Dott. Antonio Presidente FELICETTI Rel. Consigliere Dott. Francesco 22565 Cron. - Consigliere Dott. Giuseppe IA BERRUTI 1685 DI AMATO Consigliere Rep. Dott. Sergio Ud. 14/02/2002 Dott. IA Rosaria CULTRERA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: € ASS per diritti 6. GIU RUSSOMANNO PELLICCE di DEL MEDICO SERAFINA, in persona IL CANCELLIERE dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso Phi'avvocat NAPOLITANI .... SPINOSO, rappresentata e difesa dall'avvocato LAGANA' DEMETRIO, giusta procura in calce LERIA al ricorso;
ricorrente -
contro
AT IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IPPONIO 14, presso l'avvocato CIERI E., 2002 rappresentato e difeso dall'avvocato ATTINA' ARMANDO, .404 giusta mandato a margine del controricorso;
controricorrente -
contro
NE CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANANIA RENATO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente
contro
AT LA, AT MARIA;
intimate avverso la sentenza della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 16/01/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2002 dal Consigliere Dott. FrancesCO FELICETTI;
udito per il resistente, CI, l'Avvocato Anania, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per 1'improcedibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1 La ditta NO CE di Del Medico Sera- fina, con citazione 15 novembre 1991, conveniva dinanzi al Tribunale di Catanzaro IP UN e CI CA, chiedendone la condanna al pagamento di lire 2 500.000.000, oltre rivalutazione e interessi, per infe- deltà ed eccesso di mandato in relazione ad un arbitra- to riguardante i danni derivati dall'incendio verifica- tosi il 21 febbraio 1991 nell'esercizio di via San Gio- vanni, in Soverato, intercorso con le Compagnie assicu- ratrici. I convenuti si costituivano sollevando eccezioni di rito e chiedendo, nel merito, il rigetto della do- manda e la condanna della parte attrice per responsabi- lità aggravata. Il Tribunale, con sentenza depositata il 25 feb- braio 1993, rigettava tutte le domande, riconducendo la fattispecie alla ipotesi di perizia contrattuale ed escludendo la dolosa preordinazione di errori in danno della ditta assicurata. La ditta NO CE interponeva appello, deducendo che la procedura arbitrale in questione aveva natura di arbitrato irrituale e che i periti convenuti avevano compiuto, nel suo espletamento, manchevolezze nella quantificazione del danno che avevano consentito alle società assicuratrici di formulare nel giudizio per la liquidazione dei danni, ai sensi delle condizio- ni generali di assicurazione, l'eccezione di dolosa esagerazione de l danno, accolta dai giudici, con la conseguente reiezione della domanda. 3 Nel giudizio di appello si costituivano il Cian- flone e gli eredi (IP LA, IP IA e IP Antonio) di IP UN, nel frattempo deceduto, chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 16 gennaio 1997, respingeva il gravame. Avverso tale sentenza la ditta NO CE, con atto notificato il 27 febbraio 1998, proponeva ricorso per cassazione, formulando un unico articolato motivo. Resistevano con controricorso IP Antonio e CI CA, mentre gli altri intimati non hanno controdedotto. Questa Corte, con ordinanza 18 gennaio 2000 avendo rilevato che il ricorso era stato notificato in copia unica a IP Antonio, IP IA e IP LA, eredi di IP UN, disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso nei confron- ti di IP LA e IA, essendosi costituito il solo IP Antonio sanando la nullità della noti- fica nei suoi confronti. La rinnovazione non veniva ef- fettuata, e questa Corte, con la successiva ordinanza 16 febbraio 2001, ordinava alle parti l'integrazione del contraddittorio nei confronti di IP OL e IP IA. L'atto di integrazione del contrad- stato depositato in cancelleria comedittorio non é 4 prescritto dall'art. 371 bis c.p.c. Motivi della decisione 1. Questa Corte, con ordinanza 16 febbraio 2001 notificata il 22 febbraio 2001 all'avv. Demetrio Laganà (presso lo studio dei domiciliatari avv.ti Simona Napo- litani e Antonio Spinoso), procuratore della ditta Rus- somanno pellicce;
all'avv. Renato Attinà (presso lo studio del domiciliatario avv. Eduardo Cieri), procura- tore di IP Antonio;
all'avv. Renato Anania (presso lo studio del domiciliatario avv. Luigi Manzi), procuratore di CI CA ha ordinato alle par- ti l'integrazione del contraddittorio nei confronti di IP LA e IP IA (alle quali il ri- corso non era stato validamente notificato) entro il termine di giorni sessanta dalla notifica dell'ordinanza stessa. L'atto di integrazione del contraddittorio non risulta essere stato depositato in cancelleria, come prescritto dall'art. 371 bis c.p.c. Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spe- se fra le parti.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spe- 5 se fra le parti. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio Francesco Felicetti Гранно завить тит на CORTE SUPREMAD CASSAZ Prima Sadons Civils Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE * - 6 GIU, 2002 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE presso l'Agenzia 109T129,11 CORTE SUPREMA CASSAZIONE versate € 161,77 456T 20,66 delle Entrate di Roma 211 12.1.2012 Si attesta la registrazione 149.77 apposta in calce alla copia autentica serie 4 al n.2215 (art. 278 T.U. n°115 der 30/5/2002) 12,00 806T 7 61.7 1 T O T 6