Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 1
È illegittima la convalida, da parte del g.i.p., del provvedimento del questore che fa divieto a taluno di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, ove tra la notificazione del provvedimento medesimo all'interessato e la convalida del giudice intercorra un giorno soltanto. (Nella specie la notificazione era avvenuta alle ore 18.10 del 25 marzo 2002 e la convalida alle ore 11.56 del giorno successivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 5715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5715 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dai sigg.:
Dott. GIOVANNI D'URSO Presidente
Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere
Dott. UMBERTO GIORDANO Consigliere
Dott. ANGELO VANCHERI Consigliere
Dott. LIVIO PEPINO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GO ND, nato il [...];
avverso l'ORDINANZA 26 marzo 2002 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal consigliere LIVIO PEPINO;
lette le conclusioni del Procuratore generale dott. GIOVANNI PALOMBARINI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
OSSERVA
1. Con provvedimento 16 marzo 2002, emesso ai sensi dell'art. 6 comma 1 legge n. 401/1989 e notificato all'interessato il 25 marzo successivo alle ore 18.10, il Questore di Milano ha disposto, nei confronti di OI ND, il divieto di accedere, in occasione di manifestazioni sportive calcistiche, ai luoghi ove esse si svolgono e alle aree contigue destinate alla sosta, al transito o al trasporto dei partecipanti o degli spettatori di dette competizioni, imponendogli altresì la prescrizione di presentarsi presso la Questura di Milano trenta minuti dopo l'inizio e trenta minuti prima del termine di ogni incontro di calcio disputato dall'Inter in Italia o all'estero (in campionato e nelle coppe nazionali e internazionali). Il divieto e la conseguente prescrizione sono state disposte essendo il OI indagato per essersi reso responsabile, prima dell'incontro di calcio del 21 febbraio tra l'Inter e AEK-Atene, del reato di rissa con tifosi dell'opposta fazione. A seguito di tempestiva richiesta del pubblico ministero, formulata il 26 marzo 2002, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza emessa nella stessa giornata del 26 marzo alle ore 11.56 ha convalidato le prescrizioni anzidette. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso, tramite in difensore, il GO per violazione di legge e difetto assoluto di motivazione. Il ricorrente deduce, in particolare: a) violazione di legge per essere il provvedimento di convalida intervenuto a poche ore dalla richiesta del pubblico ministero e a meno di diciotto ore dalla notifica del provvedimento del questore, così precludendogli la possibilità di esercitare in concreto il diritto di difesa producendo memorie o altri atti;
b) nullità dell'ordinanza per carenza di motivazione essendo la convalida avvenuta apponendo, su un modulo prestampato, una mera formula di stile e, in ogni caso, senza nulla argomentare in ordine alla pericolosità di esso ricorrente.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a seguito dei rilievi di cui alla sentenza 23 maggio 1997 n. 144 della Corte costituzionale, è, sul punto, univoca: "il termine del quale deve poter fruire, per esercitare il proprio diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti, il soggetto al quale sia stato notificato il provvedimento del questore che gli fa divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, non può essere compresso in modo tale da rendere di fatto impossibile o estremamente arduo il detto esercizio. Deve, pertanto, ritenersi insufficiente, al fine summenzionato, il lasso di tempo di un solo giorno che sia intercorso tra la notifica del provvedimento all'interessato e la convalida di esso da parte del giudice, e ciò determina l'illegittimità dello stesso provvedimento di convalida non essendo ragionevolmente esigibile che nell'arco di una giornata un soggetto (normalmente inesperto di diritto), riesca a reperire un difensore, a sottoporgli il caso e ad ottenere la tempestiva redazione di uno scritto defensionale" (così, per tutte, Cass., sez. 1, 6 ottobre - 29 novembre 2000, C., riv. 217294). Detto orientamento realizza un giusto equilibrio tra i principi di rango costituzionale in gioco nella specifica situazione (diritto di difesa, contraddittorio e buon funzionamento della pubblica amministrazione) e va, quindi, condiviso.
Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza, limitatamente alle prescrizioni di cui all'art. 6 comma 2 legge n. 401/1989 (per le quali soltanto è prevista la convalida) senza necessità di esame degli altri motivi.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 FEBBRAIO 2003.