Sentenza 15 dicembre 1999
Massime • 1
L'arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art.383 cod. proc. pen., si risolve nell'esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedimentali propri dell'organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l'arrivo dell'organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all'art. 383 cit., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale. (Fattispecie in cui dal testo del provvedimento impugnato risultava che il proprietario di un negozio si era limitato ad invitare il presunto ladro a fermarsi e attendere l'arrivo della polizia, senza esplicare alcuna forma di coazione; la Corte ha osservato che l'arresto in flagranza da parte del privato richiede un comportamento concludente che esprima l'intento di eseguire l'arresto, quale l'accompagnamento coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia, ovvero l'apprensione mediante esercizio della coazione previa dichiarazione dell'intento di eseguire l'arresto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/1999, n. 4751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4751 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Francesco LISCIOTTO Presidente del 15/12/1999
1. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Vito SAVINO Consigliere N. 4751
3. Dott. Vincenzo ROMIS Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Paolo SEPE Consigliere N. 13851/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal:
procuratore della Repubblica della Pretura Circondariale di Reggio Emilia in procedimento a carico di AA AD nato il [...] a [...], senza fisso dimora;
avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari della Pretura circondariale di Reggio Emilio di data 18 gennaio 1999. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatto dal consigliere Dr. Mauro D. Losapio. Letta la requisitoria scritta del pubblico ministero che conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La Corte rileva.
1. Con il provvedimento in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Reggio Emilia negò la convalida dell'arresto operato nei riguardi di AO AD, sorpreso in flagranza di furto in un negozio di abbigliamento e, quindi, presentatogli per la convalida dell'arresto operato dall'organo di polizia giudiziaria intervenuto sul posto su richiesta del proprietario del negozio.
Dall'ordinanza impugnato si apprende che il giudice si indusse a negare la convalida avendo ritenuto che l'arresto era da ritenersi realizzato dal privato, proprietario del negozio, e non dall'argano di polizia giudiziaria. Attesa la natura dell'addebito, evidenzia quel giudice, non risulterebbero rispettati i parametri normativi che consentono al privato, in via eccezionale, di operare il fermo di persone sorprese nella flagranza di reato.
2. Con il ricorso per cassazione il pubblico ministero, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento ed illogicità, chiede l'annullamento del provvedimento di diniego della convalida.
Secondo il deducente, nel caso di specie l'arresto era stato operato dalla polizia, il privato essendosi limitato ad indicare al pubblico ufficiale intervenuto la persona che egli riteneva autore del furto in suo danno e che, seppure su richiesta del proprietario del negozio, era rimasto nel locale senza alcuna difficoltà, posto che sosteneva di non avere commesso alcunché di illecito. Ben diverso è la fattispecie procedimentale prevista dall'art.383 c.p.p., precisa il deducente, laddove il privato è autorizzato ad operare direttamente l'arresto apprendendo il soggetto ritenuto autore, del reato e sorpreso in flagranza ed operando nei suoi riguardi con gli stessi poteri coattivi spettanti alla polizia giudiziaria.
3. Osserva il Collegio che il ricorso merita accoglimento. Sussiste il vizio di motivazione per illogicità e travisamento del fatto, risultante dal testo stesso del provvedimento impugnato, con consequenziale erronea interpretazione ed applicazione della legge processuale.
4. Va, intanto, evidenziato che il provvedimento impugnato, nel caso di specie, è stato esteso in calce al verbale di udienza per la convalida dell'arresto in flagranza, alle risultanze emerse nel corso della quale la decisione del giudice fa riferimento utilizzandone i dati fattuali come premessa alla decisione di merito. Ne segue che, in siffatto situazione, pur potendosi parlare di due separati atti (verbale di udienza - provvedimento sulla richiesta di convalida), sotto il profilo logico i due atti si integrano e costituiscono un unicum giurisdizionale, il primo esplicando la funzione proprio all'esposizione in fatto, indispensabile ad ogni provvedimento giurisdizionale, sul quale (fatto) è impostato il provvedimento del giudice.
Conseguentemente, nel caso di ricorso per cassazione, la Corte deve prendere in considerazione anche quanto risulta dal verbale esteso avanti il provvedimento, costituendo esso il presupposto in fatto della decisione impugnata.
5. Questo precisato, va rilevato che in effetti il giudice del procedimento della convalida è caduto in evidente travisamento - risultante proprio dal testo del provvedimento impugnato, unica ipotesi in cui è possibile denunziare in sede di legittimità il travisamento del fatto -, posto che, come rileva anche l'ufficio ricorrente, dalle dichiarazioni sia dell'ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto sul posto che da quelle dello stesso arrestato, emerge chiaramente come il proprietario del negozio non realizzò una condotta conforme allo schema di cui all'art. 383 c.p.p., essendosi limitato ad invitare il presunto ladro a fermarsi ed attendere l'arrivo della polizia, senza esplicare sulla sua persona alcuna forma di coazione, quale quella che in ipotesi di arresto in flagranza il soggetto autorizzato dalla legge può, ed anzi deve, operare per realizzare l'apprensione della persona e l'accompagnamento della stessa innanzi al giudice o, nelle altre ipotesi, all'organo di polizia.
In sostanza, l'arresto in flagranza da parte del privato sconta necessariamente un comportamento concludente che esprima l'intento di eseguire l'arresto, quale l'accompagnamento coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia, ovvero l'apprensione mediante esercizio della coazione previa dichiarazione dell'intento di operare l'arresto. Il soggetto che opera in tale modo, sussistendo ogni altro requisito normativo, realizza l'arresto, tanto che egli è tenuto a farne consegna all'organo di polizia, il quale redige un verbale non di arresto ma di presa in consegna dell'arrestato (cioè, del già arrestato) rilasciando copia al soggetto che ha operato in veste di pubblico ufficiale di fatto (art. 383 c.p.p.). L'errore di prospettiva nell'ambito del quale la decisione impugnato è maturata si risolve in errore nell'interpretazione ed applicazione della legge processuale penale (artt. 381 e 383), con ricaduta sul procedimento incidentale di convalida di cui all'art. 391 stesso codice.
6. Ne segue che l'ordinanza impugnata deve essere annullato con rinvio al giudice per le indagini preliminari del tribunale (monocratico) di Reggio Emilia per nuova deliberazione, da adottarsi sulla base del principio di diritto sopra enucleato e che può riassumersi nei seguenti termini: l'arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell'esercizio - di fatto - dei poteri, anche coattivi, e nell'esplicazione delle attività procedimentali, propri all'organo di polizia giudiziaria normalmente facultato all'esercizio di tale potere. Quando, invece, il privato si limita ad invitare il presunto reo, ritenuto sorpreso in flagranza di reato, ad attendere l'adivo dell'organo di polizia giudiziaria, nei frattempo avvertito, senza l'esplicazione di attività di coazione, non si versa nella fattispecie di cui all'art. 383 c.p.p., ma in semplice comportamento di denunzio, consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 623 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia
per nuovo esame al Tribunale di Reggia Emilia, altro giudice per le indagini preliminari, per nuova delibazione.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2000