Sentenza 14 maggio 2010
Massime • 1
Il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è assorbito in quello previsto dall'art. 316 ter cod. pen. anche nel caso in cui, essendo l'erogazione indebitamente percepita inferiore alla soglia indicata nel secondo comma dello stesso art. 316 ter cod. pen., il fatto non assuma rilievo penale (Fattispecie relativa a percezione da parte di cittadino non comunitario di assegno per la nascita di un figlio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2010, n. 35105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35105 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2010 |
Testo completo
35 105 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 14:05 2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - Dott. GIULIANA FERRUA SENTENZA
Consigliere . 795 Dott. ARTURO CARROZZA
Rel. Consigliere- REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO BEVERE
-
- Consigliere - N. 7331/2010 Dott. VITO SCALERA
- Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nei confronti di:
1) HA FETEN N. IL 26/02/1984 * C/
avverso la sentenza n. 4102/2006 GIP TRIBUNALE di VARESE, del 15/03/2007
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE: lette semtite le conclusioni del PG Doit. Eurice Dellhage de te che se il rijedo
Udit i difensor Avv.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 15.3.07, il Gip del tribunale di Varese ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti di Hamazaoui Feten, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ordine ai delitti ex artt. 483 e 640 bis c.p.
Secondo il giudice, la donna, presentatasi all'ufficio postale di Saronno e compilato un modulo in cui affermava la propria cittadinanza italiana, ha contestualmente esibito il proprio documento di identità, attestante la propria cittadinanza straniera Incassando per la nascita della propria figlia, un assegno di € 1000, riservato ai figli dei cittadini italiani o di altro paese dell'Unione Europea, non ha quindi tenuto una condotta concretamente fraudolenta.
Questo e l'altro comportamento, qualificato ex art. 483 c.p., sono stati poi inquadrati dal giudice nell'unica fattispecie ex ar. 316 ter c.p., essendo diretti al conseguimento di un' indebita percezione di somma in danno dello Stato, rientrante nel novero delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale. In tal caso, il reato di falsità ideologica del privato è assorbito nella fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., anche nell'ipotesi in cui il fatto integri una violazione amministrativa. Il giudice ha anche rilevato che dagli atti risulta che la somma percepita dalla donna non supera i limiti,indicati dal secondo comma dell'articolo citato, che determinano la rilevanza penale del fatto Conseguentemente ha concluso con la declaratoria di non luogo a procedere, perché il fatto medesimo non è previsto dalla legge come reato. La procura generale presso la corte di appello di Milano ha presentato ricorso per a) vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza di un elemento di fatto decisivo per la decisione, in quanto
1. manca la prova dell'avvenuta esibizione, da parte della donna, del documento di identità del paese di origine e comunque;
2. manca la prova che la donna era tenuta ad esibire il documento e che questo indicasse la nazionalità della richiedente;
3. manca la prova che l'azione della donna,mediante l'esibizione di questo documento, abbia realizzato un falso grossolano.
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale: la condotta del privato che, al fine di ottenere erogazioni pubbliche, attesta falsamente di avere i requisiti di legge,qualora non si verifichi l'integrazione della fattispecie ex art. 316 ter c.p., per il mancato raggiungimento della soglia quantitativa prevista dal secondo comma dell'articolo medesimo, realizza la fattispecie della norma generale, costituita dall'art. 483 c.p. (o 495) c.p.
Il ricorso non merita accoglimento.
Va ribadito l'orientamento giurisprudenziale che fissa ben precisi limiti al controllo del giudice di legittimità, ex art. 606 co. 1 lett. d)-e) cpp, sulla motivazione della sentenza in esame;
tale controllo non può avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal pubblico ministero, ma solo la riconoscibilità del criterio prognostico, adottato del Gup, alla stregua della valutazione d'assieme degli elementi suddetti. Nel caso in esame il Gup ha effettuato questa valutazione con fedele richiamo alle risultanze "
emerse dalle indagini e poste a fondamento della ricostruzione della condotta dell'imputata e ha posto in chiara luce il criterio prognostico, in base al quale ha ritenuto l'insostenibilità della tesi di accusa dinanzi al giudice. La motivazione è quindi assolutamente non meritevole di censura, in questa sede, tenuto anche conto del rilievo dato dal giudice al consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto commesso dalla UI.(sez. V,n. 39340 del 9.7.09, rv 245153; sez. V, n.6641 del 29.1.09, rv. 243339). La violazione dell'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie, fornite dal richiedente il contributo, ex art. 316 ter c.p., assorbe il reato ex art. 483 c.p., contenendone tutti gli elementi costitutivi e dando luogo a una fattispecie complessa;
assorbimento che si realizza anche quando il sussidio indebitamente percepito,riguardando una somma non superiore alla soglia minima del
B - valore economico dell'erogazione, integri la mera violazione amministrativa, perdendo definitivamente la rilevanza penale.
Il ricorso va quindi rigettato.
PQM
rigetta il ricorso.
Roma, 14.5. 2010
Il consignere estensore Il Presidente
Antonio Bevere Giuliana Ferrua
а
Depositata in Cancelleria
Roma, lì 29 SET..2010
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