Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
Nel delitto di estorsione anche la prospettazione di un non "facere" può integrare l'elemento costitutivo della minaccia. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio al fine di far accertare al giudice di merito se la richiesta di denaro al lavoratore straniero clandestino ed esposto all'espulsione, fosse stata formulata prospettando al medesimo di non attivare la procedura di regolarizzazione in caso di mancato soddisfacimento dell'indebita pretesa).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2013, n. 6119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6119 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 11/12/2013
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1771
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - N. 9287/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AZ N. IL 01/04/1968;
avverso la sentenza n. 3999/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 12/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Carrara Maurizio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12.6.2012 la corte d'appello di Milano, in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio in data 8.4.2011, sull'appello del Pm, condannava MA AW anche per il reato di cui al capo al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5 bis (capo C) per avere dato alloggio a dieci cittadini pakistani clandestini, imponendo loro condizioni gravose e discriminatorie e confermava la condanna già inflitta in primo grado per il reato sub B), per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5, per avere approfittato traendo ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dei dieci cittadini pakistani, per il reato di cui al cit. D.Lgs., art. 22, comma 12, per avere occupato i predetti alle proprie dipendenze, privi del permesso di soggiorno (capo D) e per estorsione (capo E) per avere chiesto somme di denaro a AM AF e ad HM QA, per l'ottenimento del nulla osta per l'ingresso in Italia. Veniva qualificato come truffa e dichiarato non perseguibile per mancanza di querela, l'episodio in danno di AM DI a cui l'imputato aveva chiesto una somma di denaro per effettuare il ricongiungimento familiare.
La corte rideterminava la pena in anni tre e mesi dieci di reclusione ed Euro 550 di multa, disponendo confisca dell'immobile di proprietà dell'imputato a suo tempo sequestrato. I giudici a quibus rilevavano che stando alle annotazioni di polizia giudiziaria, era stato accertato come i lavoratori pakistani vivessero ammassati, in media una ventina di persone, nell'abitazione di proprietà dell'imputato in Tirano, in pochi locali in condizioni igieniche ed edilizie assolutamente precarie: al momento dell'intervento della polizia erano stati contati 19 lavoratori;
risultava che gli stessi avessero in uso solo due bagni, di cui solo uno con caldaietta a gas, ma con balcone privo di ringhiera, l'altro con il solo gabinetto alla turca;
l'edificio aveva problemi strutturali, macchie di umidità, muffa diffusa e polveri alle pareti ed al soffitto. Le camere da letto erano addirittura in parte ricavate nei locali cantina ed erano prive di riscaldamento e talora di brande, altre avevano vetri oscurati da cartone e finestre costituite da teli in plastica assicurati alle imposte. Del resto alla data del 18.9.2008, la casa, proprio perché non possedeva i requisiti di idoneità igienico sanitaria, per mancanza di impianto di riscaldamento e perché vi era diffida all'utilizzo ed all'accesso al terrazzo esterno adiacente il servizio igienico privo di parapetto che evitasse cadute dall'alto, veniva dichiarata inagibile dietro segnalazione dell'ASL al sindaco di Tirano.
Cionondimeno, era risultato che i singoli ospiti dovevano pagare 110 Euro per l'abitazione e 110 euro per il vitto, mensilmente, vitto indicato da molti assolutamente insufficiente a togliere i morsi della fame, anche in ragione del dispendio di energie che era chiesto loro, essendo stati costretti a lavorare quali dipendenti della cooperativa AN CA (che aveva come scopo sociale la fornitura di lavoratori per attività di pulizia, facchinaggio e simili), finanche 14 ore al giorno, talora anche in orario notturno. Le somme che l'imputato incassava per l'affitto oscillavano da 24.000 a 36.000 Euro, laddove la conduttrice soc. AN - a cui l'imputato aveva affittato l'immobile - pagava per il canone Euro 8400 annui e questa realtà segnava in modo netto il profitto illecito dell'imputato. Risultava poi che lo stesso era perfettamente a giorno che i lavoratori pakistani ospitati erano privi del permesso di soggiorno, avendo tra l'altro a taluno chiesto somme per la regolarizzazione, pagando meno gli irregolari (cinque Euro, anziché sei euro l'ora) e risparmiando il costo dei contributi previdenziali. Veniva ritenuto quindi provato che così operando l'imputato non solo ebbe a fornire alloggio ai clandestini per trarne profitto (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5 bis), ma che ebbe a favorire la permanenza dei clandestini nel nostro paese, assumendoli come lavoratori, così incorrendo sia nel reato di cui all'art. 12, comma 5, che nel reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12 (reati sub B e D). Quanto infine al reato di estorsione (capo E), la corte condivideva l'excursus motivazionale del primo giudice, fatta eccezione che per il reato in danno di AM DI, ricondotto alla fattispecie della truffa, non avendo avuto alcun obbligo l'imputato di attivarsi per la ricongiunzione familiare di questi;
ribadiva invece la sussistenza del reato estorsivo in danno di AM AI e ED QAs, poiché era risultata pacifica la consegna del denaro ad opera del primo nelle mani dell'imputato e la richiesta del denaro al secondo, al fine di essere regolarizzati (ricorrendo la loro dichiarazione ed appunti scritti dell'imputato), somme queste indebitamente trattenute o richieste sotto la minaccia di non promuovere la dovuta procedura di regolarizzazione, trattandosi di cittadini irregolari sul nostro territorio, in balia degli eventi.
2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione, pel tramite del suo difensore, il prevenuto con deduzioni sviluppate in quattro motivi di ricorso.
2.1 Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 629 e 640 c.p., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4, comma 10 bis e art. 12, comma 5: in relazione al capo E), la difesa rileva che sarebbe stata ipotizzata una minaccia omissiva, nel senso che l'imputato avrebbe opposto di non attivarsi per la regolarizzazione, se non avesse ricevuto il denaro richiesto. Viene aggiunto che i due cittadini pakistani, presunte parti offese, erano clandestini sul territorio italiano, la loro permanenza era illecita, tanto che poi furono espulsi, ragion per cui contrariamente a quanto assunto dal tribunale, l'imputato non era tenuto in quanto datore di lavoro a regolarizzarli, poiché non esisteva una normativa (se non quella del 2009, solo relativa a colf e badanti) che permettesse detta regolarizzazione. Infatti il capo di imputazione faceva riferimento al pagamento di somma per l'ottenimento di nulla osta per l'ingresso in Italia, finalizzata ad una futura assunzione, secondo le modalità di ingresso previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4, a fini lavorativi. La procedura a cui miravano i due stranieri era quella di ottenere il visto di ingresso, sottacendo che essi erano già in Italia, dipendenti della AN CA, cosicché lo scopo perseguito era palesemente illecito, perché elusivo delle disposizioni del citato art.
4. Se l'imputato avesse dato corso alla richiesta dei due, avrebbe senza dubbio commesso il reato di cui all'art. 12, comma 5, cosicché l'eventuale pretesa del denaro per favorire la permanenza nel nostro stato si configurerebbe come illecito profitto nei termini delineati dall'art. 12 decreto succitato, norma con carattere di specialità rispetto all'art. 629 c.p... La regolarizzazione dei due dipendenti non era un atto dovuto,
ma un atto illecito. Il danno ingiusto prospettato dall'estorsore non può essere la minaccia di omettere l'esecuzione di un'attività illegale nell'interesse della parte offesa. Se mai si dovesse ritenere che i due offesi avessero maturato l'erronea convinzione che ci sarebbe stata la riapertura della regolarizzazione dei clandestini, l'imputato non avrebbe potuto operare la regolarizzazione, con il che si sarebbe profilata una dazione di denaro ottenuta con artifici e raggiri e quindi si delineerebbe il reato di truffa e non quello estorsivo, non perseguibile per difetto di querela.
2.2 Violazione art. 2 c.p., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5 bis, nonché manifesta illogicità della motivazione,
relativamente al reato sub C): il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5 bis è stato introdotto con di 23.5.2008 n. 92,
convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125, successivamente modificato con L. 15 luglio 2009, n. 94; prima dell'introduzione dell'art. 5 bis la condotta di dare alloggio ai clandestini non era oggetto di specifica previsione normativa;
a partire dal 23.5.2008, tale condotta è divenuta reato di natura permanente. Nel caso di specie i controlli della guardia di finanza ebbero inizio nel settembre 2008, ma fecero luce su contratti stipulati negli anni dal 2005 al 2007, quindi al maggio del 2008 i contratti di locazione già erano stati stipulati. Veniva rilevato che la previsione normativa veniva modificata con L. n. 94 del 2009 (art. 1, comma 14) con la specificazione che il reato si ha come perfezionato al momento della stipula del contratto o del suo rinnovo, il che avrebbe escluso il carattere di permanenza. Al momento del dibattimento di primo grado la norma era stata novellata, cosicché ratione temporis l'originaria stipula del contratto di alloggio non integrava più il reato contestato, facendo riferimento la norma al momento della stipula o del rinnovo. Stipula che nel caso di specie era risalente nel tempo e rinnovo che non risulta essere avvenuto, essendo risultato collegato alla loro dipendenza alla AN CA. La sentenza impugnata sarebbe illogica, laddove anche volendo dare per sussistente il reato de quo, ha omesso di considerare che nell'abitazione in questione le condizioni erano identiche sia per lavoratori regolari che per quelli irregolari, il che dimostrava come l'imputato non avesse discriminato i primi dai secondi e che non ebbe a locupletare alcunché dagli irregolari, approfittando degli stessi. Sarebbe poi stato tratto dalla scienza privata la convinzione della inadeguatezza del prezzo per vitto e alloggio.
2.3 Erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5, manifesta illogicità della sentenza con riferimento al reato sub B): la difesa insiste nel rilevare che i lavoratori regolari ed irregolari ricevevano un identico trattamento sotto ogni profilo, non potendosi profilare come indice di discriminazione il solo dato dell'omesso versamento dei contributi previdenziali.
2.4 difetto di motivazione quanto al fatto che nulla sia stato detto in sentenza quanto alla omessa audizione di numerosi testimoni nel giudizio di primo grado e poiché la sentenza d'appello non può esser ritenuta una doppia conforme della prima, essendo intervenuta condanna per un capo di imputazione in più, non può opinarsi nel senso che la motivazione del diniego di escutere in grado di appello detti testimoni si ricavi dall'iter argomentativo delle due sentenze. Inoltre viene lamentata la mancanza di motivazione quanto al reato sub D, avendo fatto generico rinvio la sentenza di secondo grado a quella del tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato solo il primo motivo di ricorso, riguardante il reato di estorsione contestato al capo E), per le ragioni che seguono. La corte ha confermato il giudizio di colpevolezza dell'imputato per il reato di estorsione consumata e tentata a danno rispettivamente di AM AF e di ED QAs, sul presupposto che costoro furono richiesti della consegna di somme di denaro al fine di essere regolarizzati, tanto che il AM versò 6000 Euro nelle mani dell'imputato (come attestato anche da prova documentale in atti) ed il QAs fu richiesto del versamento di 12.000 Euro, al fine di conseguire il nulla osta, avendo prospettato loro l'imputato che senza il pagamento della somma pretesa, egli non si sarebbe attivato per la loro regolarizzazione. La difesa ha rilevato che da parte dell'imputato non venne mai tenuto un comportamento minaccioso a danno dei due cittadini pakistani irregolari menzionati, neppure sotto il profilo della minaccia omissiva, il che porterebbe ad escludere la sussistenza del reato in contestazione. Non solo, ma la difesa ha aggiunto che la condizione dei due menzionati lavoratori era irregolare in Italia e non poteva essere fatta oggetto di regolarizzazione, in quanto all'epoca non era prevista una sanatoria;
non solo, ma i due pakistani per potere essere regolarizzati avrebbero dovuto ottenere, prima di entrare in Italia ed essere avviati al lavoro, il nulla osta per l'ingresso a fini lavorativi, con il che ha ipotizzato che la condotta in contestazione debba ricadere nella previsione dell'art. 640 c.p., così come del resto hanno opinato i secondi giudici del merito, in relazione all'addebito coinvolgente AM DI come parte lesa.
Sul punto deve essere preliminarmente osservato che per costante orientamento di questa corte di legittimità, la minaccia quale elemento costitutivo del reato di estorsione non richiede necessariamente che la coartazione avvenga mediante prospettazione di un male irreparabile, tale da non lasciare al soggetto passivo alcuna libertà di scelta, essendo sufficiente la prospettazione di un male che, in relazione alle circostanze che lo accompagnano, sia tale da fare sorgere nella vittima il timore di un concreto pregiudizio (Sez. 2, 28.11.2007, n. 774, Rv 238904); pregiudizio che può consistere nella prospettazione di non attivare le procedura di regolarizzazione di un lavoratore straniero clandestino, esposto all'espulsione, costretto a vivere nell'anonimato e a fuggire i controlli, procedura che in altre parole consente al lavoratore di emergere, di lavorare alla luce del sole, assumendo diritti e doveri.
Detto ciò e sottolineato che anche la prospettazione di un non facere può profilarsi come la minaccia di un male ingiusto, diventa dirimente il tenore della richiesta formulata dall'imputato ai due lavoratori di somma di denaro finalizzata al conseguimento di un profitto non dovuto, i cui termini non sono stati adeguatamente approfonditi e valutati e che comunque non risultano riferiti nel dettaglio nel discorso giustificativo, cosicché la base conoscitiva si profila insufficiente per dirimere la questione sollevata dalla difesa. È infatti decisivo per valutare la ricaduta della sicuramente indebita pretesa dell'imputato nell'una piuttosto che nell'altra previsione normativa, accertare il tipo di approccio avuto da costui con i due lavoratori: infatti ove l'imputato avesse prospettato di regolarizzare i due dipendenti stranieri solo dietro indebito versamento di denaro, la prospettazione di lasciare insoluto il problema della clandestinità dei due lavoratori potrebbe configurare i termini della minaccia di un concreto pregiudizio a carico degli stessi, e quindi si dovrebbe ritenere che il AM si determinò a pagare stretto nella morsa che strangola colui che non ha alternative. Se invece l'imputato avesse prospettato la necessità di denaro per superare le obiettive difficoltà di una regolarizzazione per coloro che siano già in Italia in condizioni di clandestinità, la dazione della somma di denaro da parte del AM non sarebbe più il frutto di una coartazione, ma di un inganno, nel senso che il clandestino si sarebbe determinato a pagare in perfetta convinzione di dovere pagare la somma per ottenere la regolarizzazione, in complicità con il suo interlocutore. L'approfondimento sui termini dell'interlocuzione avvenuta tra le due parti è mancato, seppure sia decisivo ai fini dell'individuazione della condotta tenuta dall'imputato al momento dell'indebita richiesta di denaro e della conseguente fattispecie di reato integrata, posto che è pacifico che detta richiesta di denaro configurò un'autonoma fattispecie di reato rispetto a quelle previste (e contestate) dal D.Lgs. n. 286 del 1998. Il giudice del rinvio a cui è affidata la puntuale disamina del rapporto intercorso sul punto tra imputato e parti lese dovrà a sua volta qualificare la condotta secondo il criterio suindicato distintivo l'estorsione rispetto alla truffa, valutando - ove si dovesse accedere all'ipotesi del reato meno grave - che l'indebita pretesa dell'imputato dovrà essere soppesata in relazione alla sua entità oggettiva (Euro 6000 e 12.000), ma anche in relazione alla capacità economica del danneggiato che, per quanto costituisca parametro sussidiario di valutazione, deve essere tenuto in conto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (Sez. 4, 8.1.2013, n. 5908, RV 255101). Dovrà poi ovviamente procedere, sempre in ipotesi di rivalutazione del fatto nell'ipotesi meno grave, alla rideterminazione della pena.
Gli agli altri motivi di ricorso sono infondati.
È corretta la valutazione della corte territoriale che, in dissonanza dal giudice di primo grado, ha ritenuto la sussistenza del reato di cui al capo C) (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5 bis). La corte territoriale opportunamente rilevava che era stato accertato che i pachistani irregolari vivevano ammassati in un'unità abitativa inadeguata ad ospitare tante persone (ne furono contate diciannove al momento del controllo della polizia), inadeguata sotto il profilo dei servizi igienici e sotto il profilo strutturale (presentando muffe, macchie di umidità, infissi inadeguati, stanze ricavate in locali cantina), tanto da essere stata dichiarata successivamente inagibile. Nonostante queste condizioni di degrado, era risultato che i pakistani ospitati dovevano versare 110 euro per l'alloggio ogni mese e 110 euro per il vitto, somministrato in misura inadeguata, non foss'altro per reintegrare le energie disperse con il lavoro a cui erano costretti, per 5 euro l'ora, sia alle dipendenze dell'imputato (che li aveva assunti), che presso terzi a cui erano appaltati i lavori. Orbene, la tesi difensiva facente leva sul fatto che il reato in contestazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5 bis) era stato introdotto con
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, poi convertito in L. 15 luglio 2009, n. 94, non poteva essere ravvisato in relazione a rapporti di
"locazione" intercorsi in precedenza, stipulati cioè prima del maggio 2008, quando la norma incriminatrice non esisteva, pena la violazione dell'art. 2 c.p., non ha pregio. Infatti dal tenore dell'art. 12, comma 5 bis si evince che la condotta sanzionata è prima di tutto quella di "dare alloggio" a soggetti stranieri irregolari, poi quella di cedere in locazione un immobile, ovvero quella di rinnovare il contratto di locazione. Orbene seppure la difesa si sia sforzata per accreditare che tra l'imputato ed i singoli irregolari pachistani sia stato stipulato un vero e proprio contratto di locazione, alla cui data di stipula occorrerebbe risalire per poter accertare la ricaduta nella nuova previsione normativa, vien fatto di opporre come nessun contratto risulta esser stato stipulato tra i singoli lavoratori e l'imputato, che invero si limitò a dare loro alloggio giorno per giorno, al fine di trarne un personale vantaggio ed al fine di rendere ancora più precaria la condizione di questi sfortunati soggetti, resi in tale modo molto più assoggettabili. Tale condotta risalente al maggio (per l'entrata in vigore della legge) perdurò fino al settembre 2008, consumandosi giorno dopo giorno e correttamente la corte di secondo grado ravvisò tutti gli estremi del reato in contestazione nei termini di cui si è detto. Va aggiunto che l'assunto difensivo, secondo cui sarebbero stati trattati in modo paritario i lavoratori irregolari, rispetto a quelli irregolari, risulta smentito, come hanno rilevato i giudici del merito, che hanno sottolineato come dal libro giornale e dai contributi testimoniali era emerso che gli irregolari erano pagati Euro cinque l'ora, mentre quelli regolari ricevevano un compenso di sei euro, oltre alle coperture assicurative.
Sul fatto che ricorreva il profilo dell'ingiusto profitto, integrante la condotta prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5, che qualifica l'elemento soggettivo del reato di favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato, la corte ha dato conto delle condizioni di degrado in cui erano tenuti, tali da poter essere accettate solo per effetto della mancanza di ogni forza contrattuale. Anche sul punto la motivazione è priva di mende logiche o giuridiche, non avendo fatto ricorso a scienza privata, bensì alle comuni regole di esperienza, i giudici quando hanno ritenuto che realizzare 2200 Euro dando alloggio in un immobile inagibile, in quel di Tirano, rappresentava un lucro ben al di là delle tariffe di mercato.
Quanto infine alla mancata assunzione dei testimoni indicati nelle liste della difesa ad opera del tribunale, che costituì motivo di appello, la corte territoriale a pag. 7 della sentenza ha implicitamente ribadito il giudizio di superfluità di dette testimonianze, sul presupposto che "il quadro reale delle condizioni in cui si trovava l'alloggio è fornito dalle annotazione di polizia giudiziaria, nelle quali si da atto dell'avvenuto intervento, del numero delle persone alloggiate e delle condizioni igienico sanitarie molto precarie". Il motivo quanto al vizio di motivazione è manifestamente infondato. Parimenti manifestamente infondato è la denuncia di difetto di motivazione in relazione al reato sub D (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22), essendosi limitata la sentenza di seconde cure ad un generico rinvio alla pronuncia del tribunale. Sul punto giova ricordare che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità logico giuridica, con il che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso argomentativo (Sez. 3, 1.12.2011, n. 13926). Quanto al reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22 le due pronunce di merito sono del tutto conformi, cosicché può operare il fenomeno dell'osmosi delle argomentazioni ed è legittimo il rinvio in secondo grado alle motivazioni della prima istanza. A pag. 28 della sentenza di primo grado si diede compiutamente conto che l'imputato scientemente ebbe ad assumere soggetti privi del permesso soggiorno, alcuni dei quali furono vittime delle sue indebite richieste di denaro, proprio in ragione della loro clandestinità. Nessuna carenza è dato apprezzare nel discorso motivazionale sul punto, ragion per cui il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di estorsione ed al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della corte d'appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014