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22 luglio 2012
22 luglio 2012
Art. 10-octies. ((Procedure doganali)) (( 1. L'esportatore, nell'espletare le formalita' richieste per l'esportazione di materiali di armamento presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente a trattare la dichiarazione di esportazione, deve dimostrare di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione.
2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente puo' anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dal territorio della Comunita' quando ritiene che:
a) informazioni pertinenti non sono state prese in considerazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione di esportazione;
b) le circostanze sono sostanzialmente cambiate dal rilascio dell'autorizzazione di esportazione. ))
2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente puo' anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dal territorio della Comunita' quando ritiene che:
a) informazioni pertinenti non sono state prese in considerazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione di esportazione;
b) le circostanze sono sostanzialmente cambiate dal rilascio dell'autorizzazione di esportazione. ))
Commentario • 1
- 1. Il nuovo Statuto del contribuente: cosa cambia con le nuove norme in vigore dal 2024Chiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 18 gennaio 2024 · 0.98535115
Nella Gazzetta ufficiale serie n. 2 del 3 gennaio 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”, in attuazione della legge di delega per la riforma fiscale del 9 agosto 2023, n. 111, con particolare riferimento agli articoli 4 e 17, comma 1, lettera b), ove sono elencati principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) e per l'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio. Con l'adozione di tale decreto sono state attuate importanti novità, ad esempio in tema di autotutela obbligatoria e facoltativa, istituto …
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