Sentenza 29 gennaio 1998
Massime • 1
È inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in relazione a procedimento penale di esecuzione, in quanto l'art. 1 della legge n. 217 del 1990 fa riferimento soltanto all'imputato e non al condannato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/1998, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 29/01/1998
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 520
3. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 29143/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CE NC n. il 03/06/1966
avverso ordinanza del 22/05/1997
C. APP. SEZ. DIST. di TARANTO
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Veneziano per l'inammissibilità.
Motivi della decisione
Avverso l'ordinanza in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna della Corte di assise di appello di Taranto in data 17/5/1995 (irrev. 12/12/1995) proposta da LI NC, l'interessato ha personalmente proposto ricorso adducendo di aver formulato l'istanza senza l'ausilio di un legale ed invocando l'ignoranza della legge penale, sostanziale e processuale, in relazione alla pronuncia n. 364/1988 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 5 cod. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sostanziale carenza di motivi, non avendo il ricorrente articolato alcuna censura nei confronti del provvedimento impugnato ed essendosi egli limitato ad addurre, a giustificazione delle rilevate cause di inammissibilità dell'istanza di revisione, la propria ignoranza della legge e ad invocare, del tutto impropriamente, il disposto dell'art. 5 cod. pen., come integrato dalla succitata decisione della Consulta, che ha peraltro, riferimento alla sola legge penale sostanziale, e non anche alle disposizioni processuali, la cui inosservanza ha determinato la pronunzia d'inammissibilità oggetto del ricorso.
Non può essere presa in considerazione l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal LI in data 22/10/1998, non essendo detto patrocinio previsto per i procedimenti penali di esecuzione (v. art. 1, co. 1, l. n. 217/1990, che fa riferimento soltanto all'imputato e non anche al condannato) e dovendo, comunque, l'istanza, essere presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ex art. 2, co. 3, l. n. 217/1990.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di L. 500.000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1998