Sentenza 15 febbraio 2000
Massime • 1
Nel caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare applicata nel contesto di una scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, il ripristino della custodia in carcere è subordinato, a norma dell'art. 276 cod. proc. pen., in sistematico collegamento con gli artt. 307 e 299, comma 4, stesso codice, al giudizio di inadeguatezza della misura violata, sulla base degli elementi indicati dall'art. 276 (entità, motivi e circostanze della violazione) - senza che sia necessaria l'inconciliabilità della misura con le esigenze di tutela della collettività, ovvero che gli elementi di parametro siano tutti suscettibili di valutazione in "malam partem", essendo invece sufficiente la prevalenza di alcuni di essi, rappresentativi del "periculum" - nonché al giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura prescelta (ex art. 275 cod. proc. pen.), discrezionalmente motivato sulla base di altri elementi, quali i precedenti penali e la gravità dei reati contestati, mentre prescinde dalla dimostrazione di esigenze cautelari ulteriori rispetto a quelle già accertate dall'ordinanza genetica e ribadite da quella di scarcerazione. (Nella fattispecie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione di tali principi da parte del giudice di merito, il quale, in relazione alla violazione della misura della dimora obbligata, aveva espresso il giudizio di inadeguatezza della misura violata con riferimento a: - la mancata giustificazione dei motivi della trasgressione; - la fuga cui si era dato il soggetto alla vista dei carabinieri, dileguandosi alla guida di un'auto, nonostante un tentativo d'inseguimento; - la neutralità, in astratto, della vicinanza del luogo della sorpresa al comune di dimora obbligata, che però assumeva aspetto negativo, in concreto, per la presenza nelle stesse circostanze di luogo e di tempo, di altro soggetto inserito nel medesimo ambito criminoso. Il giudizio di adeguatezza della nuova misura coercitiva prescelta, della custodia in carcere, era stato ancorato ai precedenti penali, alla gravità delle imputazioni di duplice omicidio e associazione per delinquere, ed al comportamento del soggetto che riusciva a darsi alla fuga al momento della tentata esecuzione della nuova misura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2000, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 15/02/2000
1. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.780
3. Dott. Gennaro Marasca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Alfonso Amato Consigliere N.41868/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NT FA, nato il [...] a [...]
avverso l'ordinanza 15.6.1999 del Tribunale di Napoli - sezione riesame - Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Aurelio Galasso che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Assise ha ripristinato la custodia in carcere, nei confronti di NT FA, imputato di duplice omicidio e associazione per delinquere di tipo mafioso, per violazione della misura della dimora obbligata applicatagli con l'ordinanza di scarcerazione, in ordine al reato associativo, per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare.
Il Tribunale ha confermato l'ordinanza.
La difesa ricorre e denunzia "la violazione degli artt. 606, lett. b) ed e), 307, comma 2, lett. a), 276, 274, lett. c) c.p.p.", sostenendo che l'applicazione della misura più grave richiedeva, normativamente, una valutazione della entità, dei motivi e delle circostanze della violazione, oggettivamente lieve, essendo stato il NT sorpreso in un comune limitrofo a quello di dimora obbligata, e non dei precedenti penali e della tipologia delle imputazioni, ne' della condotta o della generica pericolosità di altri soggetti, presenti al momento della violazione e della esecuzione dell'ordinanza custodiale il provvedimento avrebbe dovuto dimostrare, in modo concreto e specifico, l'esigenza cautelare derivante dal pericolo di reiterazione delittuosa.
Il ricorso non è fondato.
A norma dell'art. 276 e in forza del sistematico collegamento esistente tra detta norma e gli artt. 307 e 299, quarto comma, c.p.p., si ricava il principio che, nel caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare applicata nel contesto di una scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, il ripristino della custodia in carcere è subordinato al giudizio, fondato sugli elementi che caratterizzano la violazione, di inadeguatezza della misura violata ad assicurare le esigenze tutelate. Tale giudizio comporta soltanto la valutazione degli elementi indicati dall'art. 276 c.p.p. - entità, motivi e circostanze della violazione - e, ai soli fini della scelta della misura, ex artt. 275 c.p.p., dell'idoneità e della proporzionalità della misura prescelta, ma prescinde dalla dimostrazione di esigenze cautelari ulteriori rispetto a quelle già accertate dall'ordinanza genetica e ribadite da quella di scarcerazione. Il citato art. 307, infatti, già condiziona l'applicazione di una ulteriore misura, quale rimedio alla inevitabile scarcerazione, alla "persistenza delle ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare". L'art.299 cpp, peraltro, che prevede l'imposizione di una cautela più
afflittiva in altre ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari, postula la dimostrazione della sopraggiunta maggiore pericolosità sociale del soggetto, alla luce dei criteri generali stabiliti dall'art. 274 c.p.p., ma lascia fuori della previsione, espressamente, la fattispecie, separatamente disciplinata dall'art. 276, della sostituzione della misura con altra più grave per violazioni delle prescrizioni imposte con la prima. Consegue che mentre il giudizio di inadeguatezza della misura violata deve essere ancorato agli elementi indicati tassativamente dalla norma, il giudizio di adeguatezza e di proporzionalità della nuova misura prescelta può essere formulato, con motivata discrezionalità, valorizzando altri elementi, quali i precedenti penali e la gravità dei reati contestati.
Sotto il primo profilo, va aggiunto che la norma introduce un criterio di valutazione diverso da quello previsto dalla precedente normativa - art. 272, comma 11, c.p.p. del 1930 - che subordinava l'applicazione della misura più grave all'elevato periculum libertatis, sub specie di inconciliabilità della "violazione con le finalità per le quali gli obblighi furono imposti". Il nuovo e diverso criterio, pur se vincolato a specifici elementi lascia maggiore discrezionalità al giudice che può applicare la misura più afflittiva, non solo nella ipotesi di inconciliabilità, ma anche in quella di mera inadeguatezza della misura violata ad assicurare le esigenze di tutela della collettività. La norma preclude l'automatica applicazione della nuova misura, ma il giudizio complessivo non richiede che gli elementi di parametro siano tutti suscettibili di valutazione in malam partem, essendo sufficiente la prevalenza di alcuni di essi, in quanto rappresentativi del periculum.
Ciò posto, si osserva che è corretta applicazione di questi principi il duplice giudizio formulato dall'ordinanza impugnata. Quello di inadeguatezza della misura violata ad assicurare le esigenze protette, espresso in relazione ai motivi della trasgressione, rimasta ingiustificata, e alle circostanze di essa - il soggetto si dava alla fuga, alla vista dei carabinieri e si dileguava, alla guida di una Mercedes, nonostante il tentativo di inseguimento - quali elementi sintomatici, prevalenti sull'entità della violazione. La vicinanza del luogo della sorpresa al comune di mora obbligata è circostanza astrattamente neutra, non necessariamente favorevole e, nella specie, suscettibile di concreta valutazione negativa con la valorizzazione, insindacabile in sede di legittimità, della presenza, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, di SC LU, soggetto inserito "nel medesimo ambito criminale" in "una organizzazione camorristica" legato da vincoli di affinità al NT che "nonostante la sottoposizione agli obblighi, ha mantenuto contatti e rapporti di frequentazione" con il predetto. Quello di adeguatezza della misura coercitiva prescelta, ancorato ai precedenti penali, alla gravità delle imputazioni di duplice omicidio e associazione per delinquere e al comportamento del soggetto che, al momento della tentata esecuzione della nuova misura e in concomitanza con le "inquietanti circostanze" dell'arresto di tale Di SA TR, riusciva a darsi alla fuga.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 15 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2000