Sentenza 2 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2001, n. 6170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6170 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2001 |
Testo completo
, E . 1 6 N 8 5 O 9 A 1 I I . / Z R N 4 A / - A R 6 م T B 2 T . . S U I L R . B EPUBBLICABBL L ITALIANA G P I . E IN NOME DE OPO O IT+64 7 0 0 A D R . R B T L E A A OGGETTO D T D I 1 A IVA S E 3 I N Utilizzazione di fatture UPR A DI CAS AZION 1 T CORTE R E S . N per operazioni inesistenti E I E N T S A A E SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA M composta dai Magistrati: R.G. N. 20280/98 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere Cron. 13688 Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud. 25.1.2001 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPION CIVILE SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20280 R.G. 1998, proposto N. 61977 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
AN NI, rappresentato e difeso, con procura datata 30 novembre 1998 a margine del controricorso, dall'avv. AN BARRA, col quale elettivamente domicilia in Roma, presso il sig. Giuseppe Mazzitelli, alla via Eudo Giulioli n. 47/B/18;
- controricorrente -
2 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 0 1 1 Regionale della Campania in data 11 giugno 1998, depositata col n. 103 il 9 luglio 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Barra per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo A seguito di processi verbali di constatazione della Brigata della Guardia di Finanza di Cava dei Tirreni del 7-22 dicembre 1992 e del Nucleo di Polizia Tributaria di Avellino del 9 aprile 1993, l'Ufficio I.V.A. di Avellino, avendo rilevato che la ditta ME IA aveva portato in detrazione, per il triennio 1990-92, l'i.v.a. su fatture emesse dalle ditta I.C.A. di AN OL e RR Immobiliare S.r.l. per operazioni inesistenti, notificò, il 13 luglio 1993, altrettanti avvisi di rettifica al IA. Quello per il 1992 (n. 823923/93) fu impugnato dal contribuente, e, sulla resistenza dell'Ufficio, la Commissione Tributaria di primo grado di Avellino, con decisione 629/02/94, accolse il ricorso annullando l'avviso medesimo. Il gravame dell'Ufficio è stato respinto dalla Commissione Tributaria della Campania, con sentenza dell'11 giugno 1998 depositata col n. 103 il 9 luglio seguente. Superata ogni questione sulla pregiudizialità dell'accertamento in sede penale, in essa, traendosi argomento dalle risultanze di una consulenza tecnica espletata in 2 primo grado ed, in particolare, dal raffronto fra gli importi contabilizzati per i lavori eseguiti in 32 fabbricati ubicati in- quattordici Comuni della provincia di Avellino dall'impresa edile - IA nell'arco di tempo considerato (per un totale di lire 11.240.642.577) e quello complessivo delle fatture emesse (pari a lire 10.807.535.983), si afferma che “da un canto non vi è prova della presunzione dell'ufficio che le fatture siano relative ad operazioni inesistenti, e dall'altro vi è un riscontro certo che sono stati eseguiti dall'impresa IA (in proprio o a mezzo lavori a cottimo) lavori per un ammontare corrispondente agli importi fatturati nell'anno". Per la cassazione della sentenza - notificata all'Ufficio I.V.A. il 4 settembre 1998 - ricorre, articolando un unico complesso motivo, l'Amministrazione finanziaria, con atto notificato il 12 novembre 1998. Resiste il contribuente, con controricorso notificato il 30 novembre successivo ed illustrato da memoria. Motivi della decisione Deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 35 e 37 del d.P.R. 633/1972 e contraddittorietà della motivazione, la ricorrente Amministrazione finanziaria lamenta che il giudice 'a quo' abbia, con motivazione definita apodittica e comunque contraddittoria, escluso la riferibilità delle fatture ad operazioni inesistenti. Dopo aver rilevato - riportando alcuni passi ritenuti significativi - che proprio nella relazione di consulenza si esclude la possibilità di riferire la maggior parte delle fatture a lavori bene individuati, ribadisce infatti che, come l'impresa IA non era in grado di eseguire i lavori con 3 la propria mano d'opera, analogamente essi non possono essere stati eseguiti dalle imprese I.C.A. e RR Immobiliare S.r.l. per carenza di attrezzature ed organizzazione nonché di documentazione, per le emergenze dalle stesse dichiarazioni della I.C.A. e per i riscontri presso altre ditte le quali avevano intrattenuto rapporti con quest'ultima (il cui titolare, coniuge dell'amministratore unico della Società RR Immobiliare, aveva da tempo posto in essere operazioni siffatte). Conclude col rilevare come l'indagine tecnica non abbia affatto accertato la corrispondenza fra esecutori dei lavori e ditte emittenti le fatture, osservando come si controverta non circa l'effettiva esecuzione dei lavori, ma sulla loro copertura con fatturazioni false, perché emesse da imprese impossibilitate ad eseguirli per mancanza di attrezzatura ed organizzazione necessarie. Il contribuente oppone l'irrilevanza dei riferimenti agli artt. 35 e 37 del d.P.R. 633/1972 - rispettivamente, sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni e sull'obbligo di denunzia dell'inizio dell'attività -; e, nel contrastare il dedotto vizio di motivazione, sottolinea che l'Amministrazione non ha assolto l'onere della prova dei fatti posti a sostegno della rettifica e neppure si è offerta di provarli, da un lato rilevando l'inammissibilità di nuovo esame in sede di legittimità e, dall'altro, sollecitando l'integrazione della motivazione nel senso della totale carenza di prova della pretesa tributaria. Il ricorso è infondato. La violazione di legge è denunziata con mero richiamo agli obblighi complessivamente a imposti ai soggetti all'imposta sul 4 valore aggiunto ed in particolare al dichiarante, senza istituire alcun rapporto fra norme invocate e singoli fatti ritenuti rilevanti nei confronti del resistente: per questo l'indagine rimane ancorata alla effettiva valenza degli elementi di carattere presuntivo->posti a sostegno della ribadita inesistenza delle operazioni fatturate. Al riguardo, il giudice 'a quo' ha negato valore alla presunzione, desunta dalla mancanza di organizzazione, per assenza di riscontri ed, anzi, sul rilievo dell'intervenuta esecuzione dei lavori per gli importi fatturati. L'affermazione risulta immune da vizi logici e non appare raggiunta, sotto il profilo della motivazione difettosa, dalla articolata censura, nella quale ancora si richiama l'insufficienza organizzativa sia della ditta contribuente sia delle imprese I.C.A. e RR Immobiliare S.r.I., e si sottolineano - ma si tratta di argomento di fatto non considerato nella sentenza - precedenti analoghi a carico dell'ultima Società. A ben vedere, dunque - e senza che sia consentito richiamare particolari emersi in sede di verifica della polizia tributaria ovvero valutazioni divergenti contenute nell'indagine tecnica -, il rilievo di fondo formulato dall'Amministrazione ricorrente, secondo cui "non è in contestazione l'effettiva esecuzione dei lavori, ma la loro copertura con fatturazioni necessariamente false" (ricorso, p. 6), lascia trasparire una sostanziale petizione di principio, non potendo prescindere da un inammissibile ribaltamento delle considerazioni di fatto poste a sostegno della sentenza impugnata. Appare peraltro di tutta evidenza che il (necessario ed, evidentemente, preponderante) ricorso al lavoro a cottimo', come è attribuibile alla 5 stessa impresa IA, così è imputabile a quelle assuntrici dei lavori (in realtà, eseguiti), restando per tale evenienza circoscritto alla posizione tributaria di queste ultime - cui, presumibilmente, andrebbero pure riferite le denunziate violazioni degli artt. 35 e 37 del d.P.R. 633/1972 -. Il ricorso va, in definitiva, respinto. Nella natura della causa ravvisa, il collegio, giusti motivi di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001. Il Presidente II Cons. estensore CORT - Vincenzo Carbone - Enrico Papa - tuico AL CANCELLIERE C1 RN CA صمام DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi CANCELLIERE RN CAfmolds "Grey E N 6 8 O 9 I 5 1 Z . / A 4 N / R - A 6 T I 2 B S . I R . R . L G A P L E . T A R D U . L B B A E I A D D T R A I I E S T 1 T N 3 R E 1 N E S . E T I S N A E A M 10