Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12684
CASS
Sentenza 29 agosto 2003

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È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 238 del 1997 (recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n.210),in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, nella parte in cui prevede una differenziazione nel criterio di liquidazione di detti danni in funzione dell'epoca cui gli stessi risalgono, disponendo una decurtazione del trenta per cento dell'indennizzo per i danni occorsi prima della entrata in vigore della legge della legge n. 210 del 1992.Ed invero, la diversa e minore misura dell'indennizzo risponde ad una scelta discrezionale del legislatore conforme ai canoni di razionalità. Avendo l'indennizzo di cui si tratta una duplice natura, assistenziale e risarcitoria, come precisato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 1996, e non essendo concepibile una forma di assistenza retroattiva, il legislatore del 1997 ha limitato l'equo indennizzo alla misura corrispondente alla funzione risarcitoria, che ha ritenuto discrezionalmente di fissare nella misura del trenta per cento dell'assegno per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge che lo ha istituito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12684
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12684
    Data del deposito : 29 agosto 2003

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