Sentenza 29 agosto 2003
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 238 del 1997 (recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n.210),in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, nella parte in cui prevede una differenziazione nel criterio di liquidazione di detti danni in funzione dell'epoca cui gli stessi risalgono, disponendo una decurtazione del trenta per cento dell'indennizzo per i danni occorsi prima della entrata in vigore della legge della legge n. 210 del 1992.Ed invero, la diversa e minore misura dell'indennizzo risponde ad una scelta discrezionale del legislatore conforme ai canoni di razionalità. Avendo l'indennizzo di cui si tratta una duplice natura, assistenziale e risarcitoria, come precisato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 1996, e non essendo concepibile una forma di assistenza retroattiva, il legislatore del 1997 ha limitato l'equo indennizzo alla misura corrispondente alla funzione risarcitoria, che ha ritenuto discrezionalmente di fissare nella misura del trenta per cento dell'assegno per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge che lo ha istituito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12684 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA TI IL, elettivamente domiciliato in Roma al viale Parioli 180 presso l'avv. Mario Sanino che unitamente all'avv. Pietro Molinari, la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA SANITÀ, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale domicilia alla via dei Portoghesi 12;
- controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, n.2506 del 15.10.1999, R.G. n. 2921/1996.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.3.2003 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Braschi per delega dell'avv. Sanino;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 Ottobre 1999 la Corte di Appello di Milano, decidendo sull'appello proposto dal Ministero della Sanità nei confronti di NO LA LV e sull'appello incidentale di costei, avverso sentenza del Tribunale della medesima città, accoglieva in parte l'appello principale, condannando il Ministero al pagamento per il periodo tra l'1 luglio 1972 ed il 20 marzo 1992 dell'assegno una tantum previsto dall'art. 1, comma 2, seconda parte, della legge n.238 del 1997, con interessi legali dalla data della sentenza al saldo, e per il periodo successivo al 20 marzo 1992 all'indennizzo previsto dalla legge n.238 del 1997, art. 1, commi 1 e 2 prima parte con gli interessi legali sui ratei già
scaduti sino al saldo.
Premesso in fatto che NO LA LV aveva contratto poliomelite a seguito della vaccinazione della figlia nel giugno 1972 presso un ospedale pubblico, che per effetto della malattia aveva riportato la paralisi degli arti inferiori, esponeva che la NO aveva proposto azione ex art. 2043 c.c. nei confronti del Ministero della Sanità con atto di citazione del 3.6.1991. Costituitosi il Ministero aveva eccepito la prescrizione. Entrata in vigore la legge n.210 del 1992, che prevede l'indennizzabilità della proposta fattispecie, il Tribunale di Milano, ritenuta prescritta l'azione ex art. 2043 c.c, aveva riconosciuto l'equo indennizzo previsto da detta legge dal momento dell'evento dannoso. Avendo il Ministero proposto appello principale e la NO LA appello incidentale con sentenza 15.10.1999, la Corte di Appello di Milano, confermando la prescrizione dell'azione ex art. 2043, riconosceva dalla data della domanda l'indennizzo previsto dall'art. 1, comma 2, parte prima della legge n.238 del 1997 e per il periodo precedente l'indennizzo previsto dal comma secondo, parte seconda del predetto articolo, cioè un assegno una tantum pari al 30% dell'indennizzo dovuto per il periodo dal verificarsi dell'evento dannoso 1 luglio 1972 alla data di proposizione della domanda di indennizzo del 20 marzo 1992.
Osservava in motivazione che il primo giudice aveva erroneamente applicato gli artt. 2 e 3 della legge n.210 del 1992, ritenendo che l'indennizzo potesse essere riconosciuto dal momento dell'evento dannoso, mentre esso è previsto con decorrenza dal giorno della domanda, che tuttavia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 1996, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale di dette norme per la parte in cui escludono il diritto all'equo indennizzo per il periodo precedente, era intervenuto il legislatore con la legge n.238 del 1997, prevedendo per detto periodo l'indennizzo nella misura sopra indicata.
Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la NO LA, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato il Ministero della Sanità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente prospetta la violazione dell'art.3 della Costituzione da parte della norma di cui all'art. 1, comma secondo, della legge n.238 del 1997, rilevando la diseguaglianza del criterio di liquidazione tra chi abbia subito un danno dopo l'entrata in vigore della legge n.210 del 1992, che riceve l'intero indennizzo, e chi lo abbia, come la ricorrente, subito prima, che per il periodo sino all'entrata in vigore della legge riceve solo il 30%
dell'indennizzo.
La censura è inammissibile come motivo di ricorso per cassazione in quanto non deduce una violazione di legge, ex art.360 n.3 c.p.c, ma la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione nella regolamentazione introdotta dall'art. 1 della legge n.238 del 1997 della misura del risarcimento dovuto rottone temporis per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.210 del 1992 e per quello successivo. Propone cioè questione di costituzionalità della norma applicata dalla Corte territoriale che va esaminata in quanto, se non manifestamente infondata, comporterebbe la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
Si osserva, tuttavia, che la diversa e minore misura dell'indennizzo per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.210 del 1992 risponde ad una scelta discrezionale del legislatore conforme a canone di razionalità. L'indennizzo, secondo la sentenza n. 118 del 1996 della Corte Costituzionale, ha la duplice funzione di aiutare chi si trova in difficoltà e di ripagare il sacrificio subito per il beneficio conseguito con la vaccinazione all'intera collettività.
L'assegno previsto dalla legge n.210 del 1992 e successive modificazioni ha quindi una duplice natura assistenziale e risarcitoria. Non essendo attuabile una assistenza retroattiva, il legislatore del 1997 ha limitato l'equo indennizzo alla misura corrispondente alla funzione risarcitoria, che ha ritenuto discrezionalmente fissare nella misura del 30% dell'assegno per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge che lo ha istituito. Si deve, pertanto, concludere per la manifesta infondatezza della proposta questione di costituzionalità. Con il secondo motivo, denunziando la violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la ricorrente lamenta che la legge n.238 del 1997 abbia ridotto con efficacia retroattiva l'assegno che la legge n.210 del 1992 prevedeva la decorrenza dall'evento dannoso, decorrenza fissata anche dalla sentenza n. 118 del 1996. Le censure sono infondate. Premesso che l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale non vieta l'emanazione di norme retroattive, la legge n.210 del 1992, nell'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 118/96, prevede la decorrenza dell'assegno dal giorno della domanda, ma non prevede un equo indennizzo per il periodo anteriore e per questa ragione il giudice delle leggi ha ritenuto la illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7 della legge n.210 del 1992. La Corte, diversamente da quanto assume la ricorrente, non ha ritenuto la illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui non hanno previsto la decorrenza dell'assegno dal giorno dell'evento dannoso, ma per la mancata previsione di un equo indennizzo per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento e l'entrata in vigore della legge, la cui determinazione ha rimesso, come si evince dalla motivazione della sentenza, alla discrezionalità del legislatore. Il ricorso incidentale, proposto come condizionato, è assorbito dal rigetto del ricorso principale La soccombente non è tenuta al rimborso delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2003