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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 975/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3863/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di GI Di AB - Piazza Italia - Palazzo San Giorgio 89100 GI Di AB RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1680 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1362 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 536 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di GI AB
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava gli Avvisi di accertamento esecutivi n.
1680, n. 1362 e n. 536 del 02/12/2024 per il mancato pagamento dell'importo relativo all'imposta municipale unica del Comune di GI AB per gli anni 2019, 2020 e 2021 emessi dal Comune di GI AB
e notificati in data 13.03.2025 relativo all'imposta municipale unica per l'anno 2019 asseritamente dovuto, per un importo complessivo pari ad € 1.731,00 (Euro millesettecentotrentuno,00), per l'anno 2020 asseritamente dovuto, per un importo complessivo pari ad € 1.695,00 (Euro milleseicentonovantacinque,00
e per l'anno 2021 asseritamente dovuto, per un importo complessivo pari ad € 853,00 (Euro ottocentocinquantatre).
Eccepiva
1. illegittimita' degli avvisi di accertamento per violazione legge n. 160/2019 (art. 15) per il mancato riconoscimento dello sconto del 50% sull'imu per l'immobile di sua proprietà sito in reggio calabria, via provinciale spirito santo, loc. prumo dir. priv., n. 10, adibito ad abitazione principale della propria figlia, Nominativo_2, per concessione in comodato con contratto n. 607 del 28.01.2011.
2. l'illegittimita' della richiesta per l'immobile sito in via dei gerani 27 (denominata anche via cda mazzitelli baracc. san cristoforo) (sez. rc fg 92 part 95 sub 1) in quanto si tratta dell'abitazione principale della propria madre, signora Nominativo_1, nella qualità di coniuge superstite, fino al decesso avvenuto in data 29.03.2022.
3. illegittimita' dell'avviso di accertamento per intervenuta prescrizione delle somme richieste per l'annualità
2019.
Si costituiva l'ente impositore Comune di GI AB che, preliminarmente, evidenziava che gli accertamenti riguardano i seguenti cespiti: 1) Associazione_1 92 Particella 95 Sub 1, proprietà 2/12, ubicato in Indirizzo_1, abitazione principale della madre Nominativo_1 - Diritto del coniuge superstite art. 540 del c.c.;
2) Associazione_1 92 Particella 1143 Sub 2, proprietà del 50%, ubicato in Indirizzo_2, imposta richiesta per 12 mesi (anni d'imposta 2019 e 2020), per l'anno 2021 imposta richiesta per 6 mesi, fino all' 08 luglio c.a. data in cui il ricorrente in contitolarità con la moglie, dona l'immobile alla figlia,
Nominativo_2;
3) Associazione_1 92 Particella 1143 Sub 3, proprietà del 50%, ubicato in Indirizzo_2, imposta richiesta per 12 mesi (anni d'imposta 2019 e 2020), per l'anno 2021 imposta richiesta per 6 mesi, fino all' 08 luglio c.a. data in cui il ricorrente in contitolarità con la moglie, dona l'immobile al proprio figlio
Nominativo_3.
In relazione alla prima doglianza sottolineava che l'art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
il contratto di comodato sia registrato;
il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato ed un'altra adibita a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune.
Sosteneva che nel caso di specie, il contribuente non possedeva i requisiti di cui alla lettera b) in quanto:
1) fino all'08 luglio 2021 risulta proprietario (50%) dei 2 citati cespiti ubicati in Indirizzo_2 ed identificati catastalmente con Associazione_1 92 Particella 1143 Sub 2 e 3;
Indirizzo_3 risiede da sempre nell'immobile di proprietà della moglie, ubicato in Indirizzo_4. S. Ann n. 46/A.
Ammetteva la fondatezza della seconda doglianza.
In relazione alla terza doglianza (eccezione di decadenza/prescrizione) rammentava che la prescrizione riguarda le ipotesi nelle quali l'Ente impositore ha già esaurito la sua attività, assoggettata a termini decadenziali, ed il credito viene richiesto con atti successivi alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo di cui alla legge n. 160 del 2019.
Per l'esattezza, la prescrizione trova applicazione solo dopo che l'Ente ha impedito il termine di decadenza previsto dalla legge n. 296 del 2006, art. 1 comma 161 (con la notifica dell'avviso di accertamento).
Nel caso di specie, trattandosi di annualità 2019, l'accertamento doveva essere notificato entro il 31/12/2024.
Tuttavia, l'art. 67, comma 1, del D. L. n. 18/2020, ha sospeso, dall'08 marzo al 31 maggio 2020 il predetto termine decadenziale, portandolo dal 31 dicembre 2024 al 26 marzo 2025.
Pertanto, l'avviso di accertamento, essendo stato notificato il 15/03/2025, ha correttamente impedito la decadenza anche per l'annualità 2019.
A supporto argomentativo, si richiama l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, con cui la Corte di Cassazione ha accolto un ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione che riguardava la prescrizione di crediti non erariali, soggetti a un termine di cinque anni, correlato all'applicazione delle disposizioni normative introdotte durante l'emergenza COVID-19.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa applicazione delle disposizioni normative del Decreto legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), emanate durante la pandemia.
Secondo la Corte, la sospensione dei termini prescrizionali e/o decadenziali non si limita al periodo indicato dalla norma, ma comporta uno slittamento in avanti della durata corrispondente alla sospensione stessa.
Per la Cassazione, nel dettaglio, la normativa citata va interpretata "nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
In questo senso - hanno evidenziato gli Ermellini - depone il dato letterale della previsione di cui all'art. 67
e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D. Lgs. n.
159/2015.
Articolo, quest'ultimo, che come si è visto, è richiamato ai fini della sua applicazione anche dall'art. 68, 1° comma, della stessa norma. E ai sensi del quale - si ripete - "le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212".
Nella decisione, la Corte ha anche chiarito che una causa di sospensione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, purché basata su elementi già acquisiti negli atti processuali.
La sospensione dei termini, quindi, non si limita agli atti da compiersi entro il 31 dicembre 2020, ma si estende anche ai termini di prescrizione e decadenza in corso durante il periodo di sospensione, determinandone uno slittamento temporale corrispondente al periodo sospeso.
Questa interpretazione si basa sul dato letterale della norma e sul richiamo all'art. 12 del Decreto legislativo n. 159/2015, che estende la sospensione a prescrizioni e decadenze in contesti eccezionali, garantendo così coerenza con
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti che seguono e rigettato per il resto.
Fondata per ammissione della stessa parte resistente, la illegittimità della pretesa IMU per l'immobile sito in via dei gerani 27 (identificato al NCEU sez. rc fg 92 part 95 sub 1) in quanto si tratta dell'abitazione principale della madre del ricorrente, signora Nominativo_1, nella qualità di coniuge superstite, fino al decesso avvenuto in data 29.03.2022.
Infondate le altre due doglianze.
In relazione alla prima il ricorrente effettivamente non possedeva tutti i requisiti per ottenere la riduzione del
50% dell'IMU atteso che:
1) fino all'08 luglio 2021 è comproprietario (50%) di altri due immobili ubicati in Indirizzo_2 ed identificati catastalmente con Associazione_1 92 Particella 1143 Sub 2 e 3; 2) risiede da sempre nell'immobile di proprietà della moglie, ubicato in Indirizzo_4. S. Ann n. 46/A.
Appare dunque evidente che non rispetti il requisito di abitare di possedere solo due immobili di cui uno dato in comodato al parente di primo grado e l'altro adibito a propria abitazione, dal momento che il ricorrente abita in Indirizzo_4, nell'immobile di proprietà della moglie e dunque in un terzo immobile di GI AB (e non, come avrebbe dovuto, in quello di Indirizzo_2 non dato in comodato alla madre).
In relazione alla eccezione di decadenza/prescrizione trattandosi di annualità 2019, l'accertamento doveva essere notificato entro il 31/12/2024, ma l'art. 67, comma 1, del D. L. n. 18/2020, ha sospeso, dall'08 marzo al 31 maggio 2020 il predetto termine decadenziale, portandolo dal 31 dicembre 2024 al 26 marzo 2025, con la conseguenza che l'avviso di accertamento, essendo stato notificato il 15/03/2025, ha correttamente impedito la decadenza anche per l'annualità 2019.
Deve aggiungersi che il legale del ricorrente, in udienza, ha correttamente rinunciato alla eccezione formulata di decedenza.
Le spese, attesa la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3863/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di GI Di AB - Piazza Italia - Palazzo San Giorgio 89100 GI Di AB RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1680 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1362 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 536 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di GI AB
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava gli Avvisi di accertamento esecutivi n.
1680, n. 1362 e n. 536 del 02/12/2024 per il mancato pagamento dell'importo relativo all'imposta municipale unica del Comune di GI AB per gli anni 2019, 2020 e 2021 emessi dal Comune di GI AB
e notificati in data 13.03.2025 relativo all'imposta municipale unica per l'anno 2019 asseritamente dovuto, per un importo complessivo pari ad € 1.731,00 (Euro millesettecentotrentuno,00), per l'anno 2020 asseritamente dovuto, per un importo complessivo pari ad € 1.695,00 (Euro milleseicentonovantacinque,00
e per l'anno 2021 asseritamente dovuto, per un importo complessivo pari ad € 853,00 (Euro ottocentocinquantatre).
Eccepiva
1. illegittimita' degli avvisi di accertamento per violazione legge n. 160/2019 (art. 15) per il mancato riconoscimento dello sconto del 50% sull'imu per l'immobile di sua proprietà sito in reggio calabria, via provinciale spirito santo, loc. prumo dir. priv., n. 10, adibito ad abitazione principale della propria figlia, Nominativo_2, per concessione in comodato con contratto n. 607 del 28.01.2011.
2. l'illegittimita' della richiesta per l'immobile sito in via dei gerani 27 (denominata anche via cda mazzitelli baracc. san cristoforo) (sez. rc fg 92 part 95 sub 1) in quanto si tratta dell'abitazione principale della propria madre, signora Nominativo_1, nella qualità di coniuge superstite, fino al decesso avvenuto in data 29.03.2022.
3. illegittimita' dell'avviso di accertamento per intervenuta prescrizione delle somme richieste per l'annualità
2019.
Si costituiva l'ente impositore Comune di GI AB che, preliminarmente, evidenziava che gli accertamenti riguardano i seguenti cespiti: 1) Associazione_1 92 Particella 95 Sub 1, proprietà 2/12, ubicato in Indirizzo_1, abitazione principale della madre Nominativo_1 - Diritto del coniuge superstite art. 540 del c.c.;
2) Associazione_1 92 Particella 1143 Sub 2, proprietà del 50%, ubicato in Indirizzo_2, imposta richiesta per 12 mesi (anni d'imposta 2019 e 2020), per l'anno 2021 imposta richiesta per 6 mesi, fino all' 08 luglio c.a. data in cui il ricorrente in contitolarità con la moglie, dona l'immobile alla figlia,
Nominativo_2;
3) Associazione_1 92 Particella 1143 Sub 3, proprietà del 50%, ubicato in Indirizzo_2, imposta richiesta per 12 mesi (anni d'imposta 2019 e 2020), per l'anno 2021 imposta richiesta per 6 mesi, fino all' 08 luglio c.a. data in cui il ricorrente in contitolarità con la moglie, dona l'immobile al proprio figlio
Nominativo_3.
In relazione alla prima doglianza sottolineava che l'art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
il contratto di comodato sia registrato;
il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato ed un'altra adibita a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune.
Sosteneva che nel caso di specie, il contribuente non possedeva i requisiti di cui alla lettera b) in quanto:
1) fino all'08 luglio 2021 risulta proprietario (50%) dei 2 citati cespiti ubicati in Indirizzo_2 ed identificati catastalmente con Associazione_1 92 Particella 1143 Sub 2 e 3;
Indirizzo_3 risiede da sempre nell'immobile di proprietà della moglie, ubicato in Indirizzo_4. S. Ann n. 46/A.
Ammetteva la fondatezza della seconda doglianza.
In relazione alla terza doglianza (eccezione di decadenza/prescrizione) rammentava che la prescrizione riguarda le ipotesi nelle quali l'Ente impositore ha già esaurito la sua attività, assoggettata a termini decadenziali, ed il credito viene richiesto con atti successivi alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo di cui alla legge n. 160 del 2019.
Per l'esattezza, la prescrizione trova applicazione solo dopo che l'Ente ha impedito il termine di decadenza previsto dalla legge n. 296 del 2006, art. 1 comma 161 (con la notifica dell'avviso di accertamento).
Nel caso di specie, trattandosi di annualità 2019, l'accertamento doveva essere notificato entro il 31/12/2024.
Tuttavia, l'art. 67, comma 1, del D. L. n. 18/2020, ha sospeso, dall'08 marzo al 31 maggio 2020 il predetto termine decadenziale, portandolo dal 31 dicembre 2024 al 26 marzo 2025.
Pertanto, l'avviso di accertamento, essendo stato notificato il 15/03/2025, ha correttamente impedito la decadenza anche per l'annualità 2019.
A supporto argomentativo, si richiama l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, con cui la Corte di Cassazione ha accolto un ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione che riguardava la prescrizione di crediti non erariali, soggetti a un termine di cinque anni, correlato all'applicazione delle disposizioni normative introdotte durante l'emergenza COVID-19.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa applicazione delle disposizioni normative del Decreto legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), emanate durante la pandemia.
Secondo la Corte, la sospensione dei termini prescrizionali e/o decadenziali non si limita al periodo indicato dalla norma, ma comporta uno slittamento in avanti della durata corrispondente alla sospensione stessa.
Per la Cassazione, nel dettaglio, la normativa citata va interpretata "nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
In questo senso - hanno evidenziato gli Ermellini - depone il dato letterale della previsione di cui all'art. 67
e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D. Lgs. n.
159/2015.
Articolo, quest'ultimo, che come si è visto, è richiamato ai fini della sua applicazione anche dall'art. 68, 1° comma, della stessa norma. E ai sensi del quale - si ripete - "le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212".
Nella decisione, la Corte ha anche chiarito che una causa di sospensione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, purché basata su elementi già acquisiti negli atti processuali.
La sospensione dei termini, quindi, non si limita agli atti da compiersi entro il 31 dicembre 2020, ma si estende anche ai termini di prescrizione e decadenza in corso durante il periodo di sospensione, determinandone uno slittamento temporale corrispondente al periodo sospeso.
Questa interpretazione si basa sul dato letterale della norma e sul richiamo all'art. 12 del Decreto legislativo n. 159/2015, che estende la sospensione a prescrizioni e decadenze in contesti eccezionali, garantendo così coerenza con
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti che seguono e rigettato per il resto.
Fondata per ammissione della stessa parte resistente, la illegittimità della pretesa IMU per l'immobile sito in via dei gerani 27 (identificato al NCEU sez. rc fg 92 part 95 sub 1) in quanto si tratta dell'abitazione principale della madre del ricorrente, signora Nominativo_1, nella qualità di coniuge superstite, fino al decesso avvenuto in data 29.03.2022.
Infondate le altre due doglianze.
In relazione alla prima il ricorrente effettivamente non possedeva tutti i requisiti per ottenere la riduzione del
50% dell'IMU atteso che:
1) fino all'08 luglio 2021 è comproprietario (50%) di altri due immobili ubicati in Indirizzo_2 ed identificati catastalmente con Associazione_1 92 Particella 1143 Sub 2 e 3; 2) risiede da sempre nell'immobile di proprietà della moglie, ubicato in Indirizzo_4. S. Ann n. 46/A.
Appare dunque evidente che non rispetti il requisito di abitare di possedere solo due immobili di cui uno dato in comodato al parente di primo grado e l'altro adibito a propria abitazione, dal momento che il ricorrente abita in Indirizzo_4, nell'immobile di proprietà della moglie e dunque in un terzo immobile di GI AB (e non, come avrebbe dovuto, in quello di Indirizzo_2 non dato in comodato alla madre).
In relazione alla eccezione di decadenza/prescrizione trattandosi di annualità 2019, l'accertamento doveva essere notificato entro il 31/12/2024, ma l'art. 67, comma 1, del D. L. n. 18/2020, ha sospeso, dall'08 marzo al 31 maggio 2020 il predetto termine decadenziale, portandolo dal 31 dicembre 2024 al 26 marzo 2025, con la conseguenza che l'avviso di accertamento, essendo stato notificato il 15/03/2025, ha correttamente impedito la decadenza anche per l'annualità 2019.
Deve aggiungersi che il legale del ricorrente, in udienza, ha correttamente rinunciato alla eccezione formulata di decedenza.
Le spese, attesa la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.