Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
0 0 7 8 6 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORÌL SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Denne biologics SEZIONE TERZA CIVILE Neno console Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 11023/98 Dott. Giovanni Elio LONGO - Dott. Roberto PREDEN Consigliere 1575 Cron. Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere 246 Rep. Consigliere - Dott. CO TRIFONE Rel. Consigliere Ud. 20/06/00 Dott. Giovanni Battista PETTI - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTEN ZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per dritti L. 3000. ELENA NQ CURATRICE DEL FIGLIO PECORA 19. GEN. 2001 MASCELLARO IL CANCELLIERE MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO LIRE 3000 CANCELLERIA FURITANO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CG575280 COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODOLFO LANCIANI UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale 74, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ESPOSITO, al Sig. FURIIANO 15000+21 dall'avvocato FRANCESCO FRISCIA, giusta delega difeso per diritti 29 MAR. 2001 2000 in atti;
il IL CANCELLIERE 1231 controricorrente 1 avverso la sentenza n. 545/97 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 30/05/97 e depositata il 25/06/97 (R.G. 1062/90); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Marcello FURITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione (not. 16 novembre 1985) il signor Pe- cora CO, quale genitore esercente la patria po- testà sul minore Massimiliano, conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo il Comune di Palermo, ed agiva per il risarcimento dei danni subiti dal minore mentre era ospitato nell'asilo nido comunale. Il giorno 11 dicembre 1972 il piccolo Massimiliano, €258 1.5000 CANCELLERIA di sei mesi, mentre veniva imboccato dalla puericultri- ce con un cucchiaio di pastina (stelline) al sugo, su- biva un grave episodi di intasamento alimentare, con asfissia da spirazione ed arresto cardiocircolatorio. Accompagnato al pronto soccorso dell'Ospedale di Villa BC073323 Sofia, il piccolo era dimesso dieci giorni dopo con irreversibili alla sfera psichica (invalidità aldanni л 2 100%). Si costituiva il Comune e contestava il fondamento della domanda. La causa era istruita con prove orali sulle vicen- de, prove documentali e consulenze medico legale. Con sentenza del 17 novembre 1989, il Tribunale, pur ritenendo che nella fattispecie era riscontrabile in ipotesi una responsabilità contrattuale dell'ente gestore dell'asilo nido, la escludeva in quanto il Pe- cora non avrebbe fornito la prova della condotta negli- gente della RI. La decisione era impugnata dal EC, che ne chie- deva la riforma;
resisteva il Comune. La Corte di Ap- pello disponeva nuova consulenza medico legale, ma all'esito, confermava la prima decisione, compensando tra le parti le spese del grado. Contro la decisione ricorre AS EN, quale curatrice di Massimiliano EC, deducendo due motivi di gravame, resisteva il Comune con controricorso. La ricorrente ha prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragio- ne. I motivi per l'intrinseca connessione, vengono pre- si in esame congiunto. 3 Л Con il primo motivo si deduce la omessa e insuffi- ciente motivazione sul punto decisivo relativo alla eziologia dell'incidente; con il secondo motivo si de- duce l'error in iudicando e l'illogicità della motiva- zione sul punto relativo alle prove cd. indiziarie о induttive (artt. 2727 e 2729 c.c.). Il punto di partenza di entrambe le censure nell'analisi della sintetica motivazione data dai giu- dici del riesame, che, per chiarezza, si riproduce: "Questa Corte ritiene corretta la conclusione del Tribunale, in vero i consulenti, che sono stati intesi più volte intorno alla eziologia dell'incidente, hanno bensì affermato che, se si #seguonoseguono regole basilari, consistenti nel somministrare la pastina in piccoli bocconi, accertandosi di volta in volta che il bambino abbia correttamente deglutito il boccone precedente, altamente improbabile che si verifichino incidenti Al- la gravità di quello che subì il EC Massimiliano, e tuttavia siffatte affermazioni NON ESULANO dalla sfera della probabilità in quella della CERTEZZA, sicché, so- prattutto se si tiene conto che il soggetto era di te- nera età e quindi poté avere un SINGHIOZZO IMPROVVISO ° un IMPROVVISO RIGURGITO, non può serenamente addebitar- si l'infortunio a negligenza della RI, piut- tosto che ad un IMPULSO improvviso e imprevedibile del 4 л piccolo." Questa motivazione viene censurata sotto diversi profili: sul piano logico precede il profilo valutativo delle prove. Infatti il fatto storico è ricostruito dai giudici del merito tenendo in scarsa considerazione le deposi- zioni testimoniali rese dalla dottoressa ER, che si occupò del lavaggio bronchiale, estraendo dagli al- veoli polmonari un cucchiaio di stelline aspirate, e le ammissioni della stessa RI che descrive la nutrizione del piccolo, il pianto improvviso e l'inutile (o inabile) tentativo di fargli rimettere il cibo, subito spaventata dai segni dell'asfissia. Tali risultanze trovarono conferma nella relazione della responsabile dell'asilo nido, acquisita in atti. Sulla base di dette deposizioni appare infatti in- centrata la censura dei consulenti tecnici di ufficio sulle regole basilari di nutrizione di un infante, sia dandogli cibo appropriato, sia verificando l'ingestione e la corretta deglutizione del cibo, boccone per bocco- ne. Tale controllo, dicono i consulenti, è probabile che non sia stato eseguito, altrimenti sarebbe altamen- te improbabile il verificarsi dello evento. I consulenti esaminano cioè, sulla base del fatto 5 storico accertato, il comportamento della puericultri- ce, e ne pongono in rilievo la alta probabilità di scorretta esecuzione della tecnica di nutrizione e del relativo controllo. Applicano cioè una regola di causalità adeguata, secondo l'id quod plerumque accidit. (art. 41 c.pen., Cass. pen. 18 febbraio 1994 n. 1996). Ma la prima affermazione, che dovrebbe condurre all'affermazione della responsabilità contrattuale da inadempimento e per colpa della RI (e dunque dell'ente con cui è in rapporto organico di inserimen- to) è contraddetta da un secondo accertamento, altret- tanto probabilistico. "e tuttavia siffatte affermazioni non esulano dalla "Isfera della probabilità in quella della certezza.... essendo possibile anche il caso fortuito costituito da "un impulso improvviso ed imprevedibile del piccolo". Ma qui è sconvolto l'onere della prova: infatti, dalla prima descrizione o ricostruzione del fatto sto- rico appare l'alta probabilità della negligenza della RI (come si desume dalle deposizioni soprac- cennate) mentre si assume come possibile un caso for- tuito, deducendo due circostanze (il singhiozzo improv- viso, il rigurgito improvviso) che non sono descritte neppure dalla RI, la quale accenna al pianto 6 del bambino ed all'eccesso di cibo che gli riempiva la bocca, non al singulto, non al singhiozzo, non al ri- gurgito. Sussiste dunque l'error in iudicando, per la errata ed illogica valutazione delle prove, che conducevano, indiziariamente, ad accertare l'elemento soggettivo della colpevolezza, e sussiste il vizio della motiva- zione in relazione alla valutazione del punto decisivo sul nesso eziologico e sulla prova del caso fortuito che è ipotizzato, non verificato, neppure al livello di
contro
-probabilità. All'accoglimento del ricorso nei sensi sopra preci- sati, segue la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che si atterrà ai principi di diritto come sopra riferiti in ordine alla completa valutazione delle fonti di prova ed alle rego- le circa la prova dell'inadempimento contrattuale col- pevole e della controprova del caso fortuito, anche se data per via indiziaria. La Corte provvederà anche in ordine alle spese di questo grado del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa in relazione, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. 7 Roma 20 giugno 2000 Il Consigliere est. from веки вет C1 IL CANCE Concetta Ammendola 8 Il Presidente fich age Depositata in Cancelleria Oggi, 19 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendoia hoooo 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dato 2.3 FEB. 2001 4 versate S. 200.000 9361 al n.. DUECENTONOVANTA A (lire p. Il Dirigento Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DILIPTO) Responsabile Servizio Ali Giu ri (Dr. M. RACCICHIN 23 FEB 001 ENTRATE