Art. 1218-bis.
((Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, e' punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000.
In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi)) ((11)) ------------ AGGIORNAMENTO (11)
La L. 5 giugno 1962, n. 616 , ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."
((Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, e' punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000.
In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi)) ((11)) ------------ AGGIORNAMENTO (11)
La L. 5 giugno 1962, n. 616 , ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."