CASS
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 10055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10055 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - OL SI AR AR AC R.G.N. 34402/2025 TE GR SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il XXXXXXXXXX avverso l’ordinanza emessa il 23/09/2025 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Luca Tampieri per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa in data 23 settembre 2025, ha accolto l’istanza proposta da XXXXXXXXXXXXXX di applicazione della disciplina della continuazione tra il fatto giudicato con la sentenza n. 6341/22, emessa dal Tribunale di Roma il 12 maggio 2022, confermata dalla Corte di appello di Roma, divenuta irrevocabile in data 7 giugno 2023, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 1 d.p.r. 309/1990, e i fatti oggetto della sentenza n. 436/23, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma il 3 febbraio 2023, divenuta irrevocabile il 20 giugno 2023, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 comma 1 e 3 n.1, 648 e 385 cod. pen., e ha determinato la pena complessiva in anni 6, mesi 2 e 20 giorni di reclusione ed euro 20.833,34 di multa.
2. Il giudice dell’esecuzione, nello specifico, ha riconosciuto il vincolo della continuazione valutando positivamente la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i fatti oggetto delle sentenze appena citate in quanto finalizzati a reperire il denaro per l’acquisto di sostanza stupefacente. Ciò anche considerando che è stata prodotta documentazione che ha accertato lo stato di tossicodipendenza concomitante alla commissione degli illeciti e nel caso di specie è stata allegata la relazione della Casa Circondariale di Regina Coeli del 2016, del Serd di Rebibbia del 28 ottobre 2020 e, infine, un certificato del Serd di Civitavecchia del 19 marzo 2025. La decisione si fonda sulla considerazione che gli illeciti commessi sono contrassegnati da omogeneità e, inoltre, che gli stessi sono collocabili in un lasso temporale non considerevole, in species maggio 2022 in relazione ai reati di cui alla prima sentenza e luglio-agosto 2022 in relazione ai reati oggetto della seconda sentenza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10055 Anno 2026 Presidente: BO MO Relatore: AC AR AR Data Udienza: 29/01/2026 In ordine alla determinazione della pena complessiva il giudice ha individuato il reato più grave in quello giudicato con la sentenza n. 6341/22 e, quantificata la pena base in anni 4 di reclusione, ha applicato un aumento in continuazione per i fatti oggetto della seconda sentenza così quantificato: anni 2, mesi 9 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui al capo E;
di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di cui al capo A, D, F, G;
di mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui al capo B. Alla somma così determinata il giudice ha poi applicato la riduzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato e di un sesto ai sensi dell’art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen., così giungendo ad irrogare una pena complessiva di anni 6, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 20.833,34 di multa, ciò anche tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 81, comma secondo cod. pen., nei casi in cui, come quello di specie, viene ravvisata la recidiva ai sensi dell’art. 99 comma quarto cod. pen.
3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Nel primo motivo, la difesa rileva che il computo della pena è errato in quanto il giudice dell’esecuzione nel procedere agli aumenti per la continuazione ha applicato una pena superiore a quella inflitta dal giudice della cognizione. Nel calcolo, infatti, sono stati considerati reati diversi e ulteriori rispetto a quelli che ineriscono il ricorrente (A, B, C) e, invece, è stato pretermesso il reato di cui al capo C (evasione), meno grave.
3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 comma quarto cod. pen. e 671 comma 2-bis cod. proc. pen. per avere il giudice dell’esecuzione rideterminato la pena in contrasto con il principio enunciato dall’ultimo comma dell’art. 81, comma quarto, cod. pen.
4. In data 6 settembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Luca Tampieri chiede che l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il giudice dell’esecuzione sarebbe incorso in errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio in quanto ha applicato degli aumenti di pena a titolo di continuazione in relazione a reati per i quali il ricorrente non era stato condannato. La doglianza è fondata. Il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il fatto oggetto della sentenza del Tribunale di Roma il 12 maggio 2022 e quelli oggetto della sentenza emessa Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma il 3 febbraio 2023. Il reato più grave è stato correttamente individuato in quello oggetto della prima sentenza e la pena base è stata così determinata in anni quattro di reclusione. A tale pena il giudice ha poi applicato, come già indicato sub 2. del ritenuto in fatto, gli aumenti in continuazione per i reati di cui ai capi A, B, D, F e G oggetto della seconda sentenza. La pena complessiva è stata determinata in modo errato. Dalla sentenza in atti e come evidenziato nell’atto di ricorso a cui sono allegati i provvedimenti oggetto della pronuncia impugnata, infatti, risulta che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha condannato l’attuale ricorrente per i reati di cui al capo 2 A), rapina in danno della tabaccheria di via Torrevecchia, B), ricettazione, e C), evasione. Laddove, invece, gli ulteriori e diversi reati di cui ai capi D), rapina in danno della tabaccheria in via Clemente III, F), rapina commessa in danno della tabaccheria a Via di Valle Aurelia, e G), rapina commessa in danno della tabaccheria in via N.S. di Lourdes, erano contestati a un altro imputato, SS NE, nei confronti del quale è stata emessa la condanna.
3. L’errore in cui è incorso il giudice dell’esecuzione nella determinazione della pena, nel calcolo della quale risulta anche omesso l’aumento per il reato di evasione, impone una nuova e complessiva valutazione di merito e non può pertanto essere emendato da questa Corte. Il provvedimento impugnato, in conseguenza, deve essere annullato con rinvio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma per un nuovo giudizio sul punto. 4.
Considerato che
in sede di rinvio si dovrà procedere a una nuova e complessiva determinazione della pena la censura oggetto del secondo motivo è assorbita.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AR AC MO BO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Luca Tampieri per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa in data 23 settembre 2025, ha accolto l’istanza proposta da XXXXXXXXXXXXXX di applicazione della disciplina della continuazione tra il fatto giudicato con la sentenza n. 6341/22, emessa dal Tribunale di Roma il 12 maggio 2022, confermata dalla Corte di appello di Roma, divenuta irrevocabile in data 7 giugno 2023, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 1 d.p.r. 309/1990, e i fatti oggetto della sentenza n. 436/23, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma il 3 febbraio 2023, divenuta irrevocabile il 20 giugno 2023, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 comma 1 e 3 n.1, 648 e 385 cod. pen., e ha determinato la pena complessiva in anni 6, mesi 2 e 20 giorni di reclusione ed euro 20.833,34 di multa.
2. Il giudice dell’esecuzione, nello specifico, ha riconosciuto il vincolo della continuazione valutando positivamente la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i fatti oggetto delle sentenze appena citate in quanto finalizzati a reperire il denaro per l’acquisto di sostanza stupefacente. Ciò anche considerando che è stata prodotta documentazione che ha accertato lo stato di tossicodipendenza concomitante alla commissione degli illeciti e nel caso di specie è stata allegata la relazione della Casa Circondariale di Regina Coeli del 2016, del Serd di Rebibbia del 28 ottobre 2020 e, infine, un certificato del Serd di Civitavecchia del 19 marzo 2025. La decisione si fonda sulla considerazione che gli illeciti commessi sono contrassegnati da omogeneità e, inoltre, che gli stessi sono collocabili in un lasso temporale non considerevole, in species maggio 2022 in relazione ai reati di cui alla prima sentenza e luglio-agosto 2022 in relazione ai reati oggetto della seconda sentenza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10055 Anno 2026 Presidente: BO MO Relatore: AC AR AR Data Udienza: 29/01/2026 In ordine alla determinazione della pena complessiva il giudice ha individuato il reato più grave in quello giudicato con la sentenza n. 6341/22 e, quantificata la pena base in anni 4 di reclusione, ha applicato un aumento in continuazione per i fatti oggetto della seconda sentenza così quantificato: anni 2, mesi 9 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui al capo E;
di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di cui al capo A, D, F, G;
di mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui al capo B. Alla somma così determinata il giudice ha poi applicato la riduzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato e di un sesto ai sensi dell’art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen., così giungendo ad irrogare una pena complessiva di anni 6, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 20.833,34 di multa, ciò anche tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 81, comma secondo cod. pen., nei casi in cui, come quello di specie, viene ravvisata la recidiva ai sensi dell’art. 99 comma quarto cod. pen.
3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Nel primo motivo, la difesa rileva che il computo della pena è errato in quanto il giudice dell’esecuzione nel procedere agli aumenti per la continuazione ha applicato una pena superiore a quella inflitta dal giudice della cognizione. Nel calcolo, infatti, sono stati considerati reati diversi e ulteriori rispetto a quelli che ineriscono il ricorrente (A, B, C) e, invece, è stato pretermesso il reato di cui al capo C (evasione), meno grave.
3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 comma quarto cod. pen. e 671 comma 2-bis cod. proc. pen. per avere il giudice dell’esecuzione rideterminato la pena in contrasto con il principio enunciato dall’ultimo comma dell’art. 81, comma quarto, cod. pen.
4. In data 6 settembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Luca Tampieri chiede che l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il giudice dell’esecuzione sarebbe incorso in errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio in quanto ha applicato degli aumenti di pena a titolo di continuazione in relazione a reati per i quali il ricorrente non era stato condannato. La doglianza è fondata. Il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il fatto oggetto della sentenza del Tribunale di Roma il 12 maggio 2022 e quelli oggetto della sentenza emessa Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma il 3 febbraio 2023. Il reato più grave è stato correttamente individuato in quello oggetto della prima sentenza e la pena base è stata così determinata in anni quattro di reclusione. A tale pena il giudice ha poi applicato, come già indicato sub 2. del ritenuto in fatto, gli aumenti in continuazione per i reati di cui ai capi A, B, D, F e G oggetto della seconda sentenza. La pena complessiva è stata determinata in modo errato. Dalla sentenza in atti e come evidenziato nell’atto di ricorso a cui sono allegati i provvedimenti oggetto della pronuncia impugnata, infatti, risulta che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha condannato l’attuale ricorrente per i reati di cui al capo 2 A), rapina in danno della tabaccheria di via Torrevecchia, B), ricettazione, e C), evasione. Laddove, invece, gli ulteriori e diversi reati di cui ai capi D), rapina in danno della tabaccheria in via Clemente III, F), rapina commessa in danno della tabaccheria a Via di Valle Aurelia, e G), rapina commessa in danno della tabaccheria in via N.S. di Lourdes, erano contestati a un altro imputato, SS NE, nei confronti del quale è stata emessa la condanna.
3. L’errore in cui è incorso il giudice dell’esecuzione nella determinazione della pena, nel calcolo della quale risulta anche omesso l’aumento per il reato di evasione, impone una nuova e complessiva valutazione di merito e non può pertanto essere emendato da questa Corte. Il provvedimento impugnato, in conseguenza, deve essere annullato con rinvio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma per un nuovo giudizio sul punto. 4.
Considerato che
in sede di rinvio si dovrà procedere a una nuova e complessiva determinazione della pena la censura oggetto del secondo motivo è assorbita.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AR AC MO BO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3