Sentenza 14 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2002, n. 6967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6967 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SCORTE SUPREM 69 6 7 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE Josta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: EDott. Antonio SAGGIO - Presidente - R.G.N. 10637/99 Cron. 19655 Consigliere - Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Dott. Walter CELENTANO - Consigliere- Rep. Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Ud. 19/12/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO DI BOLOGNA, quale dirigente della POLSTRADA di BOLOGNA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
' ricorrente -
contro
PIZZOLI SpA, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.tempore, NICOTERA 29, presso l'avvocato PARASCANDOLO SILVIA, rappresentata e difesa dall'avvocato GORDINI CINZIA, giusta mandato in calce al controricorso;
2001 - controricorrente 2584 -1- avverso la sentenza n. 280/98 del Pretore di BOLOGNA, depositata il 28/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo La società Pizzoli s.p.a., quale committente di un trasporto, proponeva ricorso, ai sensi della 1. n. 689/81, avverso la cartella esattoriale notificatagli in data 28-11-1997 dal Prefetto di Bologna ed avente ad oggetto il pagamento di £ 1.214.456 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 167, nono comma, del C.d.S. (circolazione a pieno carico in misura eccedente rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione). L'adito Pretore di Bologna, non costituitosi l'opposto Prefetto, con la sentenza in esame, in acco- glimento dell'opposizione, annullava detta cartella esattoriale. Affermava, in particolare, il Pretore che nessuna somma era dovuta dall'opponente in quanto era provato il pagamento della sanzione in questione da parte della società proprietaria dell'autoveicolo, da ritenersi condebitrice in solido con la Pizzoli s.p.a. quale committente del trasporto. Ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., con un unico motivo, la Prefettura;
resiste con controricor- so la società Pizzoli. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 167, nono comma del C.d.S. in quanto il Pretore ha errato nel ritenere condebitrici solidali la società proprietaria del veicolo con- travvenzionato e la società committente del trasporto, in quanto detta norma prevede che le relative sanzioni amministrative si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per conto esclusivo di quest'ultimo. Il ricorso è inammissibile. Deve, infatti, preliminarmente rilevarsi che, come per ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 562/2000 m. 539393), in relazione ad una cartella esattoriale noti- ficata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione nelle forme previste dalla 1. n. 689 del 1981 solo allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada;
quando, invece, tali atti siano stati notificati, la notifica della successiva cartella esattoriale può dare 4 1 adito unicamente al giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., riguardo a fatti estin- tivi, eventualmente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, o a quello di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., in caso di deduzioni di vizi attinenti la regolarità formale della car- tella esattoriale. Nella fattispecie in esame la cartella esattoriale era stata preceduta, in data 5-12-1997, dalla notifica alla società Pizzoli del verbale di contravvenzione. Ne deriva che il mezzo di impugnazione esperi- bile da parte della Prefettura avverso la sentenza del Pretore di Bologna era l'appello in sede esecu- tiva e non il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giu- dizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. In Roma, il 19-12-2001 L'estensore मजू Il Presidenteпити ни DEPOSITATA IN CANCELLERÍA IL CANCELLIERE/ 14 MAG. 2002 RI Di NuzzoRI Di ZZ Oggi, Nuoro IL CANCELLIERE RI Di UZ Dr Jun e