Sentenza 29 febbraio 2000
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 423, secondo comma, cod. pen., per "cosa propria" deve intendersi quella su cui grava il diritto di proprietà dell'agente e non quella semplicemente posseduta o sulla quale altri vanti un diritto reale limitato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non potesse considerarsi proprietario del bene colui che lo amministra e lo detiene in virtù di una carica societaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/02/2000, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 29/2/2000
1. Dott. G. Sica Consigliere SENTENZA
2. " A. Amato " N. 441
3. " S. Occhionero " REGISTRO GENERALE
4. " A. Nappi " N. 29250/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MA ET, n. S. Pietro Casale (BO) il 7.2.26
avverso la sentenza 24.5.99 corte app. Bologna Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dr. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. G. Febbaro che ha concluso il rigetto
Udito il difensore avv. F. Sgubbi
Motivi della decisione.
Il tribunale di Ferrara condannava MA ET per i reati di cui agli art. 423 e 449 cp, 33 e 34 DPR n. 574/55, per l'incendio sviluppatosi il 15.5.93 nell'area (adibita a discarica di materiali e rifiuti vari) di proprietà della Reno gas sas, esercente deposito di gas liquido, di cui era accomodatario.
Sul gravame dell'imputato in relazione all'imputazione delittuosa e in via incidentale del P.M., che si doleva dell'esiguità della pena, la corte d'appello di Bologna assolveva il SE dal delitto di incendio di cosa propria, in difetto della prova del pericolo alla pubblica incolumità.
- A seguito di ricorso del PG, la SC annullava per vizio di motivazione, poiché la corte di merito aveva disatteso senza adeguate argomentazioni la prima decisione, sia nel punto in cui aveva escluso la possibilità di propagazione delle fiamme, sia in quello in cui aveva attribuito, ad onta delle risultanze dell'elaborato peritale, la causa dell'incendio al fatto illecito di terzi, escludendo che l'accertata esistenza si molteplici focolai dovuti all'accumulo di materiale infiammabile costituisse fattore antecedente causale.
In sede di rinvio la corte di Bologna dichiarava ndp in ordine agli illeciti contravvenzionali, estinti per prescrizione, e riduceva la pena per la prima imputazione,
osservando:
a) nella specie va ravvisata l'ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell'art. 423 cp, onde il pericolo per la pubblica incolumità va presunto;
b) la diffusività delle fiamme va desunta dai materiali infiammabili depositati "in loco", dalla pluralità di focolai riscontrate, dai "piumini di pioppo", dalla durata dell'intervento dei vigili del fuoco, dai mezzi profusi e dall'evacuazione delle abitazioni più vicine, resasi necessaria nella circostanza;
c) l'incuria dell'imputato è acclarata anche alla luce dell'ordinanza sindacale, che gli aveva fatto obbligo di ripulire il terreno.
- Ricorre il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione:
a) l'imputato è stato tratto a giudizio nella specifica qualità di accomandatario della Reno gas sas, onde non può dubitarsi che vada ravvisata la figura criminosa dell'incendio di cosa propria. b) Sono stati travisati gli elementi in base ai quali va ravvisata l'esistenza del pericolo concreto, quale elemento del reato "a quo" solo una limitata parte del terreno è stata interessata dalle fiamme, l'incendio ha avuto durata breve, gli edifici più prossimi erano situati a notevole distanza, al momento del fatto non spirava vento, i "piumini" sono inidonei a propagare le fiamme. c) non è stata individuata la fonte di innesco. Lacuna, questa, davvero incolmabile, poiché solo in riferimento ad essa può escludersi o affermarsi la valenza di causa esclusiva o di concausa della condotta dello imputato. Nè a questi può farsi carico dell'inosservanza dell'ordinanza sindacale, che prescriveva la rimozione del materiale accumulato, non essendo scaduto il termine per l'adempimento.
D'altro canto, il provvedimento suddetto richiama l'art. 9 del decreto presidenziale in materia di rifiuti, ond'esso mirava a soddisfare ragioni di carattere igienico, sanitario ed ambientale, non già a prevenire incendi.
d) Il vizio di motivazione inficia del pari il giudizio di bilanciamento delle circostanze (non essendo stata accordata prevalenza alle generiche) e la stessa determinazione sanzionatoria, non essendo stati apprezzati correttamente l'entità del pericolo e il grado della colpa ed essendo stati inoltre trascurati i precedenti della vita anteatta.
Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni. - Ai fini della configurabilità del reato delineato dall'art. 423, 2^ c. c., deve intendersi per "cosa propria" quella su cui grava il diritto di proprietà dello agente, e non quella semplicemente posseduta o sulla quale altri vanti un diritto reale limitato (cass., sez. IV, 16.11.67, n. 1229, Curci). Nè rileva che l'imputato fosse socio accomandatario della società titolare del bene in questione, dal momento che socio e sodalizio restano comunque soggetti giuridicamente distinti. Come rettamente osservato dalla corte territoriale, l'ccomandatario, pur potendo rispondere delle obbligazioni sociali illimitatamente e solidalmente con il proprio patrimonio personale, ne risponde tuttavia in via sussidiaria, potendo avvalersi del "beneficium excussionis". Non può, dunque, essere considerato proprietario del bene colui che lo amministra e lo detiene in virtù di una carica societaria. - Versandosi in tema di incendio di cosa altrui, reato di pericolo presunto, non ha ragion d'essere la censura concernente il preteso travisamento degli elementi dai quali il pericolo va desunto. Al riguardo i giudici di merito, con argomentazioni diffuse e perspicue, hanno evidenziato gli estremi dell'incendio, per la mole e l'estensione delle fiamme, la diffusività ossia la tendenza a progredire, la difficoltà di spegnimento sia per il molteplici focolai riscontrati, sia per i materiali che lo alimentavo. Il dedotto travisamento si traduce, pertanto, nella inammissibile prospettazione di una lettura alternativa dell'assetto di prova, in antitesi con quella fatta propria dai giudici di merito con ineccepibili argomentazioni.
- Quanto al rapporto eziologico tra la condotta del ricorrente e l'evento delittuoso, la corte felsinea ha ineccepibilmente significato che anche ove fosse provato che l'innesco sia dovuto al fatto (doloso o colposo) del terzo, non andrebbe esente da responsabilità il SE, posto che l'incendio ha trovato alimento nel materiale ignivomo e nei rifiuti di varia natura accumulati alla rinfusa sul terreno, con palese ed inescusabile incuria.
Sotto questo profilo non coglie nel segno il rilievo del difensore, poiché l'ordinanza sindacale, pur avendo di mira interessi igienico- sanitari ed ambientali, risulta comunque ineludibilmente ricognitiva dello stato di abbandono del terreno, costituente una sorta di discarica e pertanto abbisognevole di una bonifica, siccome ricettacolo di bitumi ed altri reperti suscettibili di fungere da facile esca alle fiamme sviluppatesi.
- Il giudizio di comparazione delle circostanze e la statuizione sanzionatoria sono, infine, adeguatamente motivati in ragione dei precedenti, anche specifici, del grado della colpa e dell'entità del pericolo cagionato, onde prive di fondamento sono le censure formulate al riguardo.
Il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge.
P T M
Rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata sentenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2000