Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
Nella controversia promossa dal concedente per la risoluzione di un contratto di affitto di un (unico) fondo rustico stipulato con due o più affittuari, nel quale siano subentrati gli eredi, tutti gli eredi rivestono la qualità di litisconsorti necessari per ragioni di diritto sostanziale non potendo la risoluzione contrattuale essere utilmente pronunciata se non nei confronti di tutte la parti dell'unico rapporto in contestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL RI, EL OV, EL NA, EL EN, EL EN, EL IN, DO TA, EL IO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO ROSSI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato VINCENZO CAMERINI, i primi sette per procura a margine del ricorso e l'ultimo giusta procura speciale per TA AN AT di Bressanone dell'08/05/00 rep. n. 269052;
- ricorrenti -
contro
FR GI, EL LI, EL GI, EL IA, EL NA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 13302/00 proposto da:
FR GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANICO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EL RI, EL OV, EL NA, EL EN, EL EN, EL IN, DO TA, EL IO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO ROSSI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato VINCENZO CAMERINI, i primi sette per procura a margine del ricorso principale e l'ultimo giusta procura speciale per TA AN AT di Bressanone dell'08/05/00 rep. n. 269052 allegata al ricorso principale;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
contro
EL LI, EL GI, EL IA, EL NA,
- intimati -
avverso la sentenza n. 245/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 27/04/99 e depositata il 18/05/99 (R.G. 12/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato CE CAMERINI;
udito l'Avvocato Francesco TRICANICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO FRAZZINI che ha concluso: in via principale per l'accoglimento del 1^ motivo, l'assorbimento dei residui motivi del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
in subordine per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FR UI adiva con due distinti ricorsi la sezione specializzata agraria del tribunale de l'Aquila e, premesso che il suo dante causa, FR CE, aveva concesso in affitto a PA RO, ND, IO, NI, LE (tutti deceduti fra il 1976 ed il 1987 ad eccezione dell'ultimo) un fondo rustico in agro di Torrimparte, località Picenne, e che gli eredi degli affittuari non rivestivano la qualità richiesta dall'art. 49 L. 203/1982 per succedere nel rapporto, non avevano corrisposto il canone, avevano menomato l'integrità del fondo, frazionandolo in orticelli, chiedeva la condanna dei convenuti al rilascio del fondo, previa, occorrendo, dichiarazione di risoluzione del contratto.
PA IO, LE, RO rimanevano contumaci;
si costituivano PA LE, AR, ME, GI, LA, IO, ER, OL, che contestavano l'esistenza del rapporto di affitto e chiedevano in via riconvenzionale la declaratoria dell'avvenuto acquisto del fondo per usucapione. La sezione adita riuniva i procedimenti e dichiarava risolto il rapporto, condannando "i resistenti" al rilascio del fondo. PA AR e NI, eredi di PA LE, PA ER, OL, ME, GI, LA, DO OR proponevano gravame che la sezione specializzata agraria della corte di appello de L'Aquila rigettava con sentenza resa il 27.4.1999. Per quanto ancora interessa la corte ha ritenuto che non rivestono la qualità di litisconsorti necessari nel giudizio di risoluzione dell'affitto e rilascio del fondo gli eredi degli originari affittuari, che non contestino la pretesa di rilascio ne' detengano il fondo;
che solo la parte, che, rivestendo la qualità di litisconsorte necessario, non venga evocato in giudizio, ha interesse a dedurre la violazione del contraddittorio;
che nel mentre l'FR ha fornito prova adeguata del rapporto di affitto mediante la credibile deposizione del teste Milani, le controparti non hanno dimostrato l'avvenuto acquisto del fondo per usucapione, all'uopo non valendo le lettere prodotte ne' il frazionamento del terreno e l'intestazione catastale delle particelle ottenute, che non implicano interversione del possesso;
che i PA hanno escluso di rivestire la qualità di coltivatore diretto che costituisce il presupposto dell'invocata usucapione decennale allorquando hanno dedotto di non essere subentrati nell'affitto proprio per difetto della qualità;
che uno dei ricorsi è stato notificato alla DO ed in questa situazione il fatto che i giudici di primo grado non abbiano indicato il nome della parte anzidetta concreta errore materiale emendabile con la procedura della correzione.
PA AR, GI, ER, NI, ME, OL, LA, DO OR hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi;
l'FR ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, al quale hanno resistito i PA e la DO;
si è provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di PA RO disposta con ordinanza 28.11.2001; le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti. Con il primo motivo del ricorso principale, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., si lamenta che i giudici di appello abbiano disatteso l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio dipendente dalla mancata partecipazione al giudizio di PA AN MA, MO, IV, eredi di PA NI.
In particolare si sostiene: 1) nella specie risulta proposta domanda di risoluzione di affitto coinvolgente pluralità di affittuari, sicché ciascuno di essi riveste la qualità di parte necessaria del giudizio;
2) il difetto di integrità del contraddittorio può essere rilevato di ufficio- in qualsiasi stato e grado e non è necessario che sia eccepito da alcuna delle parti e tanto meno da quella pretermessa;
3) la lettera - priva di data certa e non autenticata -, con la quale PA AN MA e MO avrebbero comunicato al concedente di non avere interesse ad opporsi al rilascio dei terreni, non è idonea a fare perdere ai predetti la qualità di parte del giudizio e, comunque, rimane il fatto che non ha partecipato al giudizio PA IV, altra erede di PA NI.
Con il corrispondente motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., lamentandosi che i giudici di appello non abbiano ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio (in quanto proposta in secondo grado) e la produzione di documenti nuovi in tale grado del giudizio.
I motivi vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione.
In contrasto con quanto ritenuto dai giudici di appello e sostenuto con il ricorso incidentale va richiamato il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale persino il giudice di legittimità può rilevare di ufficio il difetto di integrità del contraddittorio, sempre che non si sia formato giudicato ed il difetto risulti dagli atti e documenti acquisiti nel giudizio di merito (ex plurimis Cass. 22.6.1995 n. 708; Cass. 20.12.1994 n. 10968), ed il divieto di prove nuove in appello nelle cause soggette al rito del lavoro riguarda le prove costituente e non quelle costituite (Cass. 22.7.1999 n. 7919). Ciò posto, va rilevato che non importa riqualificazione della domanda quanto si legge nella sentenza impugnata e, cioè, che "la controversia è tra l'FR ed i detentori del fondo che contestano la domanda del primo volta alla restituzione del fondo", sicché rimane ferma la qualificazione sottesa alla sentenza di primo grado, che ha conclusivamente dichiarato la risoluzione dell'affitto. Ne consegue che è applicabile la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nella controversia promessa dal concedente per ottenere la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico stipulato da più affittuari, nel quale siano subentrati gli eredi, ed il rilascio del fondo, che ne forma oggetto, tutti gli eredi rivestono la qualità di litisconsorti necessari per ragioni di diritto sostanziale, non potendo la risoluzione essere utilmente pronunciata che nei confronti di tutte le parti dell'unico contratto (Cass.
6.8.1997 n. 7283; Cass. 20.12.1988 n. 6949). Nella specie risulta che PA AN MA, MO, IV - eredi di PA NI originario affittuario del fondo assieme a PA RO, ND, IO LE - non sono stati evocati in giudizio, rimanendone estranei, ed in questa situazione bisogna riconoscere che fondatamente si lamenta che non sia stata accolta l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, non senza rilevare che, attesa la contestazione dell'autenticità della lettera proveniente da PA AN MA e MO neppure si pone la questione se l'avere essi dichiarato di non essere interessati al fondo comporti il venire meno della loro qualità di litisconsorti. Va, pertanto, accolto il primo motivo del ricorso principale e rigettato il corrispondente motivo del ricorso incidentale. Al difetto di integrità del contraddittorio consegue la cassazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado con rinvio al primo giudice.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Rimangono assorbiti i rimanenti motivi del ricorso principale e di quello incidentale.
In particolare, con i motivi del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 354, 415 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice per avere i giudici di appello ritenuto integro il contraddittorio nei confronti di DO OR, ancorché alla medesima non sia stato notificato ne' il primo ne' il secondo ricorso (secondo motivo); si denuncia violazione degli artt. 1141 e 1158 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censurandosi la sentenza impugnata per avere immotivatamente confermato il rigetto della domanda di usucapione (terzo motivo); si deduce violazione degli artt. 314 c.p.c., 1159 bis, 1158 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., lamentandosi che la sentenza impugnata non abbia accolto il terzo motivo di appello concernente la realizzazione della fattispecie usucapitiva in favore degli eredi di PA NI - tra cui PA ME - deceduto nel 1966 e non nel 1976 (quarto motivo). Con i motivi del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., sostenendosi che i giudici di appello avrebbero dovuto ritenere inammissibile la domanda di usucapione proposta in secondo grado su basi nuove (secondo motivo); si deduce difetto di motivazione sulla questione concernente la notifica degli atti introduttivi del giudizio a DO OR (terzo motivo).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado;
rinvia la causa alla sezione specializzata agraria del tribunale di L'Aquila; compensa le spese del giudizio di cassazione e degli altri gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 15 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003