Sentenza 11 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2003, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
C.C. 74545 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B-N. 5 0 3583/03 TRIBUTARIA NOME DE POP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente e Relatore R.G.N. 3605/01 Cron. 8174 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud. 01/10/02 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZ ORS ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIV E SEN TENZA N. 44545 sul ricorso proposto da: NU OM, elettivamente domiciliato presso l'avvocato FILIPPO CASTELLANI in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, giusta procura in calce dell'atto di ocs F costituzione del 10 maggio 2001, difeso dall'avvocato ETTORE GHELARDI, giusto mandato a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO IVA DI SAVONA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 2002 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta 3441 -1- e difende ope legis;
controricorrente - avversO la sentenza n. 5/00 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 02/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/02 dal Presidente e Relatore dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato ETTORE GHELARDI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato dello Stato Di Stefano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio I.V.A. di Savona accertava nei confronti del notaio Domenico Manuti, per l'anno 1990, a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanze di Varazze: omessa fatturazione di una parte rilevante delle operazioni derivanti da accertamenti bancari;
acquisto di merci e ricezione di servizi senza fattura e mancata regolarizzazione;
conseguenti penalità per violazione dell'obbligo di dichiarazione. Il contribuente presentava ricorso alla Commissione provinciale che lo accoglieva parzialmente. A seguito di appello dell'Ufficio la Commissione regionale di Genova dapprima emetteva una ordinanza con la quale richiedeva all'Ufficio l'acquisizione di tutti i dati bancari, sia attivi che passivi e, a seguito di disponeva una c.t.u. per inottemperanza della p.a., accertare se e quali somme, versate sui conti correnti a sua moglie, non bancari intestati al contribuente e corrispettivi della attività rivestissero la natura di professionale e pertanto non fossero assoggettabili ad IVA, ma costituissero depositi di clienti destinati ad operazioni quali pagamento di imposte, muti etc. 2 Il c.t.u. riferiva alla Commissione che, nonostante i tentativi esperiti, non era stato possibile ottenere documentazione, chiarimenti ° qualsiasi altra informazione dalla parte interessata atta a comprovare quanto dalla stessa asserito in merito alle somme accreditate sui conti correnti di cui sopra e che, quindi, non era in grado di svolgere il suo incarico. Ad esito di tali attività il giudice del gravame accoglieva l'appello dell'Ufficio e dichiarava legittimo l'operato di quest'ultimo, osservando: che nel ricorso di I grado il contribuente non aveva eccepito alcunché in merito al rilievo relativo alla mancata fatturazione degli acquisti di merci e della ricezione di servizi, sicchè l'accertamento doveva ritenersi definitivo;
che il contribuente non aveva dimostrato in alcun modo, nel corso dei giudizi di I° e II° grado, che le somme affluite sui conti correnti del contribuente e della moglie e non dichiarate ai fini IVA, costituivano depositi fiduciari affidati dai clienti, come sostenuto, e destinati a vari adempimenti a lui demandati, né che derivassero da altre fonti. + Avverso questa decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. 3 Il contribuente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce falsa applicazione dell'art. 51, comma 2, n. 2 violazione e del d. P. R. n. 633 del 1972: obbligo del preventivo contraddittorio ai fini dell'utilizzazione della presunzione delineata dal legislatore omessa convocazione illegittima inversione dell'onere della prova - prove comunque fornite dal contribuente e non valutate dalla Commissione regionale in aperto contrasto con l'art. 111 cost. Secondo il ricorrente: i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari possono porsi a base degli accertamenti tributari solo se il contribuente sia stato previamente invitato a fornire spiegazioni e chiarimenti sulle risultanze bancarie, con la conseguenza che in difetto di tale adempimento istruttorio l'Ufficio non può avvalersi delle presunzioni speciali delineate dagli artt. 51, comma 2, n. 2 d. P.R. n. 633 del 1972 e 32, comma 1, n. 1 d. P.R. n. 600 del 1973, ma deve necessariamente corroborare la pretesa impositiva con altri e significativi mezzi probatori;
- lo stesso ricorrente, nel corso del giudizio di I grado ed in quello di appello, aveva prodotto elementi documentali dai quali emergeva che molti versamenti bancari si riferivano a imposta di registro, conferimenti societari, somme relative a mutui etc., mentre la Commissione regionale, aderendo alle conclusioni del c.t.u., ha sostenuto che nessuna prova contraria rispetto all'assunto dell'Ufficio era stata fornita. Con il secondo motivo si deduce la totale mancanza di consulenza, in quanto, pur essendo stato conferito al perito il potere di avvalersi di tutti i poteri dell'autorità giudiziaria relativi all'accesso presso gli uffici finanziari e le banche e all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per gli accertamenti, tenendo conto di tutta la documentazione prodotta e producenda dalle parti, 10 stesso si era limitato a rivolgersi al contribuente e aveva dichiarato che 10 stesso non aveva fornita alcuna prova, senza svolgere alcuna altra indagine e la Commissione regionale aveva fatto gravare sul contribuente la negligenza dell'Ufficio omettendo di valutare le prove documentali fornite dal Manuti con memoria 7 aprile 1999. Con la memoria ex art. 378 c.p.c. il contribuente ha fatto riferimento ad una sentenza del tribunale penale di Savona del 6 febbraio 2002 (prodotta con l'istanza di q ascrittigli prelievo) che 10 ha assolto dai reati la veridicità delle eccezioni e confermando, a suo parere, delle argomentazioni sollevate circa l'inttendibilità della verifica della Guardia di Finanza. I due motivi di ricorso da esaminare congiuntamente, in quanto logicamente connessi, sono fondati per quanto di ragione sulla base delle considerazioni che seguono. Va innanzitutto rilevato che il Collegio non può prendere in considerazione le tesi formulate nella memoria da ultimo richiamata in quanto basate su un atto sentenza del Tribunale penale di Savona) non notificato alla controparte ex art. 372, comma 2, c.p.c. e non relativo alla all'ammissibilità del nullità della sentenza impugnata ° ricorso e del controricorso. Passando all'esame della censura sollevata con il primo motivo di ricorso e relativa al mancato contraddittorio instaurato con il contribuente nella fase amministrativa e con la quale si vuole inficiare l'avviso di accertamento, la Corte deve rilevarne l'infondatezza sulla base della costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio, secondo cui, in tema di i.v.a., il rinvenimento di singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari non transitati (e rilevati ai sensi nelle scritture dell'imprenditore n. 633 del 1972) costituisce il dell'art. 52 o 63 del d. P. R. presupposto di una presunzione legale (anche se relativa, in quanto è ammessa la prova del contrario da parte del 6 contribuente) a favore del Fisco, utilizzabile ai fini della ricostruzione della base imponibile e la cui configurabilità non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa (ex plurimis: Cass. 28 luglio 2000, n. 9946; Cass. 3 febbraio 201 n. 1569; Cass. 19 febbraio 2001 n. 2435; Cass. 3 marzo 2001 n. 3128; Cass. 21 giugno 2001 n. 8457). Da quanto precede deriva, però, la fondatezza delle ulteriori censure sollevate dal contribuente che ha contestato da parte della decisione impugnata la mancata valutazione delle prove contrarie fornite al fine di superare la presunzione sulla cui base è stata riconosciuta la legittimità dell'avviso di accertamento. In presenza infatti di prove idonee anche se- parziali а superare la presunzione di legge in quanto alcune delle rettifiche operate non si riferivano ad operazioni imponibili, è viziata da violazione di legge la decisione impugnata (ed è contraddittoria la relativa motivazione), che, dopo avere obbligato, con l'ordinanza ammissiva della consulenza tecnica di ufficio, lo stesso consulente a tenere conto della documentazione prodotta (con ciò stesso riconoscendo l'esistenza di tale documentazione) ha fatto derivare l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio dal fatto che il contribuente non ha fornito consulente, senza ulteriore documentazione a richiesta del spendere una parola sulla eventuale idoneità della documentazione già acquisita a superare la presunzione legale, con ciò sanzionando di inefficacia le prove già fornite per un comportamento del contribuente da cui poteva derivare il non superamento della presunzione in relazione a talune somme depositate sui conti correnti ma non a tutte. Ciò comporta l'accoglimento, per quanto di ragione del ricorso, con la cassazione della decisione impugnata e il rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, che deciderà l'appello sulla base della documentazione prodotta. Al giudice di rinvio Va rimessa la pronuncia sulle spese di questa fase di giudizio. Per completezza di motivazione va rilevato che non possono trovare accoglimento le eccezioni sollevate con il controricorso dalla amministrazione finanziaria, la quale ha rilevato l'inammissibilità del ricorso perché con lo stesso si sarebbe richiesto il riesame del merito (primo motivo) e si sarebbero contestate le operazioni peritali (secondo motivo). E' infatti sufficiente osservare in proposito: che con il primo motivo, per la parte accolta, si è contestata la motivazione della pronuncia nella parte in cui non ha indicato le ragioni per le quali non si è tenuto conto della documentazione versata in atti;
ESENTE DA REGISTRAZIONE 8 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL, B- N. 5 MATERIA TRIBUTARIA con il secondo motivo si è contestata la - che decisione nella parte in cui ha accettato acriticamente le conclusione di una consulenza mai eseguita ritenendo idonea la mancata produzione di documentazione successiva ad escludere la rilevanza di quella già prodotta;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la decisione impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale Liguria, anche per la pronuncia sulle spese di questa fase di giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione tributaria il 1° ottobre 2002. Il Presidente estensore (Alio Tinocchiaro) IL CANCELLIERE Arnaldo Capang DEPOSITATO IN CANCELLERIA A Oggi 11 MAR. 2003 IL CANCELLIERE 01 CaleysСмоль Arnaldo NO