Sentenza 21 settembre 2011
Massime • 1
La pronuncia di non doversi procedere nei confronti del minore per immaturità al momento del fatto presuppone l'accertamento della penale responsabilità, in mancanza della quale il giudice deve valutare l'applicabilità del proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2011, n. 36554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36554 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 21/09/2011
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1547
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 6709/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO;
nei confronti di:
1) A.N. N. IL (omesso) C/;
avverso la sentenza n. 3/2006 GUP PRESSO TRIB. MINORI di TORINO, del 18/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale per i minorenni di Torino giudicava A.N. imputato del reato di concorso in rapina e in lesioni ai danni di R.M. , cui sottraeva con violenza un marsupio;
in (omesso) , al termine dell'udienza preliminare il GUP dichiarava non doversi procedere nei confronti di A. per immaturità al momento del fatto e disponeva la confisca e distruzione di quanto in sequestro;
Il PG di Torino ricorre per cassazione, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). 1)-il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32 e art. 178 c.p.p., lett. c), per avere emesso a carico dell'imputato una pronuncia che presuppone l'accertamento di responsabilità senza il consenso dell'imputato, contumace ed assistito da difensore di ufficio privo di procura;
2)-inoltre, la decisione era da censurare per avere omesso:
-di indicare gli elementi di prova in ordine al concorso dell'A. nel reato;
-di indicare su quali elementi aveva ritenuto la carenza di prova della capacità di intendere e di volere dell'imputato, ricavabile invece dalle modalità del fatto e dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato;
CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio per il quale il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni può definire il procedimento, pronunciando sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale solo quando il minore abbia espresso il proprio consenso alla definizione del giudizio all'udienza preliminare;
infatti tale tipo di pronuncia presuppone un accertamento della responsabilità penale, normalmente devoluto alla fase dibattimentale, e pertanto è solo l'imputato che può decidere di rinunziare al dibattimento ed alle facoltà difensive ivi esercitabili. (Cass. Pen. Sez. 6, 26.02.2003 n. 22538). Tale principio è applicabile al caso di specie atteso che anche la pronuncia di non doversi procedere per immaturità al momento del fatto presuppone l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, in mancanza della quale il Giudice deve valutare l'applicabilità del proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Occorre ricordare che la previsione del necessario consenso dell'imputato alla definizione anticipata del processo nel corso dell'udienza preliminare è stato introdotto dal legislatore del 2001 allo scopo di rendere attuale anche nel giudizio minorile il precetto di cui al novellato art. 111 Cost., comma 5, secondo il quale solo la volontà dell'interessato può autorizzare la deroga al principio generale del contraddittorio nella formazione della prova. La definizione del giudizio nell'udienza preliminare secondo lo schema delineato dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 31 e art. 32, comma 1, risulta dunque equiparata dalla novella ai procedimenti a "prova contratta" previsti nel rito ordinario, nei quali l'utilizzazione anche in danno dell'imputato degli atti assunti al di fuori del dibattimento è resa possibile dall'adesione dell'imputato che, però, deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. (Cass. Pen. Sez. 6, 19.02.2009 n. 14173). La sentenza in oggetto è stata pronunciata nell'udienza preliminare senza che fosse intervenuto il consenso degli imputati, in violazione della norma costituzionale che impone il consenso per l'accesso a riti privi di accertamento secondo le regole della formazione della prova in contraddittorio (Cass. Pen. Sez. 2, 20.05.2004 n. 26325 - Sez. 5 07.12.2007 n. 4134). La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Gup presso il Tribunale per i minorenni di Torino - in diversa composizione - per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Torino per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011