Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2002, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E N OGGETTO:ILOR/esenzione 6 8 O I 9 5 1 Z / . A 4 decennale ex DPR N R / 6 T - A 2 S I B I . . R R G . 218/1978;demanda in sede L E P A . L R D A T . L U A B E REPUBBLICA ITALIANA 017 08 02 B contenziosa/ammissibilità D A D I T I E R A S 1 T I T N 3 E N R 1 S E E I . S T E A N A CORTE UPREMA I CASSAZIONE M SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 016715/1998 Cron. 4287 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Mario Delli Priscoli Presidente Ud.
6.7.2001 Dott. Giovanni Paolini Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere rel. Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MC PLAST di AN AR & IG spa( incorporante della Manustil spa) in persona del legale rappresentante in carica AN AR,rappresentata e difesa dagli avv. Gianluigi Paladini e Guido Nucci per delega a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, v.le Bruno Buozzi n.32 ricorrente
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore intimato 3 0 17 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.285/40/1997 depositata in data 5.12.1997 Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
udito per la ricorrente l'avv. Nucci;
Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Albano Laziale notificava alla Manustil spa,con sede in Nettuno( poi incorporata dalla attuale ricorrente Macplast di AN C. & IG spa, con sede in Milano) un avviso di accertamento di maggior reddito relativamente ad Irpeg ed Ilor 1983 conseguente alla ripresa a tassazione di alcune poste di bilancio. Avverso tale accertamento proponeva ricorso la società innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Velletri, segnalando di avere avanzato all'Amministrazione Finanziaria istanza di esenzione decennale dall'ILOR con decorrenza dall'1.1.1983 ai sensi del DPR 218/1978 e chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato nonchè il riconoscimento dell'esenzione decennale a far tempo da quella data. L'adita Commissione,con decisione in data 30.9.1991, in accoglimento del ricorso, riconosceva il diritto della ricorrente società alla chiesta esenzione ed annullava l'avviso di accertamento impugnato. La decisione,appellata dall'Ufficio, veniva confermata in data 22.2.1993. dalla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Roma in punto esenzione decennale dall'Ilor con la richiamata decorrenza;
relativamente, poi, alla controversia concernente l'accertamento del maggior reddito d'impresa,la medesima Commissione, preso atto della intervenuta domanda di condono ai sensi della L.413/1991, dichiarava estinto il giudizio. Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, con riguardo al capo di pronunzia concernente la avvenuta declaratoria di estinzione del giudizio per l'indicata causa con sentenza anzichè con ordinanza( revocabile nel caso di successiva -3- R riscontrata irregolarità della domanda),come previsto dall'art.34 comma quinto L.413/1991. Nella pendenza di tale giudizio la società presentava domanda di rimborso dell'Irpeg e dell'Ilor versate per gli anni 1986, 1987 e 1988. -Quindi, maturato il silenzio rifiuto dell'Ufficio finanziario in ordine alla predetta istanza,la stessa società proponeva per ciascuna di tali annualità distinti ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Roma. L'adita Commissione, con decisione in data 23.3.1995, riuniti i ricorsi,li rigettava rilevando,quanto alla questione dell'esenzione dall'Ilor, che essa non era stata ancora definitivamente decisa(essendo pendente- innanzi alla Commissione Tributaria Centrale un ricorso, originato dall'avvenuto - riconoscimento da parte dell'Ufficio di una (solo) parziale esenzione da tale imposta, a decorrere dal 22.4.1988);e,quanto all'Irpeg, che era intervenuta rinuncia, da parte della società, alla relativa richiesta di esenzione. La decisione,appellata dalla società, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza in data 24.9.-5.12.1997 n.285,avverso la quale la società ha proposto ricorso per cassazione. L'Amministrazione Finanziaria non si è costituita. Motivi della decisione Con un primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt.329 cpc;
324 cpc e 2909 c.c.: la CTR non avrebbe tenuto conto che in ordine alla sussistenza del diritto alla esenzione decennale dall'Ilor a far tempo dal 1983 si è comunque formato un giudicato,rappresentato dalla decisione, favorevole alla società(in quanto confermativa, al riguardo, di -4- R quella emessa il 30.9.1991 dalla Commissione Tributaria di Primo Grado diVelletri),pronunciata in data 22.2.1993 dalla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Roma. Con un secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.5 comma terzo DM 18.11.1966 (laddove è stabilito che la richiesta di esenzione può essere effettuata anche in sede di opposizione all'avviso di accertamento ),quale conseguenza del mancato rispetto del giudicato di cui si è detto. I due motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati. Il ricorso è fondato. Invero, in ordine al diritto della società Mac Plast alla esenzione dall'Ilor a far tempo dall'1.1.1983 ai sensi dell'art. 101 del DPR 6.3.1978 n.218, deve rilevarsi che esso effettivamente è stato riconosciuto con la decisione della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Roma in data come emerge dal relativo atto di 22.2.1993, versata in atti: decisione che - impugnazione, acquisito agli atti - non risulta sul punto essere stata oggetto di ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, da parte dell'Ufficio. Senonchè, di tale situazione e della conseguente formazione della cosa - giudicata ex art.329 comma secondo cpc,per intervenuta acquiescenza da parte della Amministrazione Finanziaria al relativo capo di decisione - la sentenza della CTR del Lazio(la quale si è pronunciata su una vertenza, fra le stesse parti, che in quella passata in giudicato trova il suo necessario antecedente logico-giuridico:v. Cass. 21.8.1997 n.7813) non risulta avere tenuto alcun conto. -5- 么 Ciò posto,ed osservato altresì che la questione che forma oggetto del secondo motivo d'impugnazione - deducibilità del diritto all'esenzione anche in sede contenziosa, con il solo limite che non vi sia stata un iscrizione a ruolo dell'imposta a titolo definitivo è stata già risolta in senso - favorevole alla tesi della ricorrente da questa Corte( Cass.21.3.1996 n.2444;Cass.28.10.1995 n.11319) e che la soluzione si adatta al caso in esame,non essendovi iscrizione a ruolo definitiva dell'Ilor per le annualità in contestazione;
ritiene la Corte che il giudizio della CTR circa la infondatezza della domanda di rimborso per la ritenuta pendenza di un'altra causa pregiudiziale si appalesa effettivamente come frutto di una violazione di regole sostanziali( art.2909 cod.civ.) e processuali(artt.324 e 329 cpc) che disciplinano la cosa giudicata. -Tali regole in quanto espressione di principi generali dell'ordinamento processuale civile(così come quello fissato nell'art.327 cpc: relativamente al quale l'orientamento di legittimità si è consolidato, successivamente a Cass.ss.uu.10.1.1992 n.202) devono ritenersi applicabili anche nel - contenzioso tributario, quale disciplinato dal DPR 636/72: a prescindere dal formale richiamo alle sole norme contenute nel libro primo del cpc operato dall'art.39 comma primo DPR cit. Ciò posto e tenuto conto altresì della tempestività della deduzione di tale giudicato “esterno" innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, come si ricava dal relativo atto di appello - non può esservi alcun dubbio sulla omessa indebita considerazione di tale giudicato da parte della CTR del Lazio La sentenza impugnata deve essere dunque cassata. 6 R Peraltro, poichè il giudicato riguarda solo l'an del diritto all'esenzione dall'Ilor per un decennio a far tempo dall'1.1.1983 e non il quantum( da determinarsi con riguardo a ciascuna delle annualità attualmente in contestazione,) va disposto il rinvio ad altra sezione della medesima CTR : che provvederà - ai sensi dell'art. 385 comma terzo cpc - anche sulle spese di questo giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 6 luglio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista -7 FEB. 2002 $9 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N IO 6 8 Z 9 1 A S / R . 4 / T N 6 S I 2 . G E A .R E I .P R L R L D A A A L . D T E B D U E A I B T T S I N N 1 A E R E 3 I S S 1 T R I E . E A N T A M - 7-