Sentenza 18 marzo 2016
Massime • 1
Il reato di omessa consegna o deposito di cose del fallimento, di cui all'art.230 l.fall., ha natura di reato istantaneo e si consuma con la scadenza del termine, assegnato al curatore dal giudice delegato, per ottemperare alla consegna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2016, n. 22534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22534 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2016 |
Testo completo
22 5 34/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 890/2016 Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SERGIO GORJAN N. 42250/2015 - Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA NZ N. IL 17/11/1943 avverso la sentenza n. 392/2012 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 03/12/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2016 la relazione fatta dal : Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa F. Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, l'avv. G. Micaletti, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 07/11/2011, il Tribunale di Teramo aveva assolto ET RE dal reato di cui al n. 1 dell'imputazione ex art. 328 cod. pen. e lo aveva condannato per quello di cui al punto 2, riqualificato a norma dell'art. 230 1. fall.: attraverso quest'ultima imputazione è contestato a ET di essersi rifiutato, revocato dall'incarico di curatore del fallimento di OF AN con decreto del Tribunale di Teramo del 10/03/2008, di rendere il conto di gestione ex artt. 38 e 116 I. fall. e di consegnare al nuovo curatore tutta la documentazione relativa al fallimento in suo possesso, pur essendo stato invitato a provvedervi con due lettere raccomandate del 14/05/2008 e del 13/06/2008; fatto commesso fino al 07/10/2008. Investita dell'appello dell'imputato, la Corte di appello di L'Aquila, con sentenza deliberata il 03/12/2014, modificato in melius il trattamento sanzionatorio, ha, nel resto, confermato la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto personalmente ricorso per cassazione ET RE, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 230 I. fall. e dell'art. 49, secondo comma, cod. pen.: alla data della richiesta riconsegna delle cose del fallimento, il libretto di deposito relativo alla procedura - già smarrito -non era stato ancora duplicato, sicché, essendo impossibile compiere alcun atto, non sussisteva ostacolo alla speditezza della procedura e, dunque, il reato era impossibile. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 37, 37 bis, 86 e 230 I. fall., nonché dell'art. 25 Cost. Il provvedimento del Tribunale fallimentare di Teramo del 10-13/03/2008 è illegittimo in quanto adottato senza previa audizione dei creditori, e non disponeva l'obbligo di consegna dei documenti al nuovo curatore, ma di rimettere al curatore subentrante il conto della gestione entro 30 giorni provvedendo alla consegna della documentazione: il ricorrente aveva già depositato in Cancelleria il conto della gestione e, come rilevato dai giudici di merito, aveva "tentato" la consegna della documentazione in Cancelleria, senza successo per il diniego oppostogli dal Cancelliere a riceverla;
il curatore è un ausiliario del giudice e non può gravare su di lui un obbligo più 2 grave o ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge o dal provvedimento del giudice, quale la consegna allo studio del nuovo curatore. Il terzo motivo denuncia carenza di motivazione in ordine alla non imputabilità del ricorrente alla luce delle condizioni di salute ampiamente documentate in primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO Rileva, in limine, il Collegio che il ricorso, nel suo complesso, non risulta inammissibile, avuto riguardo, segnatamente, al primo motivo (concernendo gli altri censure non proposte con l'atto di appello) e all'orientamento secondo cui il principio di offensività opera anche sul piano «dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto)» (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008 - dep. 10/07/2008, Di Salvia). Ciò premesso, deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione del reato. La fattispecie incriminatrice dell'omessa consegna o deposito di cose del fallimento ha natura di reato omissivo proprio: la situazione tipica, ossia l'insieme dei presupposti che rendono attuale, nei confronti del curatore, l'obbligo di agire nella direzione indicata dalla norma, è costituita dall'ordine del giudice. La definizione normativa della condotta tipica - incentrata sulla mancata ottemperanza all'ordine del giudice fallimentare esclude che ad essa possa attribuirsi una connotazione "di durata": la fattispecie, pertanto, si consuma con la scadenza del termine previste per l'ottemperanza, sicché ad essa deve riconoscersi natura di reato istantaneo. Conferma tale soluzione la consolidata giurisprudenza di questa Corte relativa alla figura di reato omogenea, sul piano - strutturale, a quella in esame di cui all'art. 328 cod. pen.: tanto con riferimento alla fattispecie di cui al primo comma (Sez. 6, n. 35837 del 26/04/2007 - dep. 01/10/2007, Civisca, Rv. 237706), quanto con riguardo a quella di cui al secondo comma (Sez. 6, n. 27044 del 19/02/2008 - dep. 03/07/2008, Mascia, Rv. 240979), la consolidata giurisprudenza di legittimità configura il reato come istantaneo, consumandosi esso con il rifiuto o con l'omissione (primo comma) o con la scadenza del termine di trenta giorni dalla ле richiesta di chi vi ha interesse (secondo comma). Nel caso di specie, mentre la consegna della documentazione è avvenuta a seguito della convocazione dell'imputato da parte della polizia giudiziaria, il decreto del giudice fallimentare del 10/03/2008 - come si desume univocamente dalla sentenza di primo grado fissava in 30 giorni il termine entro quale ET doveva ottemperare all'ordine, termine che, alla luce di quanto si è detto, segna la consumazione del reato. Ne consegue, che il reato ex art. 230 1. fall. si è consumato il 10/04/2008 e che, in assenza di cause di sospensione del 3 corso della prescrizione, quest'ultima si è perfezionata il 10/10/2015 (esito, questo, che comunque non muterebbe anche a voler riferire la data di consumazione del reato ai due post facta rappresentati dalle raccomandate del 14/05/2008 e del 13/06/2008). Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, in particolare il primo motivo di ricorso, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deduce vizi in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata per un nuovo esame, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso il 18/03/2016. Il Consig ere estensore Il Presidente Cemi z my DEPOSITAZA IN CANCELLERIA addl 27 MAG 2016 Lesse Your IL FUNZIONARIO GIULJETATED Carmel visa +