Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17076
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Sentenza 12 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio della motivazione manifestamente illogica in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza della provvista indiziaria

    Il ricorso è inammissibile perché le doglianze sono prive di specificità e non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale ha analiticamente indicato gli elementi indizianti, tra cui le modalità di identificazione, lo stato di incensuratezza, la relazione parentale con il capo clan, le conversazioni intercettate e le dichiarazioni delle persone offese.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio della motivazione manifestamente illogica quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari

    Le doglianze sono prive di specificità e generiche. Il Tribunale ha adeguatamente motivato sulla sussistenza delle esigenze cautelari, considerando la natura organizzata e spregiudicata dei comportamenti, la professionalità delinquenziale e la presunzione di adeguatezza della misura in presenza dell'aggravante mafiosa. Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione è stato valutato in termini prognostici sulla base della fattispecie concreta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17076
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17076
    Data del deposito : 12 maggio 2026

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