CASS
Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17076 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/02/2026 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lsentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF UL, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Claudio Guzzo, in sostituzione dell'Avv. IG IO CI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 09/02/2026, ha confermato l’ordinanza del G.i.p. della stessa città del 12/04/2023, con la quale è stata applicata a RA AN la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui ai capi a, b e c della imputazione provvisoria (diversi episodi, commessi in concorso di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.) Penale Sent. Sez. 2 Num. 17076 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 06/05/2026 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, RA AN, articolando due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione manifestamente illogica in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen;
quanto alla ritenuta sussistenza della provvista indiziaria;
la considerazione del Tribunale è del tutto generica e si caratterizza per mera adesione alle considerazioni del G.i.p., risultando del tutto carente in ordine a profili decisivi relativi alla effettiva ravvisabilità del dolo del concorrente, in mancanza di una certa identificazione del RA. La difesa ha, inoltre, contestato che la condotta riferita al ricorrente si potesse in alcun modo ritenere una forma di intermediazione mafiosa, non apparendo sufficiente valorizzare a tal fine la disponibilità di un telefono dedicato per collegare il boss detenuto RE con gli esecutori materiali delle estorsioni, senza considerare il rapporto di parentela del RE con il RA (suo figliastro) ed in mancanza di qualsiasi prova quanto alla conoscenza da parte dello stesso delle finalità estorsive.
2.2. Violazione di legge e di norme processuali, nonché vizio della motivazione perché manifestamente illogica quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, in relazione agli artt. 274, 275, art. 275-bis e 125, comma 3, cod. proc. pen.; è assente un percorso argomentativo che renda possibile comprendere il rigetto delle richieste difensive;
l’ordinanza si basa essenzialmente e in modo illogico sulla gravità dei fatti oggetto di imputazione per ritenere ricorrenti le esigenze cautelari. Manca un giudizio prognostico basato su dati concreti, anche perché il ricorrente non annovera pendenze giudiziarie e si doveva escludere il pericolo di reiterazione atteso il trasferimento del RE presso altri istituti carcerari e la mancanza di ulteriori condotte in danno della persona offesa, in presenza del decorso di un periodo di tempo apprezzabile. Il Tribunale non aveva preso in considerazione i plurimi elementi addotti della difesa al fine di ritenere superata la presunzione di adeguatezza di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e generici. 2. Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non e ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, 2 Pagliaro, Rv. 241997-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). Deve, quindi, essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31533 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01). 3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche si deve rilevare che sono prive di specificita le doglianze formulate nel primo motivo del ricorso. Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, fondata su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro, decisivamente rilevante, a suo carico. Il Tribunale del riesame, difatti, ha ampiamente indicato, conformemente a quanto effettuato nell'ordinanza genetica, gli elementi di fatto che consentono di affermare la sussistenza della provvista indiziaria quanto alle condotte oggetto di imputazione provvisoria per plurimi episodi di estorsione in concorso aggravati dal metodo mafioso. Sono stati, difatti, evidenziati, con motivazione logica ed argomentata, una pluralità di elementi dati, estremamente significativi (pag. 3 e segg.) anche attesa la emersione del tutto casuale del rilevante apporto concorsuale del ricorrente. Sono stati richiamati in modo logico e riscontrabile elementi indizianti di rilievo ed in particolare: - le modalità di identificazione del RA;
-l’importanza dello stato di incensuratezza dello stesso, quale elemento di garanzia per la consorteria criminale, perché egli per tale ragione non era oggetto di attenzione e controllo da parte della forze dell’ordine; - la sua non direttamente evincibile relazione parentale con il RE al fine garantire costanti contatti con l’esterno del riconosciuto capo della associazione per delinquere di stampo camorristico oggetto di indagine;
- l’analitica ricostruzione di plurime conversazioni dal carcere, che erano state poste in essere proprio grazie alla mediazione del ricorrente ed alla predisposizione di strumenti adeguati nella sua diretta disponibilità; - la conseguente azione posta in essere dai concorrenti nel reato nei confronti delle persone offese delle estorsioni oggetto di imputazione provvisoria, confermata dalle dichiarazioni dalle stesse rese nel corso delle indagini (pag. 6 e segg.). Tutti elementi con i quali il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi ad affermazioni del tutto generiche ed astratte, correlate a letture parziali e parcellizzate dell’articolato compendio investigativo oggetto di valutazione sia quanto alle modalità di identificazione che quanto alle numerose contestazioni provvisorie, caratterizzate 3 dalla adeguata ricostruzione del ruolo centrale, a livello organizzativo e di responsabilità, del RA quale tramite e contatto tra il capo del clan (il RE, suo patrigno) ed altri soggetti della consorteria camorristica denominata clan RE- Veneruso, la cui operatività e sussistenza, con domino del contesto territoriale di riferimento è stata ampiamente ricostruita dal Tribunale. Con tale ampia, argomentata e logica argomentazione, del tutto scevra dalle violazioni di legge evocate, il ricorrente non si confronta. Il Tribunale ha, dunque, correttamente ritenuto anche la ricorrenza della aggravante contestata in applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01) anche tenuto conto delle argomentate considerazioni relative alle dichiarazioni delle persone offese, che sono state ritenute sintomatiche della ragionevole percezione, proprio per le modalità della azione, da parte delle stesse, della provenienza dell'attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso (Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla, Rv. 286723-01). 4. Anche le doglianze in tema di esigenze cautelari sono prive di specificità e del tutto generiche nel loro argomentare, tra l’altro asserendo la ricorrenza di alcuni elementi (come l’incensuratezza e la mancanza di carichi pendenti) in assenza di qualsiasi allegazione, senza effettivo confronto con le esplicite e puntuali considerazioni espresse dal Tribunale sul tema delle esigenze cautelari in presenza della presunzione relativa di cui all’art. 273, comma 3, cod. proc. pen., anche quanto all’inidoneità di altre misure cautelari proprio in considerazione delle caratteristiche della condotta, della modalità articolata ed organizzata della stessa, oltre che della natura spregiudicata dei comportamenti tenuti, ritenuti chiaro indice della particolare intensità del dolo (pag. 10 e segg. dove è stata tra l’altro valorizzata la natura non occasionale della condotta, l’invito chiaramente emerso, quanto ai concorrenti nel reato ed esecutori materiali dello stesso, ad avvalersi, per la forza evocativa che ne conseguiva, del nome del patrigno, per rendere inequivoca la provenienza della richiesta estorsiva). Il ricorso fornisce un'interpretazione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato che contrasta con la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242-01), in tema di misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non e equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto 4 socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Il Tribunale ha adempiuto con motivazione logica ed articolata all’onere motivazionale sul punto ed ha ritenuto che il suddetto pericolo fosse attuale e concreto, in ragione soprattutto del fatto che i delitti contestati non rivestivano natura meramente occasionale, ma erano caratterizzati da una spiccata professionalità delinquenziale dei suoi autori e, dunque, anche del ricorrente in presenza della presunzione di legge, attesa la contestazione elevata con richiamo alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. A fronte di una ricostruzione così chiara ed approfondita appare non centrata l’evocazione del vizio della motivazione, che sarebbe tale da integrare la violazione di legge, così come del tutto generica ed aspecifica l’evocazione del decorso di un periodo apprezzabile periodo di tempo. Non è stato difatti allegato alcun elemento che si possa ritenere effettivamente e concretamente ritenere indicativo del distacco del ricorrente dall’ambiente criminale di stampo camorristico di provenienza, non potendosi certamente ritenere risolutivi in tal senso gli elementi evocati dalla difesa, del tutto estranei al ricorrente ed indipendenti dalla sua volontà (come lo spostamento in diverso istituto carcerario del RE). Le considerazioni proposte con il ricorso devono quindi essere ritenute del tutto generiche, atteso il richiamo alla aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen., non contestata in alcun modo dalla parte ricorrente, correlata in modo logico ed argomentato al riscontrato utilizzo del metodo mafioso per ottenere risorse da destinare in favore della consorteria criminale, con costruzione argomentativa in termini di attualità e ricorrenza delle esigenze predette (Sez.2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez.2, n. 24533 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698-01). 5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. La Cancelleria dovrà disporre gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 06/05/2026 5 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lsentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF UL, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Claudio Guzzo, in sostituzione dell'Avv. IG IO CI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 09/02/2026, ha confermato l’ordinanza del G.i.p. della stessa città del 12/04/2023, con la quale è stata applicata a RA AN la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui ai capi a, b e c della imputazione provvisoria (diversi episodi, commessi in concorso di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.) Penale Sent. Sez. 2 Num. 17076 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 06/05/2026 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, RA AN, articolando due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione manifestamente illogica in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen;
quanto alla ritenuta sussistenza della provvista indiziaria;
la considerazione del Tribunale è del tutto generica e si caratterizza per mera adesione alle considerazioni del G.i.p., risultando del tutto carente in ordine a profili decisivi relativi alla effettiva ravvisabilità del dolo del concorrente, in mancanza di una certa identificazione del RA. La difesa ha, inoltre, contestato che la condotta riferita al ricorrente si potesse in alcun modo ritenere una forma di intermediazione mafiosa, non apparendo sufficiente valorizzare a tal fine la disponibilità di un telefono dedicato per collegare il boss detenuto RE con gli esecutori materiali delle estorsioni, senza considerare il rapporto di parentela del RE con il RA (suo figliastro) ed in mancanza di qualsiasi prova quanto alla conoscenza da parte dello stesso delle finalità estorsive.
2.2. Violazione di legge e di norme processuali, nonché vizio della motivazione perché manifestamente illogica quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, in relazione agli artt. 274, 275, art. 275-bis e 125, comma 3, cod. proc. pen.; è assente un percorso argomentativo che renda possibile comprendere il rigetto delle richieste difensive;
l’ordinanza si basa essenzialmente e in modo illogico sulla gravità dei fatti oggetto di imputazione per ritenere ricorrenti le esigenze cautelari. Manca un giudizio prognostico basato su dati concreti, anche perché il ricorrente non annovera pendenze giudiziarie e si doveva escludere il pericolo di reiterazione atteso il trasferimento del RE presso altri istituti carcerari e la mancanza di ulteriori condotte in danno della persona offesa, in presenza del decorso di un periodo di tempo apprezzabile. Il Tribunale non aveva preso in considerazione i plurimi elementi addotti della difesa al fine di ritenere superata la presunzione di adeguatezza di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e generici. 2. Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non e ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, 2 Pagliaro, Rv. 241997-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). Deve, quindi, essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31533 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01). 3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche si deve rilevare che sono prive di specificita le doglianze formulate nel primo motivo del ricorso. Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, fondata su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro, decisivamente rilevante, a suo carico. Il Tribunale del riesame, difatti, ha ampiamente indicato, conformemente a quanto effettuato nell'ordinanza genetica, gli elementi di fatto che consentono di affermare la sussistenza della provvista indiziaria quanto alle condotte oggetto di imputazione provvisoria per plurimi episodi di estorsione in concorso aggravati dal metodo mafioso. Sono stati, difatti, evidenziati, con motivazione logica ed argomentata, una pluralità di elementi dati, estremamente significativi (pag. 3 e segg.) anche attesa la emersione del tutto casuale del rilevante apporto concorsuale del ricorrente. Sono stati richiamati in modo logico e riscontrabile elementi indizianti di rilievo ed in particolare: - le modalità di identificazione del RA;
-l’importanza dello stato di incensuratezza dello stesso, quale elemento di garanzia per la consorteria criminale, perché egli per tale ragione non era oggetto di attenzione e controllo da parte della forze dell’ordine; - la sua non direttamente evincibile relazione parentale con il RE al fine garantire costanti contatti con l’esterno del riconosciuto capo della associazione per delinquere di stampo camorristico oggetto di indagine;
- l’analitica ricostruzione di plurime conversazioni dal carcere, che erano state poste in essere proprio grazie alla mediazione del ricorrente ed alla predisposizione di strumenti adeguati nella sua diretta disponibilità; - la conseguente azione posta in essere dai concorrenti nel reato nei confronti delle persone offese delle estorsioni oggetto di imputazione provvisoria, confermata dalle dichiarazioni dalle stesse rese nel corso delle indagini (pag. 6 e segg.). Tutti elementi con i quali il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi ad affermazioni del tutto generiche ed astratte, correlate a letture parziali e parcellizzate dell’articolato compendio investigativo oggetto di valutazione sia quanto alle modalità di identificazione che quanto alle numerose contestazioni provvisorie, caratterizzate 3 dalla adeguata ricostruzione del ruolo centrale, a livello organizzativo e di responsabilità, del RA quale tramite e contatto tra il capo del clan (il RE, suo patrigno) ed altri soggetti della consorteria camorristica denominata clan RE- Veneruso, la cui operatività e sussistenza, con domino del contesto territoriale di riferimento è stata ampiamente ricostruita dal Tribunale. Con tale ampia, argomentata e logica argomentazione, del tutto scevra dalle violazioni di legge evocate, il ricorrente non si confronta. Il Tribunale ha, dunque, correttamente ritenuto anche la ricorrenza della aggravante contestata in applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01) anche tenuto conto delle argomentate considerazioni relative alle dichiarazioni delle persone offese, che sono state ritenute sintomatiche della ragionevole percezione, proprio per le modalità della azione, da parte delle stesse, della provenienza dell'attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso (Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla, Rv. 286723-01). 4. Anche le doglianze in tema di esigenze cautelari sono prive di specificità e del tutto generiche nel loro argomentare, tra l’altro asserendo la ricorrenza di alcuni elementi (come l’incensuratezza e la mancanza di carichi pendenti) in assenza di qualsiasi allegazione, senza effettivo confronto con le esplicite e puntuali considerazioni espresse dal Tribunale sul tema delle esigenze cautelari in presenza della presunzione relativa di cui all’art. 273, comma 3, cod. proc. pen., anche quanto all’inidoneità di altre misure cautelari proprio in considerazione delle caratteristiche della condotta, della modalità articolata ed organizzata della stessa, oltre che della natura spregiudicata dei comportamenti tenuti, ritenuti chiaro indice della particolare intensità del dolo (pag. 10 e segg. dove è stata tra l’altro valorizzata la natura non occasionale della condotta, l’invito chiaramente emerso, quanto ai concorrenti nel reato ed esecutori materiali dello stesso, ad avvalersi, per la forza evocativa che ne conseguiva, del nome del patrigno, per rendere inequivoca la provenienza della richiesta estorsiva). Il ricorso fornisce un'interpretazione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato che contrasta con la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242-01), in tema di misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non e equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto 4 socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Il Tribunale ha adempiuto con motivazione logica ed articolata all’onere motivazionale sul punto ed ha ritenuto che il suddetto pericolo fosse attuale e concreto, in ragione soprattutto del fatto che i delitti contestati non rivestivano natura meramente occasionale, ma erano caratterizzati da una spiccata professionalità delinquenziale dei suoi autori e, dunque, anche del ricorrente in presenza della presunzione di legge, attesa la contestazione elevata con richiamo alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. A fronte di una ricostruzione così chiara ed approfondita appare non centrata l’evocazione del vizio della motivazione, che sarebbe tale da integrare la violazione di legge, così come del tutto generica ed aspecifica l’evocazione del decorso di un periodo apprezzabile periodo di tempo. Non è stato difatti allegato alcun elemento che si possa ritenere effettivamente e concretamente ritenere indicativo del distacco del ricorrente dall’ambiente criminale di stampo camorristico di provenienza, non potendosi certamente ritenere risolutivi in tal senso gli elementi evocati dalla difesa, del tutto estranei al ricorrente ed indipendenti dalla sua volontà (come lo spostamento in diverso istituto carcerario del RE). Le considerazioni proposte con il ricorso devono quindi essere ritenute del tutto generiche, atteso il richiamo alla aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen., non contestata in alcun modo dalla parte ricorrente, correlata in modo logico ed argomentato al riscontrato utilizzo del metodo mafioso per ottenere risorse da destinare in favore della consorteria criminale, con costruzione argomentativa in termini di attualità e ricorrenza delle esigenze predette (Sez.2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez.2, n. 24533 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698-01). 5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. La Cancelleria dovrà disporre gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 06/05/2026 5 Il Consigliere estensore Il Presidente 6