Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2016, n. 42711
CASS
Sentenza 23 giugno 2016

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Massime2

È inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante assunzione di prove sopravvenute dopo il giudizio di primo grado ove non vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare l'effettiva sopravvenienza della prova.

Nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile (sicchè non sussiste alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame) la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esplorativa la richiesta di rinnovazione finalizzata a verificare l'intenzione della vittima, attraverso un nuovo esame, di ritrattare le accuse formulate nei confronti dell'imputato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2016, n. 42711
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42711
Data del deposito : 23 giugno 2016

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