Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 aprile 1877 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 novembre 1919 |
Commentari • 21
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Prefazione del Consigliere di Stato Vincenzo Lopilato. Così dispone l'art. 48 del Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054, «Le decisioni pronunciate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impugnate con ricorso per cassazione», con la precisazione «Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato». Ad un secolo dalla precitata disposizione normativa tuttora vigente, l'Autore, con competenza e originalità inedite, si interroga dal punto di vista storico, dogmatico e sistematico sulla profondità del sindacato cassatorio dalla prospettiva della Giustizia Amministrativa. Due sono i …
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Giurisprudenza • 26
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Versioni del testo
- Art. 1.
La pubblica Amministrazione, oltre la facolta' ordinaria di opporre, in qualunque stato di causa, la incompetenza dell'autorita' giudiziaria, quando sia parte nel giudizio od abbia diritto d'intervenirvi, puo' anche in tutti i casi usare del mezzo straordinario di promuovere direttamente sopra tale incompetenza la decisione della Corte di cassazione, nel modo e cogli effetti determinati negli articoli seguenti.
Se l'Amministrazione e' parte in giudizio, e' ammessa ad usare di quel mezzo straordinario finche' la causa non sia definitivamente decisa in primo grado di giurisdizione. Se non e' parte in causa, puo' usarne in ogni stato di essa, ma non mai dopo una dichiarazione di competenza dell'autorita' giudiziaria passata in cosa giudicata. - Art. 2.
La richiesta per la decisione diretta della Corte di cassezione e' fatta con decreto motivato dal prefetto. Il decreto e' dal prefetto notificato con atto d'usciere alle parti in causa e trasmesso al procuratore del Re nel circondaRIo ove pende la lite davanti al pretore o al tribunale. Se la lite pende davanti alla Corte d'appello, il decreto e' trasmesso al Pubblico Ministero presso la detta Corte.
Comunicato il decreto del prefetto all'autorita' giudiziaria, dinanzi alla quale pende la lite, la medesima riconoscendolo emanato nei casi e termini indicati nell'articolo precedente, sospendera' senz'altro ogni procedura con suo decreto il quale dovra' notificarsi alle parti a cura del Pubblico Ministero, fra quindici giorni dalla sua data, sotto pena di decadenza dalla richiesta anzidetta.
L'autorita' giudiziaria non potra' piu' emettere, sino alla risoluzione della questione di competenza, fuorche' provvedimenti conservatorii.
- Art. 3.
Appartiene esclusivamente alle sezioni di Cassazione istituite in Roma:
1° Giudicare sulla competenza dell'autorita' giudiziaria ogniqualvolta la pubblica Amministrazione usi del mezzo straordinario indicato negli articoli precedenti;
2° Regolare la competenza tra l'autorita' giudiziaria e l'autorita' amministrativa quando l'una o l'altra siansi dichiarate incompetenti;
3° Giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, non che della nullita' delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere.
Sopra ricorso documentato, alle sezioni medesime diretto dalla parte piu' diligente, la Corte procede in via d'urgenza, osservate le norme stabilite per i regolamenti di competenza dagli articoli 110 e seguenti del Codice di procedura civile . La discussione e' contraddittoria e pubblica. La decisione e' presa a sezioni unite e costituisce sulla competenza giudicato irrevocabile.