Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 aprile 1877 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 novembre 1919 |
Commentari • 18
- 1. La competenza civile del giudice di pacehttps://www.studiocataldi.it/
Una monografia di Raffaele Vairo Scarica questa monografia in PDF Sommario: 1. Premessa - 2. Concetto di giurisdizione - 3. La giurisdizione ordinaria - 4. La competenza - 5. La competenza del giudice di pace - 6. Competenza per valore - 6.1. Determinazione del valore - 7. Competenza per materia - 7.1. Apposizione di termine.- 7.2. Distanze delle piante - 7.3. Misura e modalità di uso dei servizi condominiali - 7.4. Immissioni - 8. Competenza per territorio - 8.1.Foro generale delle persone fisiche 8.2. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute - 8.3. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - 8.4. Foro del luogo dove …
Leggi di più… - 2. Guida alla lettura dell’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19598 del 2020Maria Alessandra Sandulli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Il dopo Randstad: se la Cassazione insiste, può sollevarsi un conflitto?Marco Mazzamuto · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Marco Mazzamuto 1. La Corte di giustizia UE (21 dicembre 2021, C-497/20) non ha lasciato alcuno spazio al tentativo della Cassazione di aggirare l'orientamento del giudice delle leggi (sentenza n. 6/2018) a proposito dei “soli motivi inerenti alla giurisdizione” (art. 111 cost.), facendo leva su una presunta contrarietà di tale orientamento al diritto UE. Si trattava di una particolare sensibilità della Cassazione per l'effettività del diritto UE? Niente affatto. Del resto non è difficile trovare casi nei quali la situazione si presenta capovolta. Si prenda ad es. la questione della doppia qualità di impresa pubblica e organismo di diritto pubblico, ove la Cassazione ha ritenuto di …
Leggi di più… - 4. La visione di Michele Bertetti sull’art. 5 della L. abol. Cont. rispetto a una recente giurisprudenza della CassazioneAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 16 settembre 2025
- 5. Guida alla lettura dell’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19598 del 2020Maria Alessandra Sandulli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Giurisprudenza • 26
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/03/2020, n. 7214Provvedimento: ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 32306-2018 proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. STOPPANI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO MANGANO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO …Leggi di più...
- valutazione impatto opere su acque pubbliche·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/05/2018, n. 10439Provvedimento: onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28847-2015 proposto da: IO LE, elettivamente domiciliato in ROMA, Viale Carso n. 43, presso lo studio dell'avvocato CARLO GUGLIELMO IZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO BORASIO; - ricorrente - contro PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE PIEMONTE, elettivamente domiciliato in ROMA, via Baiamonti n. 25; - controricorrente - nonché contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI; - intimato - avverso la sentenza n. 127/2015 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE - TORINO, depositata il 21/05/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2025, n. 6885Provvedimento: SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16083/2021) proposto da: AVV. GUARINO VINCENZO, rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con elezione di domicilio digitale all'indirizzo PEC: avv.vincenzo.guarino@legalmail.it; - ricorrente - contro COMUNE di BARI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'avv. Luisa Amoruso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio Caiaffa, in Roma, Via Nizza, n. 53; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3882/2020, pubblicata il dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica …Leggi di più...
- art. 327 c.p.c.·
- art. 4 d.lgs. n. 150/2011·
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/11/2011, n. 24406Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. - Dott. ADAMO Mario - Presidente di Sez. - Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere - Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere - Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19839/2010 proposto da: COMUNE DI ANCONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato …Leggi di più...
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- concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2008, n. 11846Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 630/2005 Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente - Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di sezione - Dott. DI NANNI Luigi Francesco - consigliere - Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere - Dott. CICALA Mario - Consigliere - Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PAISIELLO 55, presso lo studio dell'avvocato …Leggi di più...
- esclusione·
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- eccezione di illegittimità costituzionale del suddetto art. 1, comma 1 "bis"·
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
La pubblica Amministrazione, oltre la facolta' ordinaria di opporre, in qualunque stato di causa, la incompetenza dell'autorita' giudiziaria, quando sia parte nel giudizio od abbia diritto d'intervenirvi, puo' anche in tutti i casi usare del mezzo straordinario di promuovere direttamente sopra tale incompetenza la decisione della Corte di cassazione, nel modo e cogli effetti determinati negli articoli seguenti.
Se l'Amministrazione e' parte in giudizio, e' ammessa ad usare di quel mezzo straordinario finche' la causa non sia definitivamente decisa in primo grado di giurisdizione. Se non e' parte in causa, puo' usarne in ogni stato di essa, ma non mai dopo una dichiarazione di competenza dell'autorita' giudiziaria passata in cosa giudicata. - Art. 2.
La richiesta per la decisione diretta della Corte di cassezione e' fatta con decreto motivato dal prefetto. Il decreto e' dal prefetto notificato con atto d'usciere alle parti in causa e trasmesso al procuratore del Re nel circondaRIo ove pende la lite davanti al pretore o al tribunale. Se la lite pende davanti alla Corte d'appello, il decreto e' trasmesso al Pubblico Ministero presso la detta Corte.
Comunicato il decreto del prefetto all'autorita' giudiziaria, dinanzi alla quale pende la lite, la medesima riconoscendolo emanato nei casi e termini indicati nell'articolo precedente, sospendera' senz'altro ogni procedura con suo decreto il quale dovra' notificarsi alle parti a cura del Pubblico Ministero, fra quindici giorni dalla sua data, sotto pena di decadenza dalla richiesta anzidetta.
L'autorita' giudiziaria non potra' piu' emettere, sino alla risoluzione della questione di competenza, fuorche' provvedimenti conservatorii.
- Articolo 3Art. 3.
Appartiene esclusivamente alle sezioni di Cassazione istituite in Roma:
1° Giudicare sulla competenza dell'autorita' giudiziaria ogniqualvolta la pubblica Amministrazione usi del mezzo straordinario indicato negli articoli precedenti;
2° Regolare la competenza tra l'autorita' giudiziaria e l'autorita' amministrativa quando l'una o l'altra siansi dichiarate incompetenti;
3° Giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, non che della nullita' delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere.
Sopra ricorso documentato, alle sezioni medesime diretto dalla parte piu' diligente, la Corte procede in via d'urgenza, osservate le norme stabilite per i regolamenti di competenza dagli articoli 110 e seguenti del Codice di procedura civile . La discussione e' contraddittoria e pubblica. La decisione e' presa a sezioni unite e costituisce sulla competenza giudicato irrevocabile.