Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2002, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
O 4 L L 7 3 O . ) B E N E , C 1 E A 9 N 9 P O 1 I U - Z 1 B A 1 - R E 1 T S 0 2 393/02 2 C I I . G UBBLICA ITALIANA L D E 9 IU R 3 A G E D E 6 E IN N 4 T N . . N T T E T S S E R I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A K Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATIO D'OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente- R.G.N. 11387/99 Consigliere Cron.5684 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Rep. - Consigliere Ud. 28/09/01 Dott. Umberto GOLDONI -Rel. Consigliere- Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FU SI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati SINESIO PIETRO ANDREA, SANTANIELLO ANDREA, giusta delega in atti;
- ricorrente a
contro
SCARPATI COSTR. SPA in persona dell'Amm.re p.t.; intimato avverso la sentenza n. 453/99 del Giudice di pace di PORTICI, depositata il 16/02/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1279 udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Giovanna -1- SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso l'accoglimento del ricorso. R -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso della spa Scarpati Costruzioni, corrente in Napoli, il Giudice di pace di Portici emetteva nei confronti di SI UR decreto ingiuntivo per il pagamento di lire 351.519. Il UR proponeva opposizione con atto notificato l'11/6/1998, provvedendo a costituirsi in giudizio in data 17/6/98 mediante deposito degli atti in cancelleria. l'improcedibilità Si costituiva l'opposta eccependo preliminarmente dell'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente. Con sentenza 16/2/1999 l'adito giudice, rlevato che la costituzione del UR era avvenuta il 17/6/1998 e, quindi, oltre i termini di cui allart.165 c.p.c., ridotti alla metà in base all'art.645 secondo comma c.p.c., dichiarava l'opposizione improcedibile. Il UR ha chiesto la cassazione della sentenza per un unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura si denunciano vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 115, 163 bis, 165, 311, 319, 645 secondo comma c.p.c.; 70 e 70 bis att. per avere il Giudice di pace dichiarato improcedibile l'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente, senza considerare che tale costituzione era avvenuta entro il termine di 10 giorni dalla notifica della citazione e, perciò, doveva ritenersi tempestiva non solo con riferimento al termine ordinario di legge, che è di 10 giorni (non essendo stata richiesta l'abbreviazione del temine di comparizione), ma anche con riferimento al procedimento davanti al giudice di pace, in cui la costituzione può avvenire fino all'udienza di comparizione. La censura è fondata. 4 L'art.645 secondo comma c.p.c. stabilisce che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge secondo le norme che regolano il procedimento ordinario davanti al giudice adito, ma i termini sono ridotti a metà. Pertanto, nel caso, come quello di specie, in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso dal giudice di pace, occorre fare riferimento alle norme che, con carattere di specialità, disciplinano il processo che si svolge davanti al detto giudice . A tale riguardo l'art.319 c.p.c., nel regolare specificamente la costituzione delle parti davanti al giudice di pace, stabilisce, in deroga alla regola generale dettata per il procedimento ordinario dall'art. 165 c.p.c. - secondo cui la costituzione dell'attore deve avvenire entro 10 giorni dalla notifica della citazione, ovvero entro 5 giorni se il termine di comparizione è stato abbreviato ai sensi dellart. 163 bis - che la costituzione delle parti può avvenire in cancelleria, mediante il deposito della citazione o del processo verbale di cui all'art.316 con la relazione di notificazione, oppure direttamente in udienza presentando i suddetti documenti al giudice. La norma opera anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in forza del surrichiamato rinvio alle norme speciali contenuto nell'art.645 secondo comma. Nella specie, risulta dagli atti che l'udienza di comparizione era fissata al 12/10/1998. Pertanto, la costituzione dell'opponente, avvenuta in cancelleria il 17/6/1998 e cioè soltanto dopo sei giorni dalla notificazione della citazione, era da ritenere più che tempestiva essendo avvenuta con largo anticipo sulla data di udienza, termine ultimo, in base all'art.319 c.p.c., per effettuare la costituzione davanti al Giudice di pace. sull'Ufficio La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio ad altro Giudice di pace, che si indica del Giudice di pace di Portici, per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. ا م
P.Q.M.
La Corte a ccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le (ad altro indice del Vificio del spese del giudizo di cassazione, Giudice di pace di Portici Roma, 28 settembre 2001 Il presidentдвут L'estensore Posvaukely IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 FEB 2002 IL CANCELLIERECT Roma 2 O L 4 L 7 3 O . ) B N E E , C E 1 9 N A 9 O P 1 I I - Z 1 D A 1 R - 1 E T S 2 IC I . G L D E R 9 U 3 I A G E D 6 E E 4 T .N . N T E T S T IS E R ( A