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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
NAPOLEONE FABIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2623/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR300114/2025 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR300114/2025 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4788/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse della società Ricorrente_1 S.R.L. rappresentata ai fini del presente procedimento dal Dott. Difensore_1, , come da procura allegata al presente ricorso.
Contro
-Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Milano.
Per l'annullamento dell'atto di recupero n. T9DCRR300114 2025 relativo agli anni 2020, 2021, concernente il recupero del credito di imposta canoni di locazione e affitto d'azienda utilizzato in compensazione, per un importo totale di € 16.125,00 oltre interessi per euro 2.927,99 e sanzioni per euro 16.125,00 e quindi per l'importo complessivo di euro 35.177,99.
In fatto: In data 31/07/2024 l'Agenzia delle Entrate trasmetteva i questionari Q01119/2024 e Q01141/2024, volti a verificare il rispetto delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per i periodi d'imposta 2020 e 2021; - In data 6/09/2024, la Contribuente trasmetteva risposta ai predetti questionari producendo tutta la documentazione che era stata richiesta;
- In data 11/12/2024 l'Agenzia delle Entrate –
Direzione provinciale II di Milano – Ufficio controlli notificava la Comunicazione delle Schema di Atto n.
T9DCRR300307/2024; - in data 5/02/2025 la Contribuente in risposta al predetto schema di Atto forniva le proprie osservazioni debitamente accompagnate da documentazione probatoria, ulteriormente integra in data 10/02/2025.
Contesta l'atto ed eccepisce i motivi che si riportano in via sintetica.
1).Esistenza, validità e vigenza del contratto di affido di reparto;
2).Regolarità del pagamento dei canoni;
3). Natura giuridica del contratto e conformità agli obiettivi dell'art. 28 d.l. 34/2020;
4):Natura del violazione e quntificazione della sanzione. Nel merito alle sanzioni irrogate con l'atto di recupero qui impugnato, l'Agenzia erroneamente qualifica la violazione come relativa a crediti inesistenti, “l'Ufficio accerta e classifica, per l'anno d'imposta 2019 E 2020, inesistente”.
Conclude. In via principale, dichiarare l'illegittimità dell'Atto di recupero per erronea valutazione della documentazione a disposizione dell'Agenzia e conseguentemente riconoscere l'esistenza, validità e vigenza dei contratti di affido di reparto e conseguentemente la spettanza del credito d'imposta in capo alla contribuente;
In via subordinata, determinare l'importo del credito d'imposta spettante alla Contribuente rideterminando imposta, sanzioni ed interessi quale credito non spettante;
condannare parte avversa alla rifusione delle spese e onorari del presente giudizio.
La DP II di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni, resiste alle censure della ricorrente precisa quanto segue: Al fine di sostenere i settori economici colpiti dall'epidemia COVID 19, la Commissione
Europea ha adottato un “Quadro temporaneo” (Temporary Framework) per consentire agli Stati membri di avvalersi di una procedura semplificata per la concessione di misure di aiuto, purchè dimostrino che le stesse rispettino gli obiettivi e le condizioni in esso stabilite. Nel caso specifico della Ricorrente_1 Srl, si rilevava che il contratto oggetto del beneficio era un contratto di servizi a prestazioni complesse (ai sensi del comma 2 dell'articolo 28): contratto di affido di reparto per il quale sarebbe stata prevista teoricamente la percentuale del 30 per cento.
All'esito della verifica della sussistenza dei requisiti previsti per legge, l'Ufficio, rilevava che, la società Ricorrente_1 S.r.l. svolgeva prevalentemente un'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, realizzando ricavi o compensi superiori ai 5 milioni di euro, pertanto il credito d'imposta di cui al comma 2 del Decreto n. 34/2020, al quale avrebbe avuto diritto, era riscontrabile nella misura del 10 per cento ai sensi dell'art. 28 comma 3-bis del D.L. 34/2020.
Dopo avere verificato la spettanza in punto di diritto, l'Ufficio procedeva dunque alla verifica della sussistenza in concreto vale a dire in punto di fatto dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma.
A seguito di una attenta analisi istruttoria l'ufficio rilevava che la società Ricorrente_1 S.r.l. risultava essere partecipata al 100% dalla società Società_1 S.p.a. e che la stessa aveva diverse unità locali dislocate nell'intero territorio nazionale.
Dal contenuto dei contratti l'Ufficio constatava la cessazione definitiva dei contratti in essere tra le parti in data 29 aprile 2016, ricordando che, per poter essere beneficiaria del credito d'imposta il locatario doveva, tra le altre cose, essere intestatario di un contratto, di locazione di immobile destinato allo svolgimento effettivo di una delle attività menzionate ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto rilancio, regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile, conseguentemente comunicava alla società ricorrente che la stessa non poteva accedere al beneficio previsto dall'articolo 28 del decreto Rilancio, non essendo in essere alla data in cui il credito era stato utilizzato un contratto di locazione di immobile o altra tipologia di contratto a prestazioni complesse, regolarmente registrato.
Inoltre, come espressamente indicato dalla norma, l'utilizzo di tale credito in compensazione doveva avvenire, successivamente al pagamento dei canoni agevolabili. Per quanto concerne il pagamento dei canoni di locazione, la società Ricorrente_1 S.r.l. in risposta alla richiesta integrativa al questionario, in data 07/11/2024 forniva all'Ufficio esclusivamente le fatture mensili riepilogative di “servizi di gestione pdv da Società_1 ad Ricorrente_1 ” ricevute dalla società controllante Società_1 S.p.a., dichiarando che: “le fatture sono state pagate attraverso un regolamento intercompany, pertanto non vi sono ricevute di bonifico ma soltanto un estratto conto intercompany”; ovvero senza alcun effettivo “versamento” del canone.
Stante quanto sopra l'Ufficio evidenziava come per poter fruire del credito era necessario che il canone di locazione fosse stato corrisposto nei tempi concordati tra le parti e ne fosse fornita la relativa prova;
viceversa, nel caso in cui il canone non fosse stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d'imposta avrebbe dovuto restare sospesa fino al momento del pagamento medesimo. Al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento i soggetti beneficiari avrebbero dovuto rispettare i principi ordinari previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito d'impresa (articolo 109 del TUIR), avendo, dunque, cura di conservare i relativi documenti contabili con quietanza di pagamento. Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2019 e 2020, ha ritenuto inesistente il credito d'imposta per “i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda" previsto dall'art. 28 del D.L. 19 Maggio 2020,
n.34.
Conclude l'ufficio di rigettare il ricorso in quanto manifestamente infondato, e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'Atto di recupero del credito in oggetto. Con la condanna della ricorrente al pagamento di spese legali ed oneri relativi al presente giudizio.
Nella memoria la ricorrente contesta le affermazioni contenute nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle
Entrate, che risultano giuridicamente infondate, contraddittorie rispetto alle stesse premesse dell'Ufficio e basate su un'erronea ricostruzione dei fatti. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò , il ricorso non risulta fondato e come tale va rigettato.
Vi è da rilevare, che in materia tributaria tutte le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non ammettono deroghe.
Si osserva che la norma di riferimento applicabile al caso di specie risulta essere l'art. 28 del D.L. n. 34 del
19/05/2020 c.d. Decreto sostegni, titolata “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda”.
Dalla norma appare evidente che per potere usufruire dell'aiuto di stato in esso stabilito, le aziende interessate avrebbero dovuto fornire una prova rigorosa della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dalla stessa richiamati, vale dire lo svolgimento di determinate attività di impresa, la diminuzione di fatturato rispetto all'anno precedente, l'esistenza e la validità di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, di affitto di azienda, o di contratti di servizi a prestazioni complesse, il regolare pagamento dei relativi canoni.
Nel caso di specie, l'ufficio ha dato prova che da interrogazioni in Anagrafe Tributaria, rilevava che tra le società Società_1 S.p.a. ( “Concedente”) ed Ricorrente_1 S.r.l. ( “Affidataria”) erano stati stipulati in data 30/04/2012 e successivamente registrati il 14/05/2012 presso l'ufficio DPMI2 UT MILANO 6 (TNR) contratti di locazione d'azienda con cui la concedente affidava gli immobili siti nel: Comune di Fasano (BR)
- CA (BS) - SA AT (CA) - TA FU (CS) - ST (CT) AP (LT) - IL (SR).
(contratti scaduti).
Viceversa la parte ricorrente evidenzia che risulta chiaro che l'Ufficio abbia avuto completa evidenza dei contratti di affido di reparto ritenendoli una corretta tipologia contrattuale rilevante ai fini del beneficio invocato.
Allo stesso modo ha ricevuto completa evidenza delle scritture private ad integrazione dei predetti contratti ivi compresa la clausola di rinnovo delle stesse. Ritiene di avere fornito ulteriori prove dell'esistenza e della continuità del rapporto contrattuale tra le parti., pertanto la contestazione dell'ufficio è priva di fondamento.
Il collegio condivide la tesi dell'ufficio, nel caso in esame in presenza di benefici fiscali, “l'efficacia del contratto di affido “ deve essere certa”.
L'ufficio ha dato prova della cessazione dei contratti.
Le scritture private prodotte sono prive di data certa, (non risultano registrate) hanno in comune il decremento del canone annuo da corrispondersi a mezzo bonifico che passava complessivamente da euro 1.549.000,00 ad euro 795.000,00, diminuendo di un importo annuo pari a euro 754.000,00, inoltre le predette scritture private prevedono che Il contratto ad ogni scadenza si rinnoverà automaticamente di due anni salvo disdetta da comunicarsi da una Parte all'altra a mezzo racc. a.r. almeno sei mesi prima di ogni scadenza.
Si osserva che per poter beneficiare del credito d'imposta per cui vi è causa il locatario avrebbe dovuto essere intestatario, tra l'altro, di un contratto di locazione di immobile destinato allo svolgimento effettivo di una delle attività menzionate ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto rilancio, regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. La registrazione costituisce elemento necessario per la spettanza del credito di imposta sulla locazione, nei limiti in cui l'omessa registrazione fa venire meno la stessa esistenza civilistica della locazione.
Altra anomalia, mancata prova del puntuale pagamento.
La disposizione art. 28 comma n. 6 DL 34/2000, prevede espressamente il beneficio può essere chiesto
“ successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni”.
Nel caso in esame, il canone è stato pagato attraverso un regolamento intercompany, non vi sono ricevute di bonifico, ma soltanto un estratto conto intercompany”; ovvero senza alcun effettivo “versamento” del canone.
E' di tutta evidenza che la ricorrente non ha dato puntuale riscontro alla disposizione normativa agevolativa.
Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, va confermata la sanzione di credito inesistente.
Si intende credito inesistente quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. La nozione di “inesistenza” evoca, sul piano fenomenico, la non appartenenza alla realtà: lo specifico evento o circostanza – che determina l'insorgere del credito - non esiste o non si è mai realizzato, come nel caso di specie.
Nel caso in esame, la fattispecie che fonda l'agevolazione o il credito d'imposta non è mai venuta ad esistenza ma, semplicemente, è stato solo realizzato un simulacro dei presupposti su cui si fonda il credito, la fattispecie è carente di un elemento costitutivo.
Ogni altro motivo risulta assorbito o superato.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese alla parte soccombente che si liquidano in euro 1500 oltre accessori di legge
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
NAPOLEONE FABIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2623/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR300114/2025 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR300114/2025 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4788/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse della società Ricorrente_1 S.R.L. rappresentata ai fini del presente procedimento dal Dott. Difensore_1, , come da procura allegata al presente ricorso.
Contro
-Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Milano.
Per l'annullamento dell'atto di recupero n. T9DCRR300114 2025 relativo agli anni 2020, 2021, concernente il recupero del credito di imposta canoni di locazione e affitto d'azienda utilizzato in compensazione, per un importo totale di € 16.125,00 oltre interessi per euro 2.927,99 e sanzioni per euro 16.125,00 e quindi per l'importo complessivo di euro 35.177,99.
In fatto: In data 31/07/2024 l'Agenzia delle Entrate trasmetteva i questionari Q01119/2024 e Q01141/2024, volti a verificare il rispetto delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per i periodi d'imposta 2020 e 2021; - In data 6/09/2024, la Contribuente trasmetteva risposta ai predetti questionari producendo tutta la documentazione che era stata richiesta;
- In data 11/12/2024 l'Agenzia delle Entrate –
Direzione provinciale II di Milano – Ufficio controlli notificava la Comunicazione delle Schema di Atto n.
T9DCRR300307/2024; - in data 5/02/2025 la Contribuente in risposta al predetto schema di Atto forniva le proprie osservazioni debitamente accompagnate da documentazione probatoria, ulteriormente integra in data 10/02/2025.
Contesta l'atto ed eccepisce i motivi che si riportano in via sintetica.
1).Esistenza, validità e vigenza del contratto di affido di reparto;
2).Regolarità del pagamento dei canoni;
3). Natura giuridica del contratto e conformità agli obiettivi dell'art. 28 d.l. 34/2020;
4):Natura del violazione e quntificazione della sanzione. Nel merito alle sanzioni irrogate con l'atto di recupero qui impugnato, l'Agenzia erroneamente qualifica la violazione come relativa a crediti inesistenti, “l'Ufficio accerta e classifica, per l'anno d'imposta 2019 E 2020, inesistente”.
Conclude. In via principale, dichiarare l'illegittimità dell'Atto di recupero per erronea valutazione della documentazione a disposizione dell'Agenzia e conseguentemente riconoscere l'esistenza, validità e vigenza dei contratti di affido di reparto e conseguentemente la spettanza del credito d'imposta in capo alla contribuente;
In via subordinata, determinare l'importo del credito d'imposta spettante alla Contribuente rideterminando imposta, sanzioni ed interessi quale credito non spettante;
condannare parte avversa alla rifusione delle spese e onorari del presente giudizio.
La DP II di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni, resiste alle censure della ricorrente precisa quanto segue: Al fine di sostenere i settori economici colpiti dall'epidemia COVID 19, la Commissione
Europea ha adottato un “Quadro temporaneo” (Temporary Framework) per consentire agli Stati membri di avvalersi di una procedura semplificata per la concessione di misure di aiuto, purchè dimostrino che le stesse rispettino gli obiettivi e le condizioni in esso stabilite. Nel caso specifico della Ricorrente_1 Srl, si rilevava che il contratto oggetto del beneficio era un contratto di servizi a prestazioni complesse (ai sensi del comma 2 dell'articolo 28): contratto di affido di reparto per il quale sarebbe stata prevista teoricamente la percentuale del 30 per cento.
All'esito della verifica della sussistenza dei requisiti previsti per legge, l'Ufficio, rilevava che, la società Ricorrente_1 S.r.l. svolgeva prevalentemente un'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, realizzando ricavi o compensi superiori ai 5 milioni di euro, pertanto il credito d'imposta di cui al comma 2 del Decreto n. 34/2020, al quale avrebbe avuto diritto, era riscontrabile nella misura del 10 per cento ai sensi dell'art. 28 comma 3-bis del D.L. 34/2020.
Dopo avere verificato la spettanza in punto di diritto, l'Ufficio procedeva dunque alla verifica della sussistenza in concreto vale a dire in punto di fatto dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma.
A seguito di una attenta analisi istruttoria l'ufficio rilevava che la società Ricorrente_1 S.r.l. risultava essere partecipata al 100% dalla società Società_1 S.p.a. e che la stessa aveva diverse unità locali dislocate nell'intero territorio nazionale.
Dal contenuto dei contratti l'Ufficio constatava la cessazione definitiva dei contratti in essere tra le parti in data 29 aprile 2016, ricordando che, per poter essere beneficiaria del credito d'imposta il locatario doveva, tra le altre cose, essere intestatario di un contratto, di locazione di immobile destinato allo svolgimento effettivo di una delle attività menzionate ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto rilancio, regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile, conseguentemente comunicava alla società ricorrente che la stessa non poteva accedere al beneficio previsto dall'articolo 28 del decreto Rilancio, non essendo in essere alla data in cui il credito era stato utilizzato un contratto di locazione di immobile o altra tipologia di contratto a prestazioni complesse, regolarmente registrato.
Inoltre, come espressamente indicato dalla norma, l'utilizzo di tale credito in compensazione doveva avvenire, successivamente al pagamento dei canoni agevolabili. Per quanto concerne il pagamento dei canoni di locazione, la società Ricorrente_1 S.r.l. in risposta alla richiesta integrativa al questionario, in data 07/11/2024 forniva all'Ufficio esclusivamente le fatture mensili riepilogative di “servizi di gestione pdv da Società_1 ad Ricorrente_1 ” ricevute dalla società controllante Società_1 S.p.a., dichiarando che: “le fatture sono state pagate attraverso un regolamento intercompany, pertanto non vi sono ricevute di bonifico ma soltanto un estratto conto intercompany”; ovvero senza alcun effettivo “versamento” del canone.
Stante quanto sopra l'Ufficio evidenziava come per poter fruire del credito era necessario che il canone di locazione fosse stato corrisposto nei tempi concordati tra le parti e ne fosse fornita la relativa prova;
viceversa, nel caso in cui il canone non fosse stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d'imposta avrebbe dovuto restare sospesa fino al momento del pagamento medesimo. Al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento i soggetti beneficiari avrebbero dovuto rispettare i principi ordinari previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito d'impresa (articolo 109 del TUIR), avendo, dunque, cura di conservare i relativi documenti contabili con quietanza di pagamento. Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2019 e 2020, ha ritenuto inesistente il credito d'imposta per “i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda" previsto dall'art. 28 del D.L. 19 Maggio 2020,
n.34.
Conclude l'ufficio di rigettare il ricorso in quanto manifestamente infondato, e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'Atto di recupero del credito in oggetto. Con la condanna della ricorrente al pagamento di spese legali ed oneri relativi al presente giudizio.
Nella memoria la ricorrente contesta le affermazioni contenute nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle
Entrate, che risultano giuridicamente infondate, contraddittorie rispetto alle stesse premesse dell'Ufficio e basate su un'erronea ricostruzione dei fatti. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò , il ricorso non risulta fondato e come tale va rigettato.
Vi è da rilevare, che in materia tributaria tutte le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non ammettono deroghe.
Si osserva che la norma di riferimento applicabile al caso di specie risulta essere l'art. 28 del D.L. n. 34 del
19/05/2020 c.d. Decreto sostegni, titolata “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda”.
Dalla norma appare evidente che per potere usufruire dell'aiuto di stato in esso stabilito, le aziende interessate avrebbero dovuto fornire una prova rigorosa della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dalla stessa richiamati, vale dire lo svolgimento di determinate attività di impresa, la diminuzione di fatturato rispetto all'anno precedente, l'esistenza e la validità di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, di affitto di azienda, o di contratti di servizi a prestazioni complesse, il regolare pagamento dei relativi canoni.
Nel caso di specie, l'ufficio ha dato prova che da interrogazioni in Anagrafe Tributaria, rilevava che tra le società Società_1 S.p.a. ( “Concedente”) ed Ricorrente_1 S.r.l. ( “Affidataria”) erano stati stipulati in data 30/04/2012 e successivamente registrati il 14/05/2012 presso l'ufficio DPMI2 UT MILANO 6 (TNR) contratti di locazione d'azienda con cui la concedente affidava gli immobili siti nel: Comune di Fasano (BR)
- CA (BS) - SA AT (CA) - TA FU (CS) - ST (CT) AP (LT) - IL (SR).
(contratti scaduti).
Viceversa la parte ricorrente evidenzia che risulta chiaro che l'Ufficio abbia avuto completa evidenza dei contratti di affido di reparto ritenendoli una corretta tipologia contrattuale rilevante ai fini del beneficio invocato.
Allo stesso modo ha ricevuto completa evidenza delle scritture private ad integrazione dei predetti contratti ivi compresa la clausola di rinnovo delle stesse. Ritiene di avere fornito ulteriori prove dell'esistenza e della continuità del rapporto contrattuale tra le parti., pertanto la contestazione dell'ufficio è priva di fondamento.
Il collegio condivide la tesi dell'ufficio, nel caso in esame in presenza di benefici fiscali, “l'efficacia del contratto di affido “ deve essere certa”.
L'ufficio ha dato prova della cessazione dei contratti.
Le scritture private prodotte sono prive di data certa, (non risultano registrate) hanno in comune il decremento del canone annuo da corrispondersi a mezzo bonifico che passava complessivamente da euro 1.549.000,00 ad euro 795.000,00, diminuendo di un importo annuo pari a euro 754.000,00, inoltre le predette scritture private prevedono che Il contratto ad ogni scadenza si rinnoverà automaticamente di due anni salvo disdetta da comunicarsi da una Parte all'altra a mezzo racc. a.r. almeno sei mesi prima di ogni scadenza.
Si osserva che per poter beneficiare del credito d'imposta per cui vi è causa il locatario avrebbe dovuto essere intestatario, tra l'altro, di un contratto di locazione di immobile destinato allo svolgimento effettivo di una delle attività menzionate ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto rilancio, regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. La registrazione costituisce elemento necessario per la spettanza del credito di imposta sulla locazione, nei limiti in cui l'omessa registrazione fa venire meno la stessa esistenza civilistica della locazione.
Altra anomalia, mancata prova del puntuale pagamento.
La disposizione art. 28 comma n. 6 DL 34/2000, prevede espressamente il beneficio può essere chiesto
“ successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni”.
Nel caso in esame, il canone è stato pagato attraverso un regolamento intercompany, non vi sono ricevute di bonifico, ma soltanto un estratto conto intercompany”; ovvero senza alcun effettivo “versamento” del canone.
E' di tutta evidenza che la ricorrente non ha dato puntuale riscontro alla disposizione normativa agevolativa.
Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, va confermata la sanzione di credito inesistente.
Si intende credito inesistente quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. La nozione di “inesistenza” evoca, sul piano fenomenico, la non appartenenza alla realtà: lo specifico evento o circostanza – che determina l'insorgere del credito - non esiste o non si è mai realizzato, come nel caso di specie.
Nel caso in esame, la fattispecie che fonda l'agevolazione o il credito d'imposta non è mai venuta ad esistenza ma, semplicemente, è stato solo realizzato un simulacro dei presupposti su cui si fonda il credito, la fattispecie è carente di un elemento costitutivo.
Ogni altro motivo risulta assorbito o superato.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese alla parte soccombente che si liquidano in euro 1500 oltre accessori di legge