Sentenza 28 settembre 2017
Massime • 1
La confisca prevista dall'art. 171-sexies legge 22 aprile 1941, n. 633 per le violazioni in materia di diritto d'autore deve essere obbligatoriamente disposta soltanto in caso di condanna o di pena patteggiata. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato senza rinvio la decisione del giudice di merito che aveva disposto la confisca del materiale abusivamente duplicato, pur avendo pronunciato sentenza di prescrizione).
Commentario • 1
- 1. Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore [46]https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2017, n. 52434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52434 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2017 |
Testo completo
52434-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2512 sez. Giovanni Amoroso - Presidente - -UP 28/09/2017 Vito Di Nicola Relatore - Claudio Cerroni R.G.N. 24279/2017 Antonella Ciriello Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON EN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27-04-2016 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. EN ON ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato quella emessa dal tribunale che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione, ordinando tuttavia la confisca e la distruzione dei file in sequestro. Al ricorrente è stato contestato il reato di cui all'articolo 171-ter, comma primo, lettere a) e b), legge 22 aprile 1941 n. 633 come modificata di integrata dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 e successive modificazioni, per avere, in qualità di amministratore di Radio Venga International s.n.c., abusivamente radio diffuso, a scopo di lucro, varie opere musicali tutelate dal diritto di autore. In Roma, il 27 settembre 2005. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente solleva, tramite il difensore di fiducia, tre motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo van 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale in relazione all'articolo 99 del codice penale), sul rilievo che l'articolo 171-sexies della legge sul diritto di autore stabilisce che è sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti del contrassegno Siae, ove richiesto, o provvisti di contrassegno Siae contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa, disponendo altresì che la confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 codice di procedura penale. Ciò posto, osserva il ricorrente che la norma in questione non sarebbe applicabile nel caso in esame non rientrando le cose oggetto di sequestro nel raggio della norma e, in ogni caso, la disposizione che consente la confisca non può trovare applicazione in caso di sentenza di prescrizione, trattandosi di un provvedimento ablativo avente carattere tipicamente sanzionatorio, il quale richiede, per essere applicato, la sentenza di condanna. Tant'è che il legislatore ha espressamente previsto l'applicazione della confisca con riferimento alla sentenza di patteggiamento. 2 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l'inosservanza della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale), con riferimento all'articolo 240 del codice penale, sul rilievo che, nel caso in esame, la confisca non poteva essere disposta neppure sulla base della norma codicistica, la quale postula parimenti la pronunzia della sentenza di condanna perché possa essere disposta la confisca.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge processuale penale (articolo 606, comma 1, lettere c), del codice di procedura penale in relazione agli articoli 521 e 522 stesso codice), sul rilievo che la contestazione riguardava la violazione del diritto di autore e non quella dei cosiddetti diritti connessi, posto che i diritti degli autori e quelli dei produttori (cosiddetti connessi) sono entità logicamente e giuridicamente distinte. Pertanto la contestazione della violazione degli uni non può valere quale contestazione degli altri, con la conseguenza che la sentenza impugnata sarebbe perciò incorsa ven nel vizio di violazione di legge denunciato.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole del vizio di motivazione perché apparente, inadeguata e illogica (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Rileva come la sentenza impugnata e quella di primo grado non contengano, in alcuna parte dell'apparato motivazionale, le ragioni per le quali è stata ritenuta accertata la violazione dei diritti connessi, con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di motivazione denunciato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo che assorbe gli altri.
2. Questa Sezione, in caso analogo, ha già affermato il principio di diritto, al quale va data continuità, secondo cui la confisca prevista dall'articolo 171-sexies L. 22 aprile 1941, n. 633 per le violazioni in materia di diritto d'autore deve essere obbligatoriamente disposta esclusivamente in presenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (Sez. 3, n. 35142 del 24/06/2009, Zaccaria, Rv. 244597). E' stato infatti ritenuto che la confisca degli strumenti e del materiale servito a commettere i reati di cui alla L. n. 633 del 1941, articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché delle videocassette e degli altri supporti audiovisivi o fonografici deve essere obbligatoriamente disposta solo in casa di condanna, sia pure a pena patteggiata, in quanto l'avverbio "sempre", che compare al secondo comma dell'articolo 171-sexies, non sta a significare che la confisca debba 3 essere disposta in ogni caso e, quindi, anche a prescindere dalla condanna, ma che la misura di sicurezza, in caso di condanna, sia pure a pena patteggiata, non è facoltativa, ma deve sempre essere disposta. Nel caso in esame, il giudizio di merito non si è concluso con una sentenza di condanna, o a pena patteggiata, essendo intervenuta una causa estintiva del reato (prescrizione).
3. Alla stregua delle precedenti considerazioni, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla disposizione di confisca che deve essere eliminata, conseguendo da ciò la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca che elimina disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Così deciso il 28/09/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Amoroso Vito Di Nicola هترین nłocierare cow DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 NOV 2017 IL CANCELLERE Luana Mariani 4