Sentenza 21 dicembre 2007
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza proposta dall'imputato per un impedimento che non sia riconosciuto meritevole di considerazione in esito ad accertamenti disposti dal giudice, che si siano conclusi con l'acquisizione di informazioni erronee rilasciate dalla struttura ospedaliera presso la quale l'imputato era ricoverato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2007, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2007 |
Testo completo
3435 108 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/12/2007
SENTENZA
N. 3118,
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
CONSIGLIERE 1. Dott. AMATO ALFONSO REGISTRO GENERALE 11 N. 011181/20072. Dott. PALLA STEFANO
3. Dott.BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO "
4.Dott. VESSICHELLI MARIA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) UR OV N. IL 03/09/1974
avverso SENTENZA del 30/05/2005
CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
che ha concluso per l'inv
Udito, per la parte civile, l
Udit i difensor Avv.
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D'Angelo
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'Avv. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 02.02.2007 NE VA ricorreva al giudice di legittimità chiedendo l'annullamento della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina con la quale, in data
30.05.2005, era stata confermata la pronuncia del giudice di prime cure che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione e lire 700.000 di multa, perché riconosciuto colpevole del reato di tentato furto pluriaggravato dell'autovettura di tale
PP SA.
A sostegno della impugnazione il ricorrente illustrava due motivi di doglianza.
Col primo di essi denunciava l'istante inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché non rinviata l'udienza dibattimentale davanti al giudice del gravame pur in presenza di un legittimo impedimento dell'imputato, ricoverato in ospedale a causa di una accertata colica renale.
Col secondo motivo di doglianza denunciava il ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt.
624, 625 nn. 2 e 7 c.p..
Ad illustrazione della censura esponeva l'impugnante che la Corte territoriale non aveva tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che nessun attrezzo atto allo scasso era stato rinvenuto nei pressi dell'autovettura e che la sua fuga, all'attivarsi dell'antifurto sonoro, era da giustificare con il timore di essere incolpato di condotte non consumate, timore indotto dai suoi precedenti e dal suo stato di tossicodipendente. Lamentava altresi' il ricorrente l'insufficienza delle ragioni poste dalla Corte di merito a fondamento della mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Ed invero, secondo prospettazione difensiva,pienamente confermata dagli atti di causa, il giorno dell'udienza (il 30.05.05) il difensore dell'imputato chiese il rinvio del processo opponendo la impossibilità a comparire del NE perché ricoverato presso l'ospedale cittadino a causa di una importante patologia. La Corte ordinava la sospensione del processo fino alle ore 14 successive e disponeva, nel contempo, le opportune verifiche, dalle quali apprendeva l'avvenuta dimissione dell'imputato alle ore 9.30 dello stesso giorno, tanto risultando dal tenore della comunicazione trasmessa dall'ospedale tramite fax.
Col motivo di doglianza all'esame di questa Corte il ricorrente lamenta che in realtà le sue dimissioni ospedaliere siano avvenute il giorno successivo, il 31.05.06, comprovando il dato di fatto con certificazione ospedaliera in pari data e con relativa scheda di dimissioni sottoscritta dal primario urologo, attestante una colica renale sinistra quale patologia di ricovero ed il trattamento al quale era stato sottoposto il malato dal dì del ricovero, avvenuto il
28.05.05.
In punto di diritto si pone pertanto la questione giuridica, del tutto nuova, se possa legittimamente, in sede di gravame ed ancor più di gravame di legittimità, tenersi conto di un eventuale errore portato dalla comunicazione dell'ente ospedaliero circa la situazione di impedimento a comparire dell'imputato, dappoichè, in presenza delle attestazioni portate dalla scheda di dimissioni, avrebbe dovuto
16 la Corte territoriale provvedere al rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 420 ter co.1 c.p.p..
La soluzione conforme a diritto non può che essere positiva rispetto alle aspettative difesive.
Ed invero, la norma di riferimento, secondo consolidato insegnamento (Cass. 10.11.04, imp. Nicolini) pone a carico dell'imputato la prova del legittimo impedimento a comparire e nessun obbligo ha il giudice di merito di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta, dappoichè è egli tenuto, semplicemente, alla valutazione di questa
(Cass. pen. 24.10.02, m. 223362, imp. Scimia).
Nel caso di specie la Corte territoriale, lodevolmente, ebbe a disporre accertamenti, che pervennero ad essa del tutto errati nelle circostanze accertate e questo in assenza di qualsivoglia responsabilità da parte dell'imputato, di guisa che la decisione di proseguire nella trattazione della causa ebbe a fondarsi sull'insussistente circostanza che il ricorrente fosse stato dimesso,
mentre era, viceversa, ricoverato per curare patologie certamente costituenti legittimo impedimento a comparire (colica renale in trattamento ospedaliero).
Da ciò consegue, ad avviso della Corte, che l'errata prospettazione al collegio del merito dello stato dell'imputato istante in ordine al suo impedimento a comparire, non possa volgersi in suo danno, atteso la non riferibilità dell'errore a sua negligenza bensì a responsabilità diretta dell'ente ospedaliero, che forni l'errata notizia delle sue dimissioni.
Tanto peraltro appare coerente con la lezione giurisprudenziale della Suprema Corte la quale, pur non avendo mai affrontato la questione in esame nei termini riportati dal caso di specie, ha costantemente affermato che la disciplina portata dall'art. 420 ter c.p.p. si collega alla tutela del diritto alla salute apprestata dall'art. 32 Cost., di guisa che deve trovare puntuale riconoscimento nell'ambito del procedimento penalepenale la inesigibilità di comportamenti dell'imputato i quali possano mettere in pericolo il suo stato psico-fisico (Cass. 5.5.06, Barbara ed a., m. 234753).
Siffatto principio, come di tutta evidenza, non può subire limitazioni a cagione di errate deduzioni acquisite al processo, attesa la rilevanza costituzionale del diritto dell'imputato ad essere presente al processo per difendersi personalmente e a vedere tutelata la sua integrità psico-fisica.
Di qui la conclusione giuridica che, in ipotesi di errata rappresentazione al giudice del dibattimento della insussistenza del legittimo impedimento a comparire dell'imputato per motivi di salute, errore all'imputato non riferibile, il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio che a tale impedimento faccia riferimento è illegittima per violazione dell'art. 420 co. 1 c.p.p..
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per il nuovo giudizio d'appello.
Ogni altra doglianza rimane assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina.
Roma, addì 21 dicembre 2007
Il consigliere relatore Il Presidente
Merit Elne DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 22 GEN. 2008 se Qui 1 IL CANCELLIERE C1
Carmela Lanzuise