Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2005, n. 7816
CASS
Sentenza 1 dicembre 2005

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Ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 578 cod. proc. pen. - secondo cui la Corte d'appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto un reato per amnistia o prescrizione, decidono comunque sull'impugnazione ai soli effetti civili, quando vi sia stata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni in favore della parte civile - tale condizione può dirsi sussistente solo quando si sia in presenza di condanna validamente pronunciata, per cui essa è da escludere nel caso in cui, assolto l'imputato in primo grado e condannato in appello, la sentenza d'appello sia stata annullata con rinvio dalla corte di cassazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittima la decisione del giudice di rinvio il quale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, aveva tuttavia ritenuto sussistente la civile responsabilità degl'imputati, condannandoli quindi al risarcimento dei danni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2005, n. 7816
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7816
    Data del deposito : 1 dicembre 2005

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