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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1361/2925
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.2.2025 da
1) Parte_1
Nato a Vizzolo Predabissi il 14.04.1976
Parte_2 Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] lettera L con l'Avv. Francesca Neri presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nata a La Spezia il 22.08.1978
Controparte_1 Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] lettera L con l'Avv. Francesca Nerj presso il quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia (C.F. nata a [...] il [...] residente Persona_1 C.F._3 in Sedriano alla Via Colombo lettera L
pagina 1 di 5 FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.02.2025 ed integrato in data 22.4.2025 con l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore viene affidata, secondo le regole dell'affidamento condiviso, Persona_1 ad entrambi i genitori, e collocata in via prevalentemente presso il padre, in Sedriano alla Via Colombo n. 52 lettera L, cui viene assegnata la casa familiare con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze;
2. La signora si obbliga a rilasciare la casa familiare entro e non oltre mesi quattro Pt_3
dal deposito del ricorso;
3. La madre eserciterà il diritto di visita a week end alternati dal venerdì, al termine delle attività scolastiche fino a lunedì quando la riaccompagnerà a scuola;
4. Infrasettimanalmente la madre eserciterà il diritto di visita un giorno alla settimana con pernottamento (preferibilmente il mercoledì). La scelta del giorno infrasettimanale dovrà tenere conto delle esigenze della minore e di quelle lavorative dei genitori.
5. quanto alle vacanze estive la madre potrà tenere con sé la minore per due settimane, anche non consecutive, da concordare con il padre, entro e non oltre la fine del mese di maggio di ogni anno o anche prima quando le parti hanno la disponibilità del piano ferie;
6. durante le vacanze natalizie la minore ad anni alterni starà dal termine delle attività scolastiche al 30 dicembre sino alle ore 12 con un genitore e dal 30 dicembre alle ore 12.00
fino alla ripresa delle attività scolastiche con l'altro genitore.
7. le vacanze pasquali ad anni alterni così pure le vacanze relative alle festività civili;
8. sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività.
9. le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro della minore con il genitore non presente il giorno del suo compleanno;
10. entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda la minore protagonista, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza. In ogni caso:
a. quando la figlia si troverà presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la massima libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
b. in occasione dei periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
c. nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, la minore starà con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
pagina 2 di 5 d. eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali della minore e della sua volontà in merito;
e. ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione della minore quando la stessa si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere la medesima per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione dei minori e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti della minore;
Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse della minore. f. nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato alla minore (malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, gli stessi recupereranno le visite con il genitore con il quale non sono potuta stare, nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
11.la signora si obbliga a versare a titolo di mantenimento per la minore la somma Pt_3 complessiva mensile di euro 250,00 entro il giorno 15 di ogni mese presso il conto corrente [...]CC0012878019 intestato al signor . L'importo del mantenimento è Pt_1 soggetto a rivalutazione Istat. L'assegno unico rimane di competenza esclusiva del signor;
Pt_1
12.quanto alle spese straordinarie, come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, verranno suddivise nella misura del 50% tra le parti;
13.le parti una volta cessata la convivenza estingueranno il conto corrente cointestato e provvederanno a regolare le intestazioni delle automobili;
14.le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
15. i ricorrenti rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza e chiedono la trattazione scritta del procedimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 5 2. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3. Nulla sulle spese di procedura Così deciso in Milano, il 23.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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